Sentenza — n. 34004/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 28/10/2019, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da Schiavone Generoso per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari, dal 28/1/2011 al 15/6/2011, nell'ambito di un procedimento in cui era stato chiamato a rispondere di una pluralità di reati, i quali, nel corso del procedimento, erano stati in parte diversamente qualificati. In punto di fatto, si legge nella ordinanza, il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, con ordinanza del Tribunale di Napoli, per avere preso parte, quale promotore, ad un'associazione finalizzata a commettere più delitti in materia di traffico di rifiuti, falso in atto pubblico (capi F, G, H, I, L, M, N,O, P, Q,R, S, U) e frode in pubbliche forniture, così riqualificata l'originaria fattispecie di truffa e tentata truffa aggravata (capo D).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò in ragione della tassatività della formulazione della norma dell'art. 314 citata, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Pertanto, tutta la parte iniziale del ricorso dedicata alla prospettata insussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ritenute dal giudice della cautela, quali ragioni fondanti la richiesta d'indennizzo non ha fondamento alcuno, ponendosi in contrasto con la copiosa giurisprudenza di legittimità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE GENEROSO nato a POZZUOLI il 01/01/1951 avverso l'ordinanza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sete le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 28/10/2019, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da Schiavone Generoso per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari, dal 28/1/2011 al 15/6/2011, nell'ambito di un procedimento in cui era stato chiamato a rispondere di una pluralità di reati, i quali, nel corso del procedimento, erano stati in parte diversamente qualificati. In punto di fatto, si legge nella ordinanza, il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, con ordinanza del Tribunale di Napoli, per avere preso parte, quale promotore, ad un'associazione finalizzata a commettere più delitti in materia di traffico di rifiuti, falso in atto pubblico (capi F, G, H, I, L, M, N,O, P, Q,R, S, U) e frode in pubbliche forniture, così riqualificata l'originaria fattispecie di truffa e tentata truffa aggravata (capo D).
Il Tribunale del riesame di Napoli sostituiva la misura della custodia in carcere con la misura detentiva domiciliare per le stesse provvisorie imputazioni ritenute dal Collegio emittente la misura originaria. Il G.u.p. del Tribunale di Napoli, all'udienza preliminare del 19.05.2014, dichiarava la propria incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti all'A.G. di Roma. Il G.I.P. del Tribunale di Roma, a cui gli atti pervenivano con richiesta di archiviazione del P.M. della Procura di Roma, emetteva decreto di archiviazione in data 17/01/2017. Le diverse imputazioni inerenti al falso erano dichiarate estinte per intervenuta prescrizione (ad eccezione di quella di cui al capo Q della rubrica).
Parimenti estinti per prescrizione erano dichiarati il reato di frode in pubbliche forniture e quello di partecipazione all'associazione per delinquere, previa esclusione del ruolo di capo o promotore. L'istante prospettava la ricorrenza di ipotesi riconducibili all'ingiustizia formale, assumendo che la misura era stata applicata a suo carico in violazione delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Nella richiesta si poneva in rilievo che la custodia era stata mantenuta nonostante le ampie delucidazioni rese in sede d'interrogatorio, nonostante che i reati contestati non rientrassero nel novero di quelli a pericolosità c.d. presunta e nonostante che egli, all'atto dell'applicazione del presidio coercitivo, non svolgesse più funzioni connesse al settore dello smaltimento dei rifiuti, perché dislocato presso la Commissione Regionale di Controllo in quanto dimissionario dal Ciclo Integrato Acque.
La Corte di appello riteneva che non ricorressero i presupposti applicativi dell'istituto invocato sotto ogni profilo.
2. Il ricorrente, a mezzo del difensore, impugna il provvedimento di rigetto, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della "ingiustizia formale", siccome prevista dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. La difesa rileva che il Giudice della cautela aveva ritenuto di ravvisare a carico del ricorrente esigenze cautelari riconducibili all'art. 274 lett.
c) cod. proc. pen., sebbene all'atto dell'applicazione della misura il ricorrente avesse cessato le sue funzioni connesse al settore dello smaltimento dei rifiuti, essendosi dimesso dal Ciclo integrato delle acque. Il provvedimento coercitivo all'epoca adottato non solo non aveva tenuto conto dello stato emergenziale in atto, ma ipotizzava l'esistenza di un'associazione, omettendo ogni valutazione in ordine al puntuale espletamento di specifici compiti d'istituto svolti da altri prima dello Schiavone, secondo prassi consolidate. Tali circostanze renderebbero evidente la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 314, commi 1 e 2 , cod. proc. pen.
Nell'ordinanza genetica difettavano argomentazioni congrue in relazione al pericolo di recidivanza (collegato non a dati fattuali concreti ma a presunzioni e congetture) e all'attualità di esso. (collegato unicamente alla posizione rivestita dal ricorrente). Non era stata valutata la circostanza che la Regione Campania aveva autorizzato il trattamento di percolati da discariche e impianti dal 1997 e fino al 2006. Il compito svolto dall'indagato seguiva direttive istituzionali derivanti da provvedimenti di natura pubblica e non era frutto di sue personali iniziative: quando il ricorrente entrò in servizio seguì l'iter determinato per il trattamento del percolato, iniziato dai suoi predecessori almeno cinque anni prima del suo ingresso nella Regione Campania.
Lo Schiavone si limitò ad aggiornare i protocolli su specifica richiesta del Commissario di Governo che provvide ad approvare il protocollo seguito dalla Regione Campania. Non si è considerato che fu proprio l'Ing. Schiavone a disporre, in data 27/12/2007, la sospensione del trattamento del percolato degli impianti ex "PS3", in quanto presentavano notevoli problemi manutentivi e gestionali, così come confermato dalla Provincia di Caserta (Protocollo 0058843 del 13/03/2008). Con OPCM n. 3627 del 8/11/2007 non solo venne dichiarata l'emergenza circa l'inquinamento da percolato, ma con la nomina di Soggetto Attuatore in capo al Dirigente del Ciclo Integrato delle Acque, venne ribadita ribadita sia la necessità dell'utilizzo degli impianti di depurazione regionale per il trattamento del percolato, sia la necessità di allestimento di specifici impianti di trattamento anche presso gli impianti e discariche rifiuti.
Tale quadro normativo, di cui alla documentazione richiamata e prodotta, confermava la perfetta liceità della condotta posta in essere dallo Schiavone, che si limitò sempre ad adempiere ad ordini superiori a lui impartiti dalla Pubblica autorità. Alla luce di tali circostanze avrebbe dovuto ravvisarsi in atti la scriminante ex art. 51 ord. pen.., da cui deriva il divieto di applicazione di misure cautelari sancito dall'art. 273, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice della riparazione, rammenta la difesa, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale valutato nel processo penale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento.
Alla luce di tali presupposti, il provvedimento cautelare doveva ritenersi formalmente ingiusto, stante l'assente valutazione di possibili cause di giustificazione. La Suprema Corte di Cassazione, in plurime pronunce, ha puntualizzato come il Giudice della riparazione possegga ampia libertà di valutare il materiale acquisito ai fini del giudizio da compiersi. Nel presente caso tutto il materiale probatorio riversato in atti, comprensivo dei provvedimenti emessi dallo Stato e dalla Regione Campania, idoneo a legittimare l'operato del ricorrente e ad escludere la ricorrenza dei presupposti per l'adozione della misura, non ha formato oggetto di rivalutazione.
L'indennizzo, inoltre, deve essere escluso in presenza di una condotta che si concretizzi in una evidente e macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi e regolamenti, tale da costituire una ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996 -, Rv. 203637). Tali evenienze avrebbero dovuto escludersi nel presente caso, stante il lineare comportamento del ricorrente, conforme a ordini e disposizioni.
