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Sentenza — n. 34320/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34320/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34320/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Piacenza ha dichiarato Cavoto Enzo responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall'ora notturna (capo A) e del reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale (capo B).

Regesto Legislator

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art. 369-bis cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34320/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. perché non vi è alcuna prova della guida in stato di ebbrezza. 3.3. Travisamento del fatto e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché manca del tutto la motivazione sul mancato accoglimento del motivo di appello con cui si chiedeva l'assoluzione.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti guida nonostante revoca della patente abuso di alcol infrazione alle norme della circolazione esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 369-bis cod. proc. pen
strada, nonché dell'art. 369-bis cod.
art. 192 cod. proc. pen
Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
È, pertanto, irrilevante lo spirare della dedotta prescrizione, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di dichiarare i fatti estintivi di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVOTO ENZO nato a BADEN( GERMANIA) il 30/11/1973 avverso la sentenza del 25/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI n t che ha concluso chiedendo -)> L.; e, c)Le.,,e • e.) LA-'-'D

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Piacenza ha dichiarato Cavoto Enzo responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall'ora notturna (capo A) e del reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale (capo B).

2. Il 07/06/2014, intorno alle ore 5, in Piacenza - Loc. Galleana, il veicolo Fiat Bravo condotto dall'imputato, provocava un incidente stradale perché, dopo averle tagliato la strada, collideva con una Bmw. Ferito nel sinistro, il Cavoto veniva condotto al Pronto Soccorso ove gli veniva riscontrato un tasso alcolemico di 2,41 g/l, nonché una concentrazione, nelle urine, di 1680 ng/ml metaboliti della cocaina.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato sollevando tre motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, commi 1 e 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies, cod. strada, nonché dell'art. 369-bis cod. proc. pen., avuto riguardo: all'omessa considerazione da parte della Corte territoriale della formula di Widmark, di talché le prove effettuate a distanza di due ore dal sinistro non possono provare la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza da parte dell'imputato; alla mancanza del consenso informato; alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della provocazione di un incidente stradale, erroneamente ascritto al ricorrente; all'inveritiera ricostruzione degli eventi fornita dalla Polizia Stradale, intervenuta in un momento successivo alla verificazione del sinistro. 3.2.

Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. perché non vi è alcuna prova della guida in stato di ebbrezza. 3.3. Travisamento del fatto e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché manca del tutto la motivazione sul mancato accoglimento del motivo di appello con cui si chiedeva l'assoluzione.

4. Con memoria del 21/04/2021, il difensore, richiamati i motivi del ricorso, insiste per il suo accoglimento e deduce l'intervenuta prescrizione dei contestati reati.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

7. È, pertanto, irrilevante lo spirare della dedotta prescrizione, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, quindi, la possibilità di dichiarare i fatti estintivi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. eventualmente configurabili, ivi compresa la prescrizione sopravvenuta dopo la pronunzia impugnata (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01).

8. Il ricorrente pone in discussione la misurazione del tasso alcolemico, richiamando la formula della c.d. curva di Widmark. Sul punto, deve osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito; nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, soprattutto perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle sue fasi, ascendente e discendente.

Quanto al tasso alcolemico, la Corte territoriale osserva, con motivazione congrua e corretta in diritto, che l'intervallo intercorso tra la conduzione del veicolo e l'accertamento dello stato di ebbrezza «non può che aver favorito l'imputato, apparendo evidente che, a distanza di due ore dall'incidente, il tasso alcolico rilevato non poteva che essere inferiore a quello in cui versava l'imputato al momento del sinistro stradale». Con riferimento alla cocaina, afferma, con motivazione parimenti adeguata, che l'intervallo di due ore non ha avuto alcuna consistente incidenza quanto alla presenza dei metaboliti della cocaina, vista altresì la rilevanza del valore accertato (1680 ng/ml).

Manifestamente infondata è la censura sulla mancanza del consenso. La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i risultati del prelievo ematico, effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato ii guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la mancanza di un preventivo consenso dell'interessato (Sez. F, n. 52877 del 25/08/2016, Ilardi, Rv. 268807 - 01).

Nel caso di specie, la Corte di merito ricorda che gli accertamenti, che condussero alla contestazione dei reati per cui si procede, ebbero luogo presso il pronto soccorso e nell'ambito di un protocollo sanitario, concludendone che nessuna comunicazione o avviso dovessero dati al Cavoto in quel momento. 8.3. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta alla doglianza con cui il ricorrente lamenta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della provocazione di un incidente stradale. La sentenza impugnata richiama la ricostruzione del sinistro secondo la quale l'imputato, nell'intento di uscire dalla rotonda, si spostò verso l'esterno della medesima senza tenere adeguatamente conto della presenza dell'altra autovettura, concludendone, con motivazione congrua e, pertanto, incensurabile, come appaia quanto meno evidente un concorso di colpa dell'imputato per la disinvolta e imprudente condotta di guida, dovuta anche al suo elevatissimo tasso alcolemico.

Le restanti doglianze sono, all'evidenza, assorbite.

9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend