Italian Court annuls second-instance drug trafficking verdicts for deceased or time-barred defendants while upholding liability for others.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the second-instance judgment regarding six defendants involved in drug trafficking. While the appeals for Cristiantielli, Lacirignola, Lampugnani, Genchi, and Posa were accepted due to prescription or death, the appeals for Passarelli and Vippolis were rejected. The court ruled that the lower court correctly identified the hierarchical roles of the remaining defendants despite the procedural errors affecting the others.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 c.p.p.; Art. 157 c.p.p.: The second-instance judgment must be annulled without remittal if the accused is deceased or the crime is time-barred, while maintaining irrevocable liability for those where the lower court's factual findings remain valid.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CRISTIANTIELLI ANTONIO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 20/12/1978 GENCHI FRANCESCO (DECEDUTO) nato a BARI il 02/08/1982 PASSARELLI FILIPPO nato a ALTAMURA il 12/11/1980 LAMPUGNANI VITO nato a BARI il 24/10/1985 PESCE MARCO nato a PUTIGNANO il 04/05/1981 POSA SABINO nato a BARI il 01/01/1985 VIPPOLIS ANGELO MASSIMO nato a PUTIGNANO il 20/04/1967 LACIRIGNOLA LUIGI nato a FASANO il 07/06/1972 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Proc.
Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il GENCHI, annullamento con rinvio della sentenza impugnata per PASSANTELLI FILIPPO, inammissibilità dei ricorsi di CRISTIANTIELLI, POSA e LACIRIGNOLA, rigetto dei ricorsi di LAMPUGNANI, PESCE e VIPPOLIS. udito il difensore E' presente l'avvocato MARTINO NICOLA del foro di BARI in difesa di VIPPOLIS ANGELO MASSIMO, che chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato MARTINO deposita nomina a sostituto processuale dell'avvocato RISOLA GIUSEPPE del foro di TARANTO, difensore di LACIRIGNOLA LUIGI, che si riporta ai motivi del ricorso.
E' presente l'avvocato CHIARIELLO GIANCARLO del foro di BARI in difesa di PESCE MARCO, che insiste per raccoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato MONARCA FRANCESCO del Foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'Avvocato (d'ufficio) BRAVIN MASSIMILIANO del foro di PESCARA in difesa di POSA SABINO, che si riporta ai motivi del ricorso. Per la pratica forense è presente il dott. LOFFREDI DIEGO con tessera n.P74650, praticante abilitato fino al 10/9/25 presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza resa dal Gup del Tribunale di Bari, ha assolto Cristiantielli Antonio dal reato di cui al capo A19;
Lacirignola Luigi dal reato di cui al capo A; ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di Pesce Marco in ordine ai reati di cui ai capi Al2 e A13, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché in ordine ai reati di cui ai capi G) ed H) perché estinti per intervenuta prescrizione; ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di Vippolis Angelo Massimo in ordine ai reati di cui ai capi A13 e A18 della rubrica, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché estinti per intervenuta prescrizione; ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di Genchi Francesco per il reato di cui al capo A7, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 perché estinto per intervenuta prescrizione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Posa Sabino in ordine al reato di cui al capo A16 della rubrica, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P,R. 309/90, nonché in relazione al reato di cui al capo I), perché estinti per intervenuta prescrizione.
Ha, quindi, rideterminato le pene inflitte nei seguenti termini: a Pesce Marco in ordine ai reati di cui alle lettere A (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/90) e Al (art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90), previo riconoscimento del vincolo della continuazione con reati di cui alla sentenza n. 1019/10, resa dalla Corte di appello di Bari in data 25/05/10, in anni 10, mesi 10 e giorni 20 di reclusione; a Vippolis Angelo Massimo per il reato di cui al capo A, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con reati di cui alla sentenza n. 1019/10, resa dalla Corte di appello di Bari in data 25/05/10, in anni 6 di reclusione; a Cristiantielli Antonio, per il reato di cui alla lettera A5 (artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90), già riconosciuto avvinto dalla continuazione con il reato di cui alla sentenza resa il 14/12/2015 dal Gip del Tribunale di Bari, in anni 2, mesi 11 di reclusione ed euro 2600,00 di multa; a Passarelli Filippo, in ordine al reato di cui alla lettera D (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, previo riconoscimento della continuazione con il reato di cui alla sentenza resa il 14/01/2015 dal Gip del Tribunale di Bari, in anni 6 di reclusione ed euro 21.200,00 di multa; a Lacirignola Luigi in ordine al reato di cui al capo A20 (artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, già riconosciuto avvinto da continuazione con il reato di cui alla sentenza resa in data 27/07/2006 dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, in anni 3 mesi, 8 di reclusione ed euro 14.500 di multa; a Posa Sabino, per il reato di cui alla lett. A (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/90), in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione; a Lampugnani Vito, in ordine al reato di cui alla lett. B (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 comma 1 e 6, d.P.R. 309/90), in anni 1, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Ha sostituito nei riguardi di Genchi Francesco, Lacirignola Luigi e Posa Sabino le pene accessorie loro rispettivamente inflitte con quelle dell'interdizione temporanea dai pp.uu. per la durata di anni 5 e del ritiro della patente e del divieto di espatrio per anni 2 per ciascuno; ha, infine, revocato, nei riguardi di Cristiantielli Antonio, Lannpugnani Vito e Passarelli Filippo le pene accessorie.
2. L'indagine che riguarda gli odierni imputati prendeva avvio dalla constatata diffusione di sostanze stupefacenti in alcune scuole del Comune di Putignano. Venivano, quindi, predisposti servizi di osservazione, controllo e pedinamento, inizialmente concentrati sui "movimenti" di tale Cristiantielli Antonio. Gli accertamenti compiuti sul telefono cellulare da questi utilizzato consentivano di accertare che, nella lista delle chiamate in entrata/uscita, erano presenti diverse telefonate fatte e ricevute dall'utenza di Posa Sabino, così come successivamente identificato.
Le indagini avviate su detta utenza permettevano di risalire ad una vera e propria organizzazione criminale facente capo a Pesce Marco, operante principalmente in Putignano ma con ramificazioni nella provincia barese e nella confinante provincia di Brindisi. Gli appartenenti alla suddetta organizzazione venivano identificati con assoluta certezza perché intestatari delle utenze controllate, perché gli investigatori ne riconoscevano la voce e perché fatti oggetto, subito dopo il contatto telefonico, di appostamenti o controlli stradali ovvero di sequestri di stupefacente culminati con il loro arresto.
Il giudice di primo grado si soffermava sul contenuto delle conversazioni intercettate, riconoscendo il carattere allusivo di talune espressioni. Veniva, pertanto, evidenziata la sussistenza di una struttura organizzata, operante secondo un preciso schema che prevedeva:
a) l'acquisto delle partite di droga da parte di Pesce Marco, avvalendosi del principale fornitore del gruppo identificato in De Silvio Giuseppe (non ricorrente); la cessione, ad opera di Vippolis Angelo Massimo, braccio destro del capo, delle partite di droga "a credito" agli associati che si occupavano della rivendita al dettaglio;
3) la riscossione, a vari livelli, da parte del Vippolis e del Genchi (unitamente ad altri non ricorrenti) dei proventi delle cessioni presso gli spacciatori - sodali, su ordine, impulso e pressione del Pesce. Quanto alla realizzazione dei reati fine, i giudici di merito rappresentavano come gli acquirenti della sostanza stupefacente avessero precisato circostanze, modalità e finalità dei contatti telefonici avuti con gli imputati e riconosciuto altresì, dopo aver visionato un fascicolo fotografico approntato opportunamente dai Carabinieri, i soggetti ai quali si erano rivolti per acquistare la sostanza stupefacente. L'associazione ha operato in Putignano, Castellana Grotte, Santeremo in Colle, Fasano ed altre località dal settembre 2005 all'attualità.
3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso Cristiantielli Antonio, Genchi Francesco, Lacirignola Luigi, Lampugnani Vito, Passarelli Filippo, Pesce Marco, Posa Sabino e Vippolis Angelo Massimo. 3.1. Cristiantielli Antonio, a mezzo del difensore, deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 605 cod. proc. pen. per avere la sentenza di appello dichiarato la responsabilità dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni di Pinto Giuseppe il quale ha asserito di aver acquistato da lui sostanza stupefacente nell'anno 2006.
A fronte del dato certo che il Cristiantielli era ristretto in vinculis fino all'agosto dello stesso anno, la Corte ha circoscritto, in via del tutto deduttiva, le cessioni ai mesi di settembre e dicembre. 3.2. Quanto a Genchi Francesco deve, preliminarmente, darsi atto che l'imputato risulta deceduto in data successiva alla proposizione del ricorso, come da certificato di morte depositato dal difensore in data 26/11/2020. Il suo ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo con cui si deducono erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sotto più profili.
Ricordato che il giudice di appello ha disatteso la richiesta di assoluzione formulata dal Procuratore Generale, si censura la tesi, dal quale hanno preso le mosse i giudici di merito, secondo cui l'associazione sussisterebbe anche nell'ipotesi che accomuna in maniera durevole il fornitore di droga agli acquirenti che, in via continuativa, la ricevono. Al riguardo, si sottolinea che il Genchi acquistava per rivendere a chi, a sua volta, rivendeva al minuto. L'imputato ha acquistato stupefacente dall'associazione del Pesce in un'unica fornitura. Gli ulteriori rapporti intercorsi tra il Genchi e il sodalizio avevano avuto ad oggetto esclusivamente quell'unica partita di stupefacente.
I giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che le richieste assillanti del clan per il pagamento dell'unica partita di droga ceduta fossero sufficienti a sorreggere l'ipotesi associativa attribuendo al Genchi il ruolo di spacciatore ed esattore. Su tale doppio ruolo dell'imputato si sofferma il ricorso per escluderlo, osservando come le censure difensive riguardanti la brevità cronologica dei rapporti tra il prevenuto e il sodalizio siano stati respinte con motivazione apparente. La motivazione si rivela altresì apodittica con riguardo alle minacce ricevute dall'imputato perché corrispondesse il prezzo dello stupefacente, apoditticamente reputate minacce finalizzate a «rendere effettivo il ruolo di esattore», sulla base del carattere del capo, Pesce Marco, che utilizzerebbe la strategia del bastone e della carota verso chi aveva acquistato una partita di droga dalla sua associazione. 3.3.
Lacirignola Luigi, a mezzo del difensore, formula due motivi. Con il primo, deduce violazione di legge e motivazione mancante in relazione al capo A20 (artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90 in relazione a detenzione e cessione di sostanza del tipo cocaina, in Fasano e zone limitrofe da maggio a luglio 2006). Il giudice di appello, senza disporre di alcun dato obiettivo, perché restano incerti il tipo di sostanza, il numero delle cessioni e i luoghi dell'ipotetico scambio, qualifica il fatto ascritto all'imputato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
Né spiega la ragione per la quale non sono stati ascoltati gli ipotetici acquirenti. Con il secondo, lamenta che la Corte territoriale non abbia rilevato l'intervenuta prescrizione del reato (commesso nel luglio 2006), avvenuta già nel gennaio 2015, tenuto anche conto dei periodi di sospensione pari a complessivi giorni 369 (1 anno e giorni 4). Il termine prescrizionale, dunque, era decorso da oltre 4 anni quando veniva emessa la sentenza di secondo grado. 3.4. Nell'interesse di Lampugnani Vito sono stati presentati due ricorsi. L'avv. Libio Spadaro, nel ricorso a sua firma, solleva due motivi.
Con il primo, lamenta la mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. Evidenzia, sul punto, l'assoluta esiguità nonché occasionalità della condotta contestata, la distanza cronologica tra questa e le vicende pregresse. Né può essere ritenuta soddisfacente la risposta offerta dalla Corte di appello al riguardo laddove, per illustrare l'infondatezza della doglianza, ricorda che il giudice di primo grado, dopo aver riqualificato la recidiva quale specifica infraquinquennale deprivandola del carattere reiterato, «l'ha in ogni caso considerata subvalente rispetto alle prevalenti circostanze attenuanti generiche (valutazione equiparabile quoad poenam all'esclusione della recidiva)», di talché alla Corte di merito residuerebbe solo la rideterminazione della pena.
Con il secondo motivo, si duole dell'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 157 cod. pen. nonché della mancanza assoluta di motivazione con riguardo alla posizione del Lampugnani e alle richieste del Procuratore generale. L'imputato risponde del delitto di cui al capo B (artt. 110, 81 cpv., 73 commi 1 e 6, d.P.R. 309/90, in relazione a sostanze del tipo cocaina e hashish. In particolare, l'imputato procurava ad altri imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente che questi ultimi, a loro volta, destinavano all'attività di spaccio nel comune di Putignano, nei mesi febbraio-marzo 2006), già riqualificato dal primo giudice ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
La sentenza di appello interveniva il 07/05/2019, trascorsi 13 anni e 2 mesi dalla data di commissione del reato. Il reato sarebbe comunque prescritto - come aveva peraltro concluso il Procuratore Generale - anche a volere tener conto della contestata recidiva, atteso che per essa, nel caso di specie, non è stato disposto l'aumento di pena. Sul punto la sentenza impugnata ha del tutto trascurato la posizione dell'imputato. Il ricorso dell'avv. Cecilia D'Alessandro si affida a due motivi il secondo dei quali si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.
Con il primo, si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al contenuto delle intercettazioni erroneamente considerate dalla Corte di appello riferite alla fornitura di droga. La complessa attività di indagine non ha consentito, infatti, di precisare alcun momento di approvvigionamento della sostanza da parte dell'imputato; né sono state rinvenute sostanze sulla sua persona o nella sua abitazione, così come non sono stati individuati i luoghi ove la sostanza sarebbe stata custodita, movimenti di denaro, bilancini di precisione o strumenti idonei al confezionamento della droga.
Le intercettazioni telefoniche non sono suffragate da alcun riscontro esterno. 3.5. Passarelli Filippo, a mezzo del difensore, lamenta che la sentenza impugnata abbia applicato la continuazione con la sentenza n. 43/2015 del Gup di Bari relativa al procedimento 5343/06 r.g.n.r., omettendo di considerare che la pena era stata poi rideterminata in via definitiva dalla Corte di appello di Bari con la sentenza n. 1851/2016. In conclusione, la continuazione si sarebbe dovuta applicare su anni 2 e mesi 10 di reclusione e non sui 5 anni inflitti in primo grado. 3.6.
Pesce Marco, a mezzo del difensore, articola due motivi. Con il primo, eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem con riguardo alla sentenza passata in giudicato nel procedimento "Farinella". Evidenzia gli elementi di sicura identità tra quest'ultimo procedimento e il presente: la componente soggettiva di base dell'associazione (Pesce, De Silvio, Vippolis); l'oggetto dell'attività (lo smercio della sostanza al minuto); la derivazione territoriale logistica delle diverse iniziative da un identico apparato organizzativo insediato e radicato in Putignano.
Si tratta, quindi, di due centri concentrici (processo Farinella e processo Barracuda), entrambi con epicentro in Putignano e con superfici territoriale omologhe e costante base soggettiva di sodali. Né, ai fini di frantumare l'identità e l'unità del sodalizio, è possibile valorizzare il dato apparentemente diverso della data di cessazione della permanenza (per il proc. Farinella marzo 2007, per quello attuale, "Barracuda", 2010). Al riguardo, l'indicazione della data di cessazione della permanenza nell'odierno procedimento non vincola, in alcun modo, l'accertamento, in fatto, dell'effettiva cessazione dell'attività esecutiva.
L'estensione della data di permanenza (sino al 03/05/2010) è riferita al momento dell'esecuzione di custodia cautelare e non rileva sotto il profilo sostanziale relativo all'effettiva operatività del sodalizio che si era esaurita molto prima del 2006. Non vi è, infatti, riscontro di una protrazione dell'attività associativa successiva al 2006. Vi è, pertanto, una continenza temporale tra l'imputazione articolata nel processo "Farinella" (fino al 2007) e quella oggetto del processo "Barracuda" (non termine finale effettivo al 2006), nel senso che la prima, più ampia, ingloba e assorbe anche la seconda.
La sentenza impugnata non ha affatto motivato sull'allegazione difensiva secondo cui la eadem res scaturiva anche dal dato assorbente dell'identità del materiale probatorio a base di entrambi i procedimenti (ovverosia le medesime intercettazioni, disposte in forza degli stessi decreti autorizzativi). Con il secondo motivo, si deduce violazione e di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 546 lett.
e) cod. proc. pen. e 74, comma 1, d.P.R. 309/90 e con riguardo agli artt. 546 lett. e), cod. proc. pen., 81 cpv, 62-bis e 133 cod. pen. Non vi è traccia del dispiegamento, da parte dell'imputato, di un'attività qualificata che investa il sodalizio in un livello sovraordinato rispetto alle condotte di semplice partecipazione. La Corte territoriale non identifica l'esercizio e la materialità tipica delle attribuzioni funzionali (collegate alle qualifiche di organizzatore, promotore et coet.) idonee a dimostrare l'incidenza causale dell'apporto del Pesce sull'intero ciclo vitale della compagine e sulla realizzazione dei suoi scopi. 3.7.
Posa Sabino propone personalmente ricorso per erronea applicazione della legge penale, nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 3.8. Vippolis Angelo Massimo, a mezzo del difensore, eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem con riguardo alla sentenza passata in giudicato nel procedimento "Farinella. Il ricorso è del tutto sovrapponibile a quello di Pesce Marco a cui, pertanto, si rinvia. In data 09/03/2021, il difensore del Vippolis faceva pervenire in cancelleria motivi nuovi, con allegazione documentale, a sostegno del motivo di ricorso originario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Genchi Francesco per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
2. Con riguardo agli imputati Lacirignola Luigi, Lampugnani Vito e Cristiantielli Antonio, la sentenza impugnata deve essere annullata per essere estinti per prescrizione i reati loro rispettivamente ascritti. Per il Lacirignola, la prescrizione per il reato di cui al capo A20 (commesso da maggio a luglio 2006), riqualificato dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risulta maturata nel novembre 2013; per il Lampugnani, in relazione al reato di cui al capo B (commesso nel periodo febbraio-marzo 2006), già riqualificato dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la prescrizione è intervenuta nell'agosto 2013; per il Cristiantielli, in relazione al capo A5 (commesso in epoca antecedente e prossima al 23/10/2007), riqualificato dalla Corte di appello di Bari ai sensi del predetto comma 5, il reato risulta prescritto in data 23/04/2015.
Osserva, sul punto, il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva degli anzidetti reati, essendo spirati, così come appena detto, i relativi termini massimi di prescrizione. I ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare la maturata prescrizione. In particolare, con riguardo all'imputato Lannpugnani, deve darsi atto della fondatezza del motivo di ricorso concernente la recidiva. Invero, anche nei casi in cui la recidiva non abbia concretamente inciso sulla pena in concreto inflitta, per essere stato il relativo aumento discrezionalmente escluso dal giudice, o per essere stata la stessa ritenuta equivalente o finanche subvalente (come avvenuto nel caso di specie) rispetto alle attenuanti eventualmente riconosciute, nondimeno l'aggravante in questione continuerà a produrre gli effetti che essa è in grado di determinare sul versante processuale e sostanziale.
Ciò è tanto più vero in relazione al regime prescrizionale, considerato che l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, sicché deve, ai fini della prescrizione, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058).
Rispetto al tre menzionati imputati vi sono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
3. Il ricorso di Passarelli Filippo, unicamente circoscritto al trattamento sanzionatorio, è fondato. La Corte territoriale, riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati nel procedimento penale n. 5346/06 r.g.n.r. (concernente i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 6 d.P.R. 309/90), ha erroneamente operato la continuazione sulla pena irrogata dalla sentenza di primo grado (pari ad anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa), senza affatto tenere conto che la pena era stata rideterminata, nel giudizio di appello, in anni 2 e mesi 10 di reclusione. Ne discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ferma restando l'affermazione di responsabilità del prevenuto.
