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Sentenza — n. 34005/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34005/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34005/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 26 marzo 2020 la Corte di Appello di Cagliari ha rigettato la domanda formulata da Gian Carlo Agus per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 24 novembre 2009 al 20 dicembre 2009, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, da cui veniva assolto con sentenza del Tribunale di Cagliari, divenuta irrevocabile, con la formula 'perché il fatto non sussiste'.

Regesto Legislator

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art. 314, comma 1 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34005/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Solo, infatti, mantenendo quei rapporti, era possibile portare a termine la collaborazione iniziata. Osserva che in questo senso va valutato il linguaggio, ritenuto asseritamente criptico dal giudice della riparazione, posto che egli aveva la necessità di accreditarsi presso i trafficanti. Ed aggiunge che l'ordinanza, ove privata di un simile passaggio, mostra l'inconsistenza del tessuto argomentativo che fonda il diniego, in quanto privo di confronto con la sentenza di assoluzione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti atto sessuale con un detenuto complicità agente di polizia traffico aggravato di stupefacenti collaboratore della Securitate

Disposizioni normative citate

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art. 314, comma 1 cod. proc. pen
L'ordinanza ha reputato sussistente la colpa grave dell'interessato di cui all'art. 314, comma 1 cod. proc. pen.
art. 314 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza propone ricorso Gian Carlo Agus a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui fa valere la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGUS GIAN CARLO nato a CARBONIA il 07/10/1951 avverso l'ordinanza del 26/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 marzo 2020 la Corte di Appello di Cagliari ha rigettato la domanda formulata da Gian Carlo Agus per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 24 novembre 2009 al 20 dicembre 2009, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, da cui veniva assolto con sentenza del Tribunale di Cagliari, divenuta irrevocabile, con la formula 'perché il fatto non sussiste'.

2. L'ordinanza ha reputato sussistente la colpa grave dell'interessato di cui all'art. 314, comma 1 cod. proc. pen. ricostruendo il quadro sulla base del quale Agus fu sottoposto a misura cautelare. In particolare, ha ricordato che l'indagine, che vide coinvolto il ricorrente, scaturì da una segnalazione fatta dallo stesso Agus -all'epoca sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria- ai Carabinieri di Iglesias. Egli, infatti, nel gennaio 2007 informò i militari che un tale di Musei, poi identificato con Gianfranco Accocci, aveva la disponibilità di un kg. 1,5 di cocaina e che aveva ceduto un chilogrammo della medesima sostanza a soggetti di Domusnovas, trattando altresì un ulteriore affare con Stefano Sanna di Portoscuso.

Riferì, altresì, che proprio Accocci gli aveva chiesto se conosceva qualcuno in grado di 'piazzare' a Cagliari kg. 20 di cocaina. Dalle successive indagini era emerso che Accocci veniva rifornito da due siciliani Leograziano Viola e Giosuè Di Gregorio. Il 1A marzo 2007. Nell'ambito della collaborazione, Agus rendeva ulteriormente noto alle forze dell'ordine che Accocci e Di Gregorio gli avevano proposto un affare (che egli aveva rifiutato). Ciò aveva consentito di identificare questi ultimi, attraverso la predisposizione di un posto di blocco.

Da quel momento, tuttavia, Agus non aveva più fornito alcuna indicazione utile alle indagini, pur continuando a mantenere rapporti con Accocci, cui presentò, proprio nell'agosto 2007, Tiberio Fois, noto trafficante cagliaritano. Nel rapporto intrattenuto con Fois, mai denunciato agli investigatori, Agus ricorreva ad un linguaggio criptico. Egli, infatti, chiedeva a Fois se l'avessero chiamato, facendo riferimento ad un imprecisato amico che avrebbe dovuto contattarlo 'per quegli asinelli', rassicurando Fois, che chiedeva se ci fosse 'qualche zoppo' ossia qualche spia, e pretendendo per sé 'un pezzo di carne.. di bistecca'.

Da questi elementi il giudice della riparazione trae che Agus, collaborando solo parzialmente, aveva in realtà messo in piedi un 'doppio gioco', tentando di accreditarsi con la polizia giudiziaria, ma continuando a mantenere rapporti con soggetti criminali dediti al traffico di stupefacenti. In questo comportamento la Corte rinviene la condotta ostativa dell'interessato, il quale, pur avendo appena finito di scontare una pena per traffico di stupefacenti, intavolava con altri trafficanti relazioni e conversazioni con un linguaggio, mai chiarito dal medesimo, dall'evidente natura allusiva.3.

Avverso l'ordinanza propone ricorso Gian Carlo Agus a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui fa valere la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Rimprovera alla Corte territoriale di avere fondato la decisione su un ragionamento illogico che non si confronta con la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, facendo riferimento ad un presunto traffico parallelo rispetto a quello oggetto dell'indagine per la quale collaborava con gli inquirenti. Denuncia la contraddittorietà degli argomenti posti dal giudice della riparazione a fondamento del diniego dell'indennizzo nella parte in cui, da un lato, sostiene che la collaborazione di Agus fosse parziale, essendo egli a conoscenza dei traffici illeciti condotti da Accocci, Di Gregorio e Fois, dall'altro, afferma che il ricorrente pose consapevolmente in essere un doppio gioco.

Sottolinea che era del tutto evidente che Agus non potesse avere preso parte ad alcun traffico 'parallelo' avendo egli la consapevolezza di essere intercettato, sicché era impossibile intraprendere un'attività di spaccio senza che gli inquirenti se ne accorgessero. Rimarca l'illogicità della motivazione laddove afferma che la condotta colposa sinergica all'emissione della misura sarebbe consistita nel mantenere contatti con soggetti dediti ad attività illecite, posto che proprio quei contatti erano finalizzati a consentire alle forze dell'ordine di svolgere l'indagine, al fine di interrompere il traffico di stupefacenti condotto da Fois, Accocci e Di Gregorio.

Solo, infatti, mantenendo quei rapporti, era possibile portare a termine la collaborazione iniziata. Osserva che in questo senso va valutato il linguaggio, ritenuto asseritamente criptico dal giudice della riparazione, posto che egli aveva la necessità di accreditarsi presso i trafficanti. Ed aggiunge che l'ordinanza, ove privata di un simile passaggio, mostra l'inconsistenza del tessuto argomentativo che fonda il diniego, in quanto privo di confronto con la sentenza di assoluzione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con memoria del il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

3. Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante e che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, volta a verificare se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio, e se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. sul punto Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio).

4. La motivazione, che pure pone correttamente le premesse, non sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento coerente con i principii enuciati, omettendo di confrontarsi con l'accertamento dei fatti come risultante dalla sentenza di assoluzione, che ha escluso l'illiceità delle condotte di Agus, che, invece, vengono valutate dall'ordinanza impugnata come evocative della sua effettiva partecipazione ad un traffico intavolato con Fois, 'parallelo' alla collaborazione offerta dal ricorrente, al fine del disvelamento degli affari illeciti di Accocci e Di Gregorio.

Tanto che il giudice della riparazione giunge ad affermare che l'avere Agus intrattenuto contatti con Fois sino all'agosto 2007 - quindi successivamente alla denuncia, intervenuta nel marzo del 2007, dell'attività riconducibile ad Accocci- sarebbe sintomatico del 'doppio gioco' consapevolmente posto in essere da Agus medesimo che, da un lato, collabora con la polizia giudiziaria, ma dall'altro, mantiene rapporti relativi ad una compravendita di sostanza stupefacente con quegli stessi soggetti che egli ha indicato ai militari come trafficanti, ricorrendo ad un linguaggio criptico, tipico di quel genere di conversazioni.

5. La lettura dell'ordinanza, per la verità, dimostra che la decisione finisce per far coincidere la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo con la commissione del reato per il quale il ricorrente era indagato, senza ricordare che l'autonomia della valutazione deve riguardare i fatti 'non esclusi dal giudice della cognizione', mentre dalla trama argomentativa emerge proprio la discordanza sul significato assegnato dal giudice della riparazione ai fatti esclusi dalla sentenza assolutoria.

6. Le considerazioni della Corte territoriale, dunque, trascendono il compito del giudice della riparazione, che deve verificare ex ante, se colui che viene assoggettato alla restrizione della libertà, in via cautelativa abbia posto in essere una condotta che vi ha dato causa -diversa dalla condotta illecita addebitata con l'imputazione provvisoria- sia essa giudiziale o extragiudiziale, ma comunque inerente al fatto per il quale egli è stato sottoposto alla misura custodiale.

7. A questo proposito, invero, va ricordato che la prossimità ad ambienti malavitosi o l'utilizzo nelle conversazioni di un linguaggio criptico o allusivo costituiscono certamente elementi pertinenti, valutabile ai fini ostativi, ma il loro rilievo deve essere argomentato in modo circostanziato e, comunque, incidente sulla contestazione elevata nei confronti dell'interessato, tenendo conto delle peculiarità del caso, al fine di verificare non se essi siano sintomatici della commissione del delitto, ma se costituiscano quella grave negligenza ed imprudenza che ha contrubuito sinergicamente all'emissione della misura. Valutazione quest'ultima che deve essere svolta con particolare cura laddove l'intreccio dei rapporti con soggetti di elevata caratura criminale si svolga in un ambito di collaborazione con la polizia giudiziaria, finalizzata alla scoperta di traffici illeciti della medesima natura di quelli addebitati.

8. Ebbene, la motivazione dimentica questi principii, palensando i vizi di illogicità e contraddittorietà lamentati dal ricorrente.

9. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio, rimettendo al medesimo giudice la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, cui rimette la re