Sentenza — n. 33996/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Brescia ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha giudicato Vitali Simone responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2- bis, 2-sexies Cod. str. nonché del reato di cui all'art. 187, co. 1, 5 e lbis Cod. str. per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica e di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti, ed aver cagionato un incidente stradale, peraltro commettendo i fatti in orario notturno. La Corte di appello ha qualificato l'impugnazione quale ricorso per cassazione e trasmesso gli atti a questa Corte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 196 cod. pen; Sentenza — n. 33996/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. strada. (Sez. 4, Sentenza n. 1864 del 07/01/2016, Rv. 265583 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 11719 del 15/02/2019, Rv. 275280 - 01). Occorre peraltro rilevare che sin dalla legge n. 120/2010 la guida in stato di ebbrezza alcoolica con tasso compreso nel range definito dalla lettera c) dell'art. 186, co. 2, aggravata dall'aver cagionato un incidente stradale, importa la revoca della patente di guida e non la sospensione condizionale della patente di guida (art. 33, co. 1 n.2; il testo era vigente al momento del fatto, risalente al 13.11.2010).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: VITALI SIMONE nato a BRESCIA il 28/09/1986 avverso la sentenza del 13/11/2010 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Brescia ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha giudicato Vitali Simone responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), 2- bis, 2-sexies Cod. str. nonché del reato di cui all'art. 187, co. 1, 5 e lbis Cod. str. per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica e di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti, ed aver cagionato un incidente stradale, peraltro commettendo i fatti in orario notturno. La Corte di appello ha qualificato l'impugnazione quale ricorso per cassazione e trasmesso gli atti a questa Corte.
2. Con il ricorso ci si duole che il Tribunale abbia disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni in luogo di quella della revoca della patente, obbligatoria alla luce della recidiva nel biennio che va riconosciuta nel caso di specie. Infatti l'imputato ha riportato una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, divenuta irrevocabile. Ad avviso del ricorrente non ha rilievo in senso contrario il fatto che tale reato si sia estinto per il favorevole esito della messa alla prova, secondo la previsione dell'art. 186, co. 9-bis Cod. str. perché deve trovare applicazione anche al caso che occupa la previsione dell'art. 196 cod. pen. 2.1. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo va escluso il presupposto di fatto al quale fa richiamo il ricorrente. Come è noto, anche la recidiva nel biennio della quale fa menzione l'art. 186 cds ricorre allorquando il secondo fatto sia stato commesso dopo che sia divenuta cosa giudicata la condanna per il primo reato. Insegna questa Corte che, In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, Sentenza n. 26168 del 19/05/2016, Rv. 267377 - 01; analogamente in tema di guida senza patente:
Sez. 4, Sentenza n. 45769 del 30/09/2016, Rv. 268516 - 01) Pertanto non risulta ipotizzabile la predetta recidiva quando il secondo reato sia stato commesso dopo la commissione del primo ma in epoca antecedente al passaggio in giudicato della relativa condanna. E' appunto il caso che qui occupa, nel quale il secondo reato, quello per cui si procede, è stato commesso prima che divenisse irrevocabile la condanna riportata dall'imputato per il precedente reato. Ne consegue la inconferenza del principio, correttamente rammentato dal ricorrente, secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma secondo, lett.
c) cod. strada. (Sez. 4, Sentenza n. 1864 del 07/01/2016, Rv. 265583 - 01; Sez. 4 - , Sentenza n. 11719 del 15/02/2019, Rv. 275280 - 01). Occorre peraltro rilevare che sin dalla legge n. 120/2010 la guida in stato di ebbrezza alcoolica con tasso compreso nel range definito dalla lettera c) dell'art. 186, co. 2, aggravata dall'aver cagionato un incidente stradale, importa la revoca della patente di guida e non la sospensione condizionale della patente di guida (art. 33, co. 1 n.2; il testo era vigente al momento del fatto, risalente al 13.11.2010).
Conseguentemente questa Corte insegna che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (Sez. 4, Sentenza n. 23190 del 19/04/2016, Rv. 267318 - 01).
Nel caso che occupa, in cui ricorre sia lo stato di ebbrezza alcolica per un valore superiore a 1,5 g/I che l'aver commesso il fatto in ora notturna, il giudice avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida e non la sospensione della patente di guida. Tuttavia, questa Corte non può intervenire sulla statuizione illegale perché manchevole l'impugnazione sullo specifico punto. Questa Corte reputa condivisibile il principio al riguardo già formulato, secondo il quale il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2 - , Sentenza n. 30198 del 10/09/2020, Rv. 279905 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/20Z1. Il Consiglie estensore Il Pre