Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints regarding the lack of motivation and non-compliance with Article 581 of the Code of Criminal Procedure were too generic. The appellant argued that the lower court failed to properly address the grounds for acquittal under Article 129, yet the Court held that such omissions are no longer reviewable via cassation for plea bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: For plea bargain sentences, the omission of motivation regarding the non-existence of acquittal grounds under Art. 129 cod. proc. pen. does not constitute a valid ground for cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURRANO GIOVANNI nato a TARANTO il 14/11/1997 avverso la sentenza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
1. Tamburrano Giovanni ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 1 T.U. Stup.). Il ricorrente si duole della inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen. e della omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I motivi sono del tutto aspecifici. Il richiamo dell'art. 581 cod. proc. pen. appare del tutto privo di pertinenza ad una censura avverso decisione che non ha dovuto prendere in considerazione motivi di impugnazione. La previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen., infatti, come quelle delle successive disposizioni, concerne l'impugnazione. Neppure è specificato quali sarebbero le ragioni di fatto e diritto che conforterebbero al doglianza. Il secondo rilievo può essere al più inteso come segnalazione critica di una mancanza di motivazione in merito alla insussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Orbene, l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si è inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento,, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.
Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 2.2. Orbene, nel caso che occupa, oltre tutto con motivo di tale genericità da condurre comunque il ricorso verso la declaratoria di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorrente ha prospettato la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, osservata sotto il profilo della ricognizione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.
Secondo i principi che si sono appena rammentati, si tratta di un motivo non consentito, che importa l'inammissibilità del ricorso, da pronunciarsi con l'ordinanza prevista dal combinato disposto agli artt. 610, co. 5-bis e 591 cod. proc. pen.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2021. Il Consigliere estens