Sentenza — n. 33994/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 10/4/2018, il Giudice di Pace di Roma condannava Mansur Ahmad alla pena di euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Piacentini Mara, ritenendo l'imputato responsabile del reato di lesioni colpose in danno della predetta Piacentini. Il Tribunale, quale giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado. La vicenda oggetto del giudizio può essere così brevemente riassunta, nei limiti strettamente necessari per la comprensione dei motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 24 cod. proc. pen, art. 445 cod. pen, art. 25 Cost, art. 578 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 496 cod. pen; Sentenza — n. 33994/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione dell'art. 24 cod. proc. pen., incompetