Ordinanza — n. 34010/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACarechino Pierluigi ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 1 T.U. Stup.). Il ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. e della mancata pronuncia di assoluzione per insussistenza della prova a carico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34010/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 2.1. Assume rilievo la circostanza dell'essere stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. successivamente all'entrata in vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge 23.6.2017, n. 103. Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARECHINO PIERLUIGI nato a GALATINA il 20/06/1977 avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
1. Carechino Pierluigi ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli é stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 1 T.U. Stup.). Il ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. e della mancata pronuncia di assoluzione per insussistenza della prova a carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Assume rilievo la circostanza dell'essere stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. successivamente all'entrata in vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge 23.6.2017, n. 103. Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".
La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione - anche quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si è inciso sulla struttura della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del quale è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che, se da un verso persiste l'obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall'altro l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. Disciplina non irragionevole, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (cfr.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 2.2. Contestualmente all'intervento sull'art. 448 cod. proc. pen. il legislatore del 2017 ha posto mano all'art. 610 cod. proc. pen., inserendovi il comma 5-bis, il quale dispone che la corte di cassazione dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili. Come è stato già osservato, la previsione ha uno scopo deflattivo del carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte, perseguito mediante la assenza di formalità della procedura di adozione del provvedimento, che è emesso de plano, ovvero in assenza di contraddittorio (non è necessario acquisire neppure il parere del P.G.) e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti, secondo le indicazioni formulate nella Relazione finale della Commissione Canzio incaricata di predisporre lo schema di modifica legislativa.
La forma del provvedimento è quella prevista dall'art. 591, co. 2 cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o di cassazione, dichiara l'inammissibilità (per simili notazioni si veda, ancora, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
3. Orbene, nel caso che occupa, oltre tutto con motivi di tale genericità da condurre comunque il ricorso verso la declaratoria di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorrente ha prospettato la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, osservata sotto il profilo della ricognizione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e della carenza di prova a carico. Secondo i principi che si sono appena rammentati, si tratta di motivi non consentiti; il che importa l'inammissibilità del ricorso, da pronunciarsi con l'ordinanza prevista dal combinato disposto agli artt. 610, co. 5-bis e 591 cod. proc. pen.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2021.