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Ordinanza — n. 34003/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34003/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34003/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI UBALDO nato a FIRENZE il 27/01/1962 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del Tribunale per il riesame di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Ubaldo Baldini ricorre personalmente per la cassazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale per il riesame di Milano il 15 30 marzo 2021 ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano il 10 febbraio 2021 ha ap- plicato la custodia cautelare in carcere - anche - nei confronti del ricorrente, in- dagato per fatti di droga.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma della parte, depositato presso l'ufficio matricola del carcere in cui Ubaldo Baldini si trova ristretto, in data 16 aprile 2021, cioè - ampiamente - dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come noto,, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possi- bilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. In ogni caso, il ricorso risulta costruito in fatto e contiene doglianze di merito.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile permesso di promuovere un procedimento penale diritto a un difensore atto privo di sottoscrizione documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI UBALDO nato a FIRENZE il 27/01/1962 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del Tribunale per il riesame di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ubaldo Baldini ricorre personalmente per la cassazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale per il riesame di Milano il 15 30 marzo 2021 ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano il 10 febbraio 2021 ha ap- plicato la custodia cautelare in carcere - anche - nei confronti del ricorrente, in- dagato per fatti di droga.

2. Ubaldo Baldini affida le proprie ragioni ad un manoscritto di sei pagine, depositato presso l'Ufficio matricola del carcere in cui è ristretto, lamentando l'il- legittimità e l'ingiustizia della carcerazione preventiva e chiedendo l'annullamento e la revoca dell'ordinanza.

3. L'impugnazione è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma della parte, depositato presso l'ufficio matricola del carcere in cui Ubaldo Baldini si trova ristretto, in data 16 aprile 2021, cioè - ampiamente - dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come noto,, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possi- bilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. In ogni caso, il ricorso risulta costruito in fatto e contiene doglianze di merito.

4. Essendo, dunque, l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp att cpp. Così deciso il 27/05/2021. Il Cons ere estensore Il Presgente Da Cenci Giaci Fumu DEPORTATOEC: 2.3.11 Mit i 1