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Sentenza — n. 33998/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33998/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33998/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: IYAMU KELLY nato il 14/06/1991 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 07/01/2020 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 33998/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, in data 13 maggio 2021, ai sensi dell'art. 23 comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. In I. 18-12-2020, n. 176, Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIR[TTO 1.La doglianza è fondata. Le considerazioni formulate dal giudice a quo, nella motivazione della sentenza impugnata, attengono infatti ad una fattispecie concreta completamente diversa. La regiudicanda attiene alla detenzione, a fini di spaccio, di grammi 12,11 di marijuana, in unico involucro, occultato nelle parti intime, come precisato dal Procuratore generale ricorrente : fatto commesso il à 19-5-2017.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina consumo di canapa atto sessuale con un detenuto tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale monocratico di Padova ha proscioltoilamu Kelli per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: IYAMU KELLY nato il 14/06/1991 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 07/01/2020 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale monocratico di Padova ha proscioltoilamu Kelli per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen.

2. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 546 e 125, comma 3, cod. proc. pen. ,poiché il giudice a quo, nella motivazione della sentenza impugnata, ha sottoposto a valutazione unicamente circostanze di fatto del tutto estranee al presente procedimento penale e inerenti a una cessione onerosa di una dose di stupefacente e alla detenzione di ulteriori 15 dosi, occultate nel manubrio di una bicicletta, fatto accertato il 15-2-2017. Il fatto oggetto del presente procedimento attiene invece alla detenzione, accertata il 19-5-2017, di 12,11 grammi di marijuana, custoditi in un unico involucro, occultato nelle parti intime.

Ed anche le scarne ragioni offerte dal Tribunale ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. sono riferite ad una fattispecie concreta del tutto diversa da quella per la quale il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale nell'ambito del presente procedimento. Ogni apprezzamento delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza dell'agente, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale della condotta è riferito a una diversa vicenda. Dunque il requisito della motivazione della sentenza è soddisfatto solo nell'apparenza grafica del documento, essendo il discorso motivazionale manifestamente riferito a un' altra vicenda processuale.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, in data 13 maggio 2021, ai sensi dell'art. 23 comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. In I. 18-12-2020, n. 176, Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIR[TTO 1.La doglianza è fondata. Le considerazioni formulate dal giudice a quo, nella motivazione della sentenza impugnata, attengono infatti ad una fattispecie concreta completamente diversa. La regiudicanda attiene alla detenzione, a fini di spaccio, di grammi 12,11 di marijuana, in unico involucro, occultato nelle parti intime, come precisato dal Procuratore generale ricorrente : fatto commesso il à 19-5-2017.

Nella motivazione della sentenza in esame si fa invece riferimento alla cessione di un involucro e alla detenzione di ulteriori 15 involucri di marijuana, per un peso complessivo di grammi 12, 36, occultati nel manubrio di una bicicletta, fatto commesso il 15 febbraio 2017. Trattasi, come si vede, di regiudicanda del tutto diversa, che è l'unica esaminata dal giudice a quo. Ne deriva che in ordine alla condanna pronunciata in relazione all' imputazione formulata dal pubblico ministero per quanto attiene al fatto verificatosi il 19 maggio 2017 manca qualsiasi motivazione.

Ciò viola l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., determinando la necessità di un pronunciamento rescindente.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per saltum, alla Corte d'appello di Venezia. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Venezia