4. Il ricorso di Posa Sabino è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. L'ad 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, infatti, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
5. Il primo motivo di ricorso di Pesce Marco, comune all'unico motivo ricorso di Vippolis Angelo Massimo, è infondato. I prevenuti avevano invocato, nel giudizio di appello, una declaratoria di ne bis in idem, asserendo l'esistenza di un giudicato preclusivo alla reiterazione della pretesa punitiva, costituito dalla sentenza n. 1019/10 della Corte di appello di Bari in data 25/05/2010 (definitiva il 27/03/2012), resa nell'ambito del processo cosiddetto "Farinella", trattandosi, a detta degli imputati, del medesimo fenomeno associativo in una relazione di continenza per la quale il presente giudizio riguarderebbe una frazione o segmento della più ampia ed articolata organizzazione disvelata nell'ambito del definito processo "Farinella". 5.1.
Costituisce, invero, espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il divieto di bis in idem previsto dall'art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose; e che, in ogni caso, in tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (ex multis, Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020, Bello Gianni, Rv. 280287;
Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708). Nella medesima ottica, sia pur con riferimento alla materia delle misure cautelari, si è significativamente sostenuto che non si possa parlare di 'stesso fatto' laddove non vi sia stato solo mutamento nella composizione soggettiva di una associazione criminosa, ma si possa affermare che si sia stata la nascita di una compagine diversa, avente ad oggetto condotte delittuose distinte da quelle che avevano interessato un preesistente differente sodalizio (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 12984 del 16/02/2006, Locorotondo, Rv. 233807). 5.2.
Di tali criteri ermeneutici la Corte di appello di Bari ha fatto buon governo, evidenziando la diversità del posizionamento geografico dei territori in cui operavano le due associazioni, dei corrispondenti organismi associativi, della struttura gerarchica delle stesse. Quanto al primo aspetto, ha osservato come i due sodalizi abbiano in comune soltanto la sede di Putignano e diversificate tutte le altre; in particolare, le località asservite all'attività di spaccio di cui al processo "Barracuda" si trovano nell'entroterra di confine tra la provincia di Bari e quella di Brindisi, mentre l'area ascrivibile al processo "Farinella" si colloca a nord della prima ed abbraccia un segmento territoriale della sola provincia di Bari con uno sviluppo prettamente costiero da Mola di Bari a Monopoli.
Secondo la Corte di merito, l'anzidetta diversità del posizionamento geografico dei due territori porta ad escludere che tra questi vi sia interferenza alcuna (ad esclusione della zona di Putignano), ma, soprattutto, che il territorio di riferimento operativo dell'associazione "Farinella" possa aver incluso, in ragione dell'invocato principio di continenza, quello della seconda, posizionato interamente a valle del primo. Alla diversità degli ambiti territoriali corrisponde, si legge nell'impugnata sentenza, diversità dei corrispondenti organismi associativi atteso il dato storicistico e notorio «per il quale ciascuna associazione si identifica in ragione del territorio alla medesima asservito sicché non può postularsi una ricomprensione dell'una nell'altra laddove i rispettivi territori siano tra loro divergenti ed escludenti l'uno la contenibilità dell'altro e non potendo, per altro verso, costituire titolo d'identità la sola comunanza, per i due sodalizi, del centro di Putignano, capace in ragione della propria grandezza ed estensione di accomunare distinte quanto concomitanti forme associative destinate alla creazione di ambiti separati di commercializzazione della sostanza drogante».
Quanto alla diversità strutturale, la Corte territoriale osserva che l'associazione riflessa nel processo "Barracuda" si caratterizza per la sussistenza di una struttura gerarchica monocratica della qual capo indiscusso è Pesce Marco mentre quella dell'associazione "Farinella" possiede una natura bifronte ove campeggia il dualismo direttivo tra la componente putignanese che vede come capo il Pesce e quella molese della quale è egemone De Silvio Giuseppe. Il nodo differenziale, in particolare, è rappresentato, a detta dei giudici di appello, proprio dal tratto diarchico della compagine associativa "Farinella" «che è sicura conseguenza della diversità degli ambiti territoriali dalla medesima attinti ove ne si consideri la connotazione espansiva dall'entroterra della Provincia di Bari (Putignano) all'ambito costiero sul versante da Mola di Bari a Monopoli».
