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Sentenza — n. 34319/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34319/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre, per violazione di legge, avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 129 e 464-septies cod. proc. pen., nei confronti di Davanzo Pierattilio, dal Gip di Cremona che - dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 34319/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 129 e 464-septies cod. proc. pen., nei confronti di Davanzo Pierattilio, dal Gip di Cremona che - dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 168-ter cod. pen
Anche se è vero che il Gip di Cremona ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: DAVANZO PIERATTILIO nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 22/04/1976 avverso la sentenza del 19/09/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre, per violazione di legge, avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 129 e 464-septies cod. proc. pen., nei confronti di Davanzo Pierattilio, dal Gip di Cremona che - dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett.

c) e comma 2-sexies, cod. strada, in quanto estinto per esito positivo della prova - non ha disposto la trasmissione degli atti al prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui agli artt. 186, comma 2 lett.

c) cod. strada e 168-ter comma 2 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

3. Anche se è vero che il Gip di Cremona ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare.

4. Invero, la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice - il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova) - di trasmettere gli atti al prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144).

5. È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207).

6. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale di questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Piccia PatrrLU DEP0S