A fronte delle determinazioni assunte da parte del PM presso l'organo giudicante dichiaratosi incompetente, il PM di Roma procedeva, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. Sez. VI, n. 7681 del 14.01.2004), ad un rinnovato e libero esame degli elementi di prova raccolti a carico dell'istante e, pur ritenendo che la maggior parte delle imputazioni contestate anche allo Schiavone, ex art. 479 cod. pen. ( corrispondenti ai capi F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, T dell'incolpazione provvisoria), fosse già prescritta quando la Procura di Napoli avanzò la richiesta di rinvio a giudizio, procedeva ad analizzare nel merito le singole imputazioni.
Quanto al delitto associativo riteneva che gli elementi acquisiti in fase di indagine non fossero idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non sussistendo la prova né dell'animus societatis, né dell'esistenza di una struttura criminosa consolidata e dotata di una certa stabilità temporale con un proprio programma. Anche con riferimento al reato di truffa aggravata, oggetto d'incolpazione provvisoria in sede cautelare a carico dello Schiavone (capo D), diversamente qualificato nel corso del procedimento - vuoi nella fattispecie di peculato vuoi in quella di frode in pubbliche forniture - riteneva la sua insussistenza.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 36580/12, emessa in sede di ricorso avverso il provvedimento del Tribunale della Libertà di Napoli, aveva, infatti, escluso la sussistenza del reato dì frode in pubbliche forniture sul rilievo che "nella fattispecie concreta non era dato rinvenire il carattere ingannatorio della condotta dal momento che tutte le amministrazioni coinvolte erano a conoscenza della situazione di rischio in cui avvenivano le operazioni di smaltimento rifiuti, essendo informate dello stato di insufficienza dei depuratori e anche della composizione del percolato sia perché le amministrazioni pubbliche sapevano della situazione, sia perché erano le stesse amministrazioni a porre in essere tali condotte".
Ad analoghe conclusioni era pervenuto il G.i.p. di Roma quanto al reato di peculato, sul rilievo che, essendo rilevante ai fini della distinzione tra peculato e truffa il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del denaro o del bene del quale si appropria, non vi fosse spazio nel caso di specie per la configurabilità del peculato. Tali argomentazioni, sebbene dimostrative dell'insussistenza di taluni reati posti che legittimarono l'emissione dell'ordinanza cautelare, vengono completamente obliterate dal giudice della riparazione, che giunge, in modo contraddittorio, a ritenere che le deduzioni contenute nell'istanza e la correlata produzione documentale, non siano tali da incidere sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura coercitiva, come riassunte alle pagg. 592-605 dell'ordinanza genetica, anche a fronte dell'intervenuta declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Tali aspetti rivelerebbero i vizi dedotti con il ricorso, rendendo evidente che la declaratoria di intervenuta estinzione dei reati per prescrizione non possa, come ritiene la Corte di merito, automaticamente comportare il venir meno del diritto all'indennizzo.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che il ricorso venga rigettato, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritto ed onorari del giudizio.
4. La parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., riportandosi ai motivi proposti e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. La Corte ha offerto congrua motivazione a fondamento del diniego dell'indennizzo, vagliando correttamente tutti i profili oggetto di doglianza nel ricorso.
3. In realtà la difesa sollecita una rinnovata valutazione degli elementi posti a base della misura cautelare genetica sotto il profilo della gravità degli indizi e delle esigenze cautelari. Il sindacato di legittimità da esperirsi in questo caso, tuttavia, non può riguardare tali aspetti. Con riferimento alle esigenze cautelari, questa Corte ha più volte affermato che, ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. , non possono essere addotte ragioni che abbiano ad oggetto le esigenze cautelari e la scelta della misura adottata dal giudice della cautela (Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020, Rv. 279618 - 01:"L'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione, in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità di imputazioni, è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta", conforme a Sez. 5, Sentenza n. 19334 del 18/01/2013, Rv. 256497 - 01: "L'interesse all'impugnazione di una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, esclusivamente in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt.273 e 280 cod.proc.pen., e non anche di quelle riferite alle esigenze cautelari previste dall'art.274 cod.proc.pen. o relative alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art.275 cod.proc.pen., in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all'art.314 cod.proc.pen.").
Ciò in ragione della tassatività della formulazione della norma dell'art. 314 citata, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Pertanto, tutta la parte iniziale del ricorso dedicata alla prospettata insussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ritenute dal giudice della cautela, quali ragioni fondanti la richiesta d'indennizzo non ha fondamento alcuno, ponendosi in contrasto con la copiosa giurisprudenza di legittimità.
4. La Corte di merito ha centrato i termini delle questioni tematizzate in sede di richiesta, risolvendo le problematiche sollevate dalla difesa in modo conforme ai consolidati orientamenti di questa Corte. Si è osservato in motivazione che tutte le fattispecie per le quali era stata disposta la misura cautelare sono state archiviate per prescrizione, ad eccezione di una sola ipotesi di falso. Il Giudice della riparazione ha fatto quindi corretta applicazione del principio secondo il quale "non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale" (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Mugeri, Rv. 248076).
Detto principio risulta applicabile anche all'ipotesi in cui il diniego del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sia fondato su un decreto di archiviazione emesso per la intervenuta prescrizione del reato (Sez. 4, n. 38167 del 10/07/2013, Paternò, Rv. 256207). Si è infatti rilevato che: "Secondo quanto disposto dall'art. 314, comma 3, cod. proc. pen. che rinvia al primo comma del medesimo articolo, il decreto di archiviazione può, di certo, dare luogo alla riparazione per l'ingiusta detenzione nei casi di infondatezza della notizia di reato (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato), e ciò esclude che il diritto alla riparazione maturi anche quando il procedimento sia definito, con sentenza o con decreto di archiviazione, per estinzione del reato per prescrizione" (così in motivazione Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 262396).
D'altro lato la Corte territoriale ha messo correttamente in luce che la disposizione di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. disciplina esclusivamente i casi in cui, a prescindere dall'esito del processo, si accerti, con decisione irrevocabile, che la custodia cautelare sia stata disposta o mantenuta illegittimamente per la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza , ovvero quando si sia accertato che il provvedimento dispositivo della misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Le richiamate ipotesi non ricorrono nel caso di specie, atteso che, a prescindere dalle ampie argomentazioni difensive, che sollecitano una rivalutazione degli elementi posti a fondamento della misura all'epoca applicata (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari), non è stata emessa alcuna decisione irrevocabile in tal senso nei confronti dell'istante, avendo il ricorrente rinunciato al ricorso presentato innanzi alla Corte di Cassazione per la revoca della misura (come segnalato dal giudice di merito a pag. 5 dell'ordinanza impugnata).
Né in sede di delibazione sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può sollecitarsi un apprezzamento in tal senso, come già chiarito da questa Corte, che ha condivisibilmente sostenuto: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito" (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Rv. 275022).
Deve aggiungersi che il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione citata nel ricorso (n. 36580/12) è inconferente, poiché ha riguardato altro coindagato nel procedimento e non si riferisce al ricorrente, per il quale non è stata emessa alcuna pronuncia irrevocabile che ha sancito l'illegittimità del provvedimento impositivo della misura coercitiva.
5. Da ultimo, le prospettate ragioni d'ingiustizia sostanziale della detenzione patita dal ricorrente hanno carattere di novità, non essendo stata tematizzata la questione in sede di richiesta d'indennizzo. La mancata considerazione da parte del Giudice della riparazione degli aspetti riguardanti l'assenza di macroscopica imprudenza o negligenza in capo al ricorrente, lamentata dalla difesa nel ricorso, non è ascrivibile ad un vizio motivazionale: si tratta di aspetti legittimamente non considerati dai Giudici di merito, non investiti della questione nella richiesta d'indennizzo.
Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, benchè si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, è ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, delimitando anche il campo valutativo del giudice adito. Ne consegue che la richiesta rivolta a fare valere la sola ipotesi di ingiustizia formale non può determinare un successivo ampliamento della domanda, con argomentazioni valide a supportare il diverso profilo della ingiustizia sostanziale in questa sede.6.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e con