Sentenza — n. 34322/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Mantova ha ritenuto Cagioni Fabrizio responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'avere commesso il fatto in ora notturna (in Cavriana, MN, 11/07/2013). La Corte territoriale ha motivato il mancato accoglimento dell'appello dell'imputato sull'assunto che, qualora, come nel caso di specie, si sia proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato di farsi assistere dal difensore di fiducia deve essere eccepita con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 34322/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge, nonché vizio della motivazione sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e della conseguente nullità per difetto di avviso informativo all'indagato in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di sottoporlo a test alcolimetrico. Dalla testimonianza dell'operante Madello Pietro, era emerso che il difensore era stato contattato solo dopo l'esecuzione dell'alcoltest. La sentenza impugnata ha erroneamente sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di nullità in sede di opposizione al decreto penale.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAGIONI FABRIZIO nato a VOLTA MANTOVANA il 04/01/1973 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo n-j5 - \,04-1, ,12-?e,-, ‘t<>—ex-ez_ v
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Mantova ha ritenuto Cagioni Fabrizio responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'avere commesso il fatto in ora notturna (in Cavriana, MN, 11/07/2013).
2. La Corte territoriale ha motivato il mancato accoglimento dell'appello dell'imputato sull'assunto che, qualora, come nel caso di specie, si sia proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato di farsi assistere dal difensore di fiducia deve essere eccepita con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna.
3. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge, nonché vizio della motivazione sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e della conseguente nullità per difetto di avviso informativo all'indagato in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di sottoporlo a test alcolimetrico. Dalla testimonianza dell'operante Madello Pietro, era emerso che il difensore era stato contattato solo dopo l'esecuzione dell'alcoltest. La sentenza impugnata ha erroneamente sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di nullità in sede di opposizione al decreto penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.
2. La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente nel corso del dibattimento di primo grado, in relazione all'omesso avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Secondo i giudici di merito, tale eccezione avrebbe dovuto essere proposta entro la presentazione dell'atto di opposizione avverso il decreto penale emesso nei confronti del Cagioni. Si tratta di un assunto erroneo in diritto, posto che la più recente e condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato Luciano, Rv. 277511-01;
Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto Michele, Rv. 276675-01).
3. E', dunque, fondata l'eccezione di nullità avanzata dalla difesa del ricorrente, il cui accoglimento comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, posto che la riscontrata violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., tempestivamente dedotta, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, in base alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che rende inutilizzabili i risultati alcolimetrici derivanti dagli esami ematici, costituenti prova unica e decisiva della sussistenza del fatto-reato per cui si procede. Ne consegue che l'imputato va prosciolto dal reato ascritto per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dan