Sentenza — n. 33997/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACiolac Lauftu Tudor ha proposto appello, a mezzo del difensore di ufficio avv. Angelina Verrengia, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 116, co. 1 e 13 Cod. str. e condannato alla pena ritenuta equa. Il ricorrente si duole che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata su un quadro probatorio incerto e lacunoso, ponendo in capo al prevenuto l'onere di dimostrare il possesso del titolo abilitativo alla guida conseguito presso il paese di provenienza, ritenendo sufficiente la mera consultazione della banca dati operata dal verbalizzante. Si rileva, inoltre, l'estinzione del reato per prescrizione e si lamenta l'eccessività della pena e l'omessa motivazione in merito alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non é previsto dalla legge come reato. 2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, co. 2 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIOLAC LAURENTIU TUDOR nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 26/09/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di TERRACINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
RITENUTO IN FATTO
1. Ciolac Lauftu Tudor ha proposto appello, a mezzo del difensore di ufficio avv. Angelina Verrengia, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 116, co. 1 e 13 Cod. str. e condannato alla pena ritenuta equa. Il ricorrente si duole che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata su un quadro probatorio incerto e lacunoso, ponendo in capo al prevenuto l'onere di dimostrare il possesso del titolo abilitativo alla guida conseguito presso il paese di provenienza, ritenendo sufficiente la mera consultazione della banca dati operata dal verbalizzante. Si rileva, inoltre, l'estinzione del reato per prescrizione e si lamenta l'eccessività della pena e l'omessa motivazione in merito alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non é previsto dalla legge come reato. 2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, co. 2 cod. pen.
Tanto assorbe, con ogni evidenza, il tema del vizio della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 2.2. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso 1'11.2.2011 e pertanto il reato si é prescritto in data successiva all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016. Non si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all'una o all'altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell'art.129 cod. proc. pen.), che ha trovato soluzione nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le quali la questione concernente 1a "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (che peraltro nel caso di specie ricorrono) - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez.
U, n. 19601 del 28/02/2008 - dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400). Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza va annullata per la intervenuta abolitio criminis.
3. L'art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. La norma si é resa necessaria per rendere non operante la regola posta dall'art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento. Anche sotto tale profilo assume rilievo la circostanza che i termini di prescrizione del reato non risultano interamente decorsi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., poiché la statuizione per la quale "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" trova applicazione, per dettato del medesimo art. 9, co. 1 "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Atti al Prefetto di Latina per quanto di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2021. Il Consiglie