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Ordinanza — n. 34011/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34011/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34011/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ONYEISI MONDAY nato il 24/04/1995 OBEAKHON MONDAY nato il 29/03/1955 avverso la sentenza del 15/01/2021 del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;RITENUTO IN FATTO 1. Obeakhon Monday e Onyeisi Monday hanno proposto, con separati atti, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4 T.U. Stup.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34011/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione revoca dell'opposizione ritiro della querela penale concorso di motivi di sospensione rinuncia a pretese di salario clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Obeakhon Monday e Onyeisi Monday hanno proposto, con separati atti, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
ed il vizio della motivazione, non essendo stata resa giustificazione della mancata applicazione di una delle cause di non punibilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ONYEISI MONDAY nato il 24/04/1995 OBEAKHON MONDAY nato il 29/03/1955 avverso la sentenza del 15/01/2021 del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;RITENUTO IN FATTO 1. Obeakhon Monday e Onyeisi Monday hanno proposto, con separati atti, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4 T.U. Stup.

2. L'Obeakhon deduce la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 T.U. Stup. assumendo di non aver rinunciato ai motivi di impugnazione che attenevano alla configurazione giuridica dei fatti ascrittigli, che chiedeva fossero ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup.

3. L'Onyeisi deduce la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, non essendo stata resa giustificazione della mancata applicazione di una delle cause di non punibilità dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. Quanto al ricorso dell'Obeakhon, in primo luogo va rilevato che l'asserita assenza di rinuncia ai motivi che attenevano alla qualificazione dei fatti come di lieve entità risulta palesemente contraddetta, e comunque superata, dalla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nella quale è stata considerata l'ipotesi base. In secondo luogo, vale rammentare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01).

Nel caso che occupa, la riconducibilità del fatto all'ipotesi di lieve entità è frutto di una valutazione che ha nel dato ponderale solo uno dei suoi indici, sicchè non può reputarsi sussistente nella sentenza impugnata alcun errore manifesto. 4.2. Quanto al ricorso dell'Onyeisi, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. i Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si è inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

5. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro 4.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2021. Il Consigliere estensore Il Pre/