Ordinanza — n. 34009/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiordano Antonio e D'Anna Ugo hanno proposto, con atto unitario, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di concorso nella illecita importazione e detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 1, 4 e art. 80, co. 2 T.U. Stup.). I ricorrenti si dolgono della ritenuta qualificazione giuridica del fatto, in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 T.U. Stup., il quale riposerebbe sulla violazione della predetta norma, per come interpretata dal diritto vivente, perché non si è tenuto conto delle circostanze del caso concreto, finendo con l'operare un giudizio automatico, fondato sul solo dato ponderale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34009/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORDANO ANTONIO nato a NAPOLI 11 19/11/1988 D'ANNA UGO nato a NAPOLI il 29/11/1986 avverso la sentenza del 18/12/2020 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
RITENUTO IN FATTO
1. Giordano Antonio e D'Anna Ugo hanno proposto, con atto unitario, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di concorso nella illecita importazione e detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 1, 4 e art. 80, co. 2 T.U. Stup.). I ricorrenti si dolgono della ritenuta qualificazione giuridica del fatto, in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, co. 2 T.U. Stup., il quale riposerebbe sulla violazione della predetta norma, per come interpretata dal diritto vivente, perché non si è tenuto conto delle circostanze del caso concreto, finendo con l'operare un giudizio automatico, fondato sul solo dato ponderale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi sono inammissibili. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01).
Con specifico riferimento alla aggravante dell'ingente quantità, questa Corte ha ritenuto l'errore manifesto in un caso di illecita detenzione di sostanza stupefacente avente un principio attivo in quantità palesemente inferiore rispetto alla soglia indicata per la configurazione dell'aggravante (Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 - 01). Nel caso che occupa, invece, ci si trova in presenza di un quantitativo certamente superiore alla relativa soglia e di ricorsi che lamentano non già l'errore manifesto del giudice ma l'esito della valutazione operata dal medesimo.
Si versa, pertanto, in ipotesi estranea al disposto dell'art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 4.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende. v
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/20N.