Ordinanza — n. 34008/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa difesa di Costantino Giuseppe ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 13/1/2021 dal Tribunale di Lamezia Terme, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce erronea applicazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. La difesa lamenta che il Giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine al profilo riguardante l'eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod.proc.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce erronea applicazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. La difesa lamenta che il Giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine al profilo riguardante l'eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981 avverso la sentenza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La difesa di Costantino Giuseppe ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 13/1/2021 dal Tribunale di Lamezia Terme, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce erronea applicazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. La difesa lamenta che il Giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine al profilo riguardante l'eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte — e, poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, l'impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per completezza espositiva si rileva come la sentenza di applicazione della pena, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti sufficientemente motivata, contenendo il richiamo all'art. 129 cod.proc.pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e l'affermazione della congruità della pena patteggiata, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 3 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres dèp.tie Mariarosaria Br