La sentenza impugnata evidenzia, poi, come la compagine associativa del processo "Farinella" non necessitasse di per sé, atteso il carattere rudimentale del relativo apparato organizzativo, di figure apicali vere e proprie, potendo la stessa funzionare anche in modo assai empirico con contatti ripetuti tra i vari sodali, tutti rivestenti ruoli sostanzialmente pariordinati. Tale pariteticità di posizioni aveva comportato, quale inevitabile conseguenza, quella di dover escludere, in capo al Pesce (come in capo al De Silvio), la qualifica di capo-organizzatore del sodalizio "Farinella": conclusione, questa, in netto stridore con la connotazione dell'associazione del presente giudizio in cui il Pesce riveste, invece, una posizione di vertice.
La sentenza impugnata, inoltre, afferma che la reciproca autonomia tra le due organizzazioni criminali non può essere esclusa neppure postulando, a comprova dell'invocato rapporto di continenza, la sostanziale convergenza di durata cronologica dell'associazione per cui è processo, ritenuta sussistente dal settembre 2005 sino al luglio 2006, rispetto a quella giudicata nel processo "Farinella" la cui contestazione abbraccia il periodo da settembre 2005 al marzo 2007. Quanto al momento in cui è venuta meno la permanenza associativa, la Corte territoriale osserva come sia improprio il richiamo, effettuato dal ricorrente, alla data del luglio 2006 giacché tale data segna soltanto il momento di cessazione dell'attività di intercettazione investigativa ma non quello di definitiva consunzione del vincolo associativo, peraltro contestato nel capo d'imputazione sino al 03/05/2010, data di emissione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare nei riguardi dei sodali (e, quindi, di concreta eradicazione della solidarietà associativa).
Rileva, poi, la sentenza impugnata che, nella prefata ordinanza, si dà atto di come l'attività di indagine relativa alla associazione (di cui al presente procedimento), capeggiata da Pesce Marco, si sia protratta sino agli anni 2008/2009, con deposito dell'informativa finale (integrativa) in data 19/06/2009, cui faceva seguito la successiva emissione, nel maggio 2010, del citato provvedimento cautelare. Diversamente avveniva per il processo "Farinella" in cui la compagine associativa cessava in data anteriore al marzo 2007, tanto che la relativa ordinanza di misura cautelare veniva emessa nel luglio 2008.
Come si vede, si tratta di motivazione congrua e corretta in diritto di talché il motivo proposto si appalesa destituito di fondamento. 5.3. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso sollevato dalla difesa del Pesce, ove sostanzialmente si lamenta la mancanza di prova in ordine all'affermato ruolo apicale del ricorrente nell'ambito dell'associazione de qua. Occorre preliminarmente ricordare che è principio consolidato quello per il quale è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929).
Ciò detto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato, alla luce dell'inequivoca significanza in proposito del compendio intercettatorio, la valutazione d'indiscussa egemonia dirigenziale dell'imputato all'interno della compagine associativa, di cui risulta essere promotore ed organizzatore, «costantemente impegnato nel dirigerne l'attività attraverso i suoi principali collaboratori (e persino mantenendo rapporti diretti con gli acquirenti) tra cui il fidato braccio destro Vippolis Angelo Massimo», incaricato di interloquire con i sodali di rango inferiore ma, pur sempre sottoposto alle direttive del capo, aduso a ricorrere al comando perentorio nell'ordinargli di contattare i sodali per riscuotere il denaro provento dello spaccio, così come a dettargli il contenuto delle comunicazioni da veicolare ovvero a sollecitargli la massima allerta nei riguardi delle Forze dell'ordine.
Con tutti questi rilievi il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una mera illustrazione dei distinti ruoli e tratti caratterizzanti del promotore, del dirigente, dell'organizzatore e del finanziatore.6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Genchi Francesco per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Lacirignola Luigi, Lampugnani Vito e Cristiantielli Antonio per essere i reati rispettivamente ascritti estinti per prescrizione.
La medesima sentenza va annullata nei confronti di Passarelli Filippo limitatamente a trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di Passarelli Filippo. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di Posa Sabino, conseguendone la condanna di questi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Devono essere rigettati i ricorsi di Pesce Marco e Vippolis Angelo Massimo con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Genchi Francesco per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Lacirignola Luigi, Lampugnani Vito e Cristiantielli Antonio per essere i reati rispettivamente ascritti estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di Passarelli Filippo limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di Passarelli Filippo. Dichi