Sentenza — n. 34007/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAyed Salah ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Salvatore Citrella, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha provveduto alla correzione dell'errore materiale rinvenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza pronunciata all'udienza del 17.5.2019. La Corte di appello, infatti, ha rilevato che nella sentenza era syayo apportato un aumento di pena per un reato che nella stessa decisione era stato dichiarato prescritto e, ritenendo trattarsi di un errore materiale, ha sostituito le parole "anni sei di reclusione ed euro 1.900 di multa" contenute nella motivazione della sentenza, con quelle "anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1.300 di multa", eliminando altresì le parole da "secondo il seguente calcolo..." a "indicata". Ha inoltre apportato la correlata modifica anche al dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen, art. 424 cod. pen; Sentenza — n. 34007/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 3.1. La nozione di errore materiale, valevole ai fini dell'art. 130 cod. proc. pen., rimanda alla mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Non può trattarsi di discrasia che involge il processo volitivo del giudice (Sez. 5, Sentenza n. 3658 del 04/07/1994, Rv. 199841 - 01). Pertanto, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 42897 del 25/09/2013, Rv. 257158 - 01).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AYED SALAH nato il 08/02/1972 avverso l'ordinanza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG dr. G. Corasaniti, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Ayed Salah ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Salvatore Citrella, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha provveduto alla correzione dell'errore materiale rinvenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza pronunciata all'udienza del 17.5.2019. La Corte di appello, infatti, ha rilevato che nella sentenza era syayo apportato un aumento di pena per un reato che nella stessa decisione era stato dichiarato prescritto e, ritenendo trattarsi di un errore materiale, ha sostituito le parole "anni sei di reclusione ed euro 1.900 di multa" contenute nella motivazione della sentenza, con quelle "anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1.300 di multa", eliminando altresì le parole da "secondo il seguente calcolo..." a "indicata". Ha inoltre apportato la correlata modifica anche al dispositivo.
2. Il ricorrente si duole sia del fatto che la Corte di appello abbia adottato il provvedimento nonostante già fosse stato depositato il ricorso per la cassazione della sentenza e fosse quindi competente a provvedere alla correzione dell'errore materiale il giudice dell'impugnazione, sia della qualificazione dell'errore come errore di fatto, posto che questo ha inciso sulla struttura della decisione, tanto che per le statuizioni corrette era stato proposto il ricorso. Infine ci si duole che l'impugnato provvedimento sia stato adottato senza l'instaurazione del previo contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. 3.1. La nozione di errore materiale, valevole ai fini dell'art. 130 cod. proc. pen., rimanda alla mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Non può trattarsi di discrasia che involge il processo volitivo del giudice (Sez. 5, Sentenza n. 3658 del 04/07/1994, Rv. 199841 - 01). Pertanto, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 42897 del 25/09/2013, Rv. 257158 - 01).
Nel caso che occupa il G.u.p. del Tribunale di Ragusa aveva inflitto all'Ayed la pena di anni sei di reclusione ed euro 1.900 di multa in relazione ai reati di cui ai capi A), previa riqualificazione del reato originariamente contestato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in quelli previsti dagli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), F) di cui agli artt. 628, comma primo, e 629, commi primo e secondo, cod. pen. e G), previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello di cui all'art. 424 cod. pen.
La Corte di appello, con la sentenza alla quale si raccorda l'ordinanza impugnata in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'Ayed in ordine al reato di cui al capo G) per intervenuta prescrizione, ha riqualificato il reato di cui al capo F) in quello previsto dall'art. 629, comma primo, cod. pen. e ha rideterminato la pena complessiva in relazione a tale reato e ai reati di cui al capo A) in anni sei di reclusione ed euro millenovecento di multa. Tuttavia ha anche rilevato che a seguito della riqualificazione dei fatti di cui al capo A) i reati erano prescritti; ciò nonostante, nel commisurare la pena da irrogare, ha considerato tali reati come reati satellite, prevedendo un aumento di pena per la continuazione.
La determinazione della pena attraverso un aumento della stessa per il reato che si è affermato essersi prescritto, però senza esprimere la relativa statuizione nel dispositivo, non può essere ritenuta frutto di un mero errore materiale, trattandosi di una contraddizione tra assunti logico-giuridici e non una semplice disarmonia fra la espressione formale della decisione ed il suo reale contenuto. Ma l'ordinanza in parola è viziata anche per altra ragione. Il ricorrente ha dato dimostrazione di aver proposto già in data 4.9.2019 ricorso per la cassazione della sentenza.
Tenendo presente che l'ordinanza qui impugnata è stata assunta il 27.1.2020, appare evidente come la Corte di appello abbia adottato il provvedimento nonostante non ne risultasse competente, perché a norma dell'art.130, co. 1 cod. proc. pen., la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
Si tratta di competenza funzionale, la cui violazione determina la nullità assoluta del provvedimento adottato dal giudice incompetente. Si insegna, infatti, che in tema di correzione di errori materiali, è affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale l'atto adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo, qualora lo stesso sia stato impugnato, in quanto, in tal caso, la competenza spetta al giudice dell'impugnazione, salvo non gli siano ancora pervenuti gli atti e ricorra una situazione di urgenza a provvedere. (Sez. 3, Sentenza n. 18296 del 04/03/2020, Rv. 279236 - 01; conforme Sez. 1, Sentenza n. 10311 del 22/01/2020, Rv. 278689 - 01).
Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato deciso con sentenza n. 12972 del 17.12.2020 (dep. 2021), con la quale la pronuncia impugnata è stata annullata nei confronti dell'Ayed limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
4. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella camera di