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Ordinanza — n. 34012/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34012/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34012/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fago Angelo e Scarnera Garbita hanno proposto, con atto unitario, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di concorso in illecite cessioni e nella detenzione di stupefacenti (artt. 73, co. 4 e 73, co. 5 T.U. Stup.). I ricorrenti si dolgono della illogicità della motivazione, della erronea qualificazione giuridica dei fatti, in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. anche per i fatti aventi ad oggetto hashish e l'illegalità della pena per essere stata omessa la concessione delle attenuanti generiche e riconosciuta la recidiva ancorchè non contestata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34012/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01).

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza sanzioni penali dipendenza da sostanze alleggerimento della pena traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Fago Angelo e Scarnera Garbita hanno proposto, con atto unitario, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di concorso in illecite cessioni e nella detenzione di stupefacenti (artt.
art. 129 cod. proc. pen
In relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAGO ANGELO nato a TARANTO il 28/02/1980 SCARNERA GARBITA nato a TARANTO il 01/01/1989 avverso la sentenza del 05/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

1. Fago Angelo e Scarnera Garbita hanno proposto, con atto unitario, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di concorso in illecite cessioni e nella detenzione di stupefacenti (artt. 73, co. 4 e 73, co. 5 T.U. Stup.). I ricorrenti si dolgono della illogicità della motivazione, della erronea qualificazione giuridica dei fatti, in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. anche per i fatti aventi ad oggetto hashish e l'illegalità della pena per essere stata omessa la concessione delle attenuanti generiche e riconosciuta la recidiva ancorchè non contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I ricorsi sono inammissibili. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01).

Nel caso che occupa, la riconducibilità del fatto all'ipotesi di lieve entità è frutto di una valutazione che ha nel dato ponderale solo uno dei suoi indici, sicchè non può reputarsi sussistente nella sentenza impugnata alcun errore manifesto. In relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si è inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Quanto alla congruità della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche, è opportuno rammentare che il giudice al quale venga sottoposta la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non può modificare il contenuto del patto, ritenendo o negando circostanze del reato che non siano state prospettate con la richiesta o escludendone alcune di quelle previste; egli può unicamente ritenere la non congruità della pena proposta. Pertanto l'imputato non si può dolere del mancato esercizio di un potere discrezionale che non è riconosciuto al giudice nell'ambito del rito speciale di cui trattasi.

La circostanza che nella motivazione qui all'esame si dia conto delle ragioni per cui non sono riconoscibili le attenuanti generiche evidenzia un passaggio pleonastico operato dal giudice. Quanto alla recidiva, nella sentenza impugnata si dà esplicitamente conto della mancata considerazione della stessa, in ragione della mancata contestazione della circostanza aggravante ad opera del pubblico ministero.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 4.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2021. Il Consiglier esten