Sentenza — n. 34000/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Catania con ordinanza del 30 ottobre - 6 novembre 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Tommaso Pellegrini, ristretto in regime di custodia cautelare complessivamente per un anno, tre mesi e sette giorni (dal 6 marzo 2010 al 14 giugno 2011, di cui un anno e otto giorni in carcere e la residua parte agli arresti domiciliari) in relazione alle accuse, per le quali era stato fermato il 6 marzo 2010, di tentato omicidio nei confronti di Lucio Fallica e di detenzione illegale di un fucile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34000/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Discende, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI TOMMASO nato il 22/10/1973 avverso l'ordinanza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania con ordinanza del 30 ottobre - 6 novembre 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Tommaso Pellegrini, ristretto in regime di custodia cautelare complessivamente per un anno, tre mesi e sette giorni (dal 6 marzo 2010 al 14 giugno 2011, di cui un anno e otto giorni in carcere e la residua parte agli arresti domiciliari) in relazione alle accuse, per le quali era stato fermato il 6 marzo 2010, di tentato omicidio nei confronti di Lucio Fallica e di detenzione illegale di un fucile.
2. Ricorre per la cassazione del provvedimento, tramite difensore di fiducia, Tommaso Pellegrini, che si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, illogica e manifestamente contraddittoria, in relazione alla reiezione della domanda di equa riparazione in ragione della - ritenuta - insussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta dell'imputato. 2.1.Riassunte le ragioni del rigetto, si stima da parte della difesa «del tutto paradossale l'assunto della Corte territoriale che ha ravvisato la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo nell'avere, fin dal primo momento, offerto una ricostruzione assolutamente aderente ai fatti, riscontrata da altri elementi processuali e, comunque, non smentita da altre circostanze» (così alla p. 2 del ricorso), nell'avere cioè l'imputato da subito confessato di avere detenuto un fucile e di avere sparato non già per uccidere o per ferire ma solo per spaventare la vittima, che gli aveva sottratto del rame.
I giudici della riparazione avrebbero sovrapposto il proprio personale convincimento circa il merito della vicenda a quello del giudice della cognizione, trascurando, però, che l'imputato è stato assolto dal più grave reato di tentato omicidio, essendosi infine prestata fede alle sue originarie dichiarazioni. Sin dall'inizio appariva evidente, infatti, ad avviso della difesa, la mancanza nell'agire dell'agente dell'animus necandi: la possibilità, in concreto non percorsa, dopo avere esploso il primo colpo, di spararne un altro; la distanza ravvicinata rispetto alla vittima; la direzione del colpo, verso la carcassa di un'automobile; il tipo di munizionamento in concreto adoperato (pallini); la condotta successiva al fatto (l'essersi l'imputato recato presso l'ospedale per sincerarsi delle condizioni dell'offeso).
Ad avviso del ricorrente, «Tutte queste circostanze, emerse immediatamente, avrebbero dovuto indurre il G.i.p. procedente a concedere quanto meno il beneficio del dubbio all'indagato evitando di adottare una misura in relazione all'ipotesi di tentato omicidio contestato ed eventualmente, ove lo ritenesse assolutamente necessario, adottare una misura cautelare solo per il residuo reato di detenzione d'arma. Viceversa, ritenendo non credibili quelle dichiarazioni, il G.i.p. ha ritenuto di applicare la più rigorosa delle misure. La Corte territoriale, sovrapponendo il proprio giudizio a quello del Tribunale di merito, ed aderendo sostanzialmente alla valutazione operata dal G.i.p. della misura, ha ritenuto che quelle stesse dichiarazioni (che successivamente hanno condotto alla assoluzione) avessero contribuito a creare un quadro indiziario grave per l'applicazione della misura più rigorosa, integrando la condotta gravemente colposa o addirittura dolosa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo [...] La Corte [...] ha totalmente dimenticato che fosse stato proprio il Tribunale del giudizio di merito che aveva ritenuto le dichiarazioni rese da/l'indagato assolutamente credibili, riscontrate e non smentite e che conseguentemente non potevano integrare la causa ostativa al riconoscimento di quanto richiesto» (così alle pp. 3-4 del ricorso). 2.2.
La Corte di appello, poi, si sarebbe limitata ad affermare - ma, si assume, sbrigativamente - che la condotta ostativa sarebbe stata integrata dall'essersi l'imputato disfatto dell'arma utilizzata per sparare, circostanza anch'essa ammessa in interrogatorio. 2.3. Quanto, infine, all'affermazione dei giudici della riparazione secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, l'indennizzo va riconosciuto solo per la parte di detenzione eccedente la pena concretamente irrogata, osserva il ricorrente che, «ove la misura cautelare fosse stata applicata in relazione al solo capo b), relativo al delitto di detenzione di arma, l'indennizzo avrebbe dovuto essere commisurato alla detenzione eccedente la scadenza dei termini massimi di fase per quel titolo di reato.
Non v'è dubbio, infatti, che, venuto meno il titolo custodiale per il delitto più grave, quale è quello del tentativo di omicidio, in relazione al delitto di cui al capo b) per il quale il G.i.p. ha applicato la misura, i termini di fase sono certamente molto piu ridotti ed avrebbero imposto una revoca della misura per scadenza termini ex ad. 303 c.p.p. ben prima della fine del giudizio di primo grado, determinando comunque la liberazione dell'imputato» (così alla p. 4 del ricorso). In conseguenza, nella concreta vicenda l'indennizzo che si domanda dovrebbe essere commisurato al periodo di detenzione eccedente rispetto ai termini di custodia rapportati al solo capo per il quale è stata dichiarata la prescrizione, con riferimento - sottolinea il ricorrente - al quantum e non già all'an dello stesso Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod, proc. pen. dell'Il maggio 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. (\/
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Occorre prendere le mosse dalle ragioni con cui la Corte di appello ha giustificato il rigetto: una di fatto ed una di diritto. 2.1. Quanto alla prima, si osserva che è pacifico che Tommaso Pellegrini abbia sparato dei colpi di fucile in presenza di Lucio Fallica, il quale gli aveva sottratto del rame, ed a breve distanza dallo stesso, colpendo la persona offesa ad una spalla; l'imputato, inoltre, si è disfatto del fucile gettandolo in un fiume, dove l'arma non è mai stata rinvenuta, così rendendo impossibile una perizia che potesse accertare le caratteristiche tecniche dell'arrna e, dunque, le reali capacità offensive.
Tali due condotte sono state ritenute dai giudici di merito colposamente concausative, in uno con l'errore dell'A.G., della restrizione della libertà personale, avendo l'imputato, da un lato, posto in essere consapevolmente un'azione antigiuridica (sparare a breve distanza da una persona) e, dall'altro, essendosi disfatto dell'arma e non avendone permesso il recupero e l'esame, che sarebbe stato utile nella prospettiva di cui si è detto (p. 4 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di un ragionamento non illogico e non incongruo, cui il ricorrente oppone solo la constatazione dell'immediata ricostruzione, da parte dell'imputato, della vicenda nei termini in cui in effetti, poi, ma solo alla fine del dibattimento, essa è stata recepita dai giudici di merito. 2.2.
La seconda ragione del rigetto. Osserva la Corte di appello (pp. 4-5 dell'ordinanza impugnata) che la misura cautelare è stata applicata a Tommaso Pellegrini non solo per il reato di tentato omicidio ma anche per la violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 e successive modificazioni, accusa in relazione alla quale è stato condannato in primo grado (sentenza del 13 giugno 2011 del Tribunale di Catania) ed 'è stata dichiarata ia estinzione per prescrizione in secondo grado (sentenza del 30 novembre 2017 della Corte di appello di Catania), prescrizione che, nel caso di specie, si pone quale circostanza ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo (peraltro, dalle sentenze di merito si desume che, quanto al capo A dell'editto, l'imputato non è stato assolto ma che, riqualificato il fatto in lesioni colpose, è stato prosciolto per difetto di querela e che, quanto al capo B, l'arma era illegalmente detenuta.).
Ebbene, in tema di prescrizione, è ben noto che «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della 4 fr custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado. Conf. Corte cost., 20 giugno 2008 n, 219» (Sez.
U, n. 4187 del • 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; in conformità, tra le Sezioni semplici successive, v. Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Ciclone ed altro, Rv. 243210; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264). Nel caso di specie, la condanna inflitta in primo grado era pari ad un anno e quattro mesi di reclusione, mentre la carcerazione preventiva è durata meno, cioè complessivamente un anno, tre mesi e sette giorni. Donde la non accoglibilità del ricorso. 2.3. Infine, quanto al tema dei termini di fase per il solo reato di cui al capo B), le generiche asserzioni del ricorrente svolte nell'ultima parte del ricorso quanto alle scansioni processuali non tengono conto che sino al dispositivo della sentenza di primo grado (cioè sino al 13 giugno 2011) l'imputato era detenuto per un duplice titolo (capo A: tentato omicidio; capo B: violazione della legge armi) 3.
Discende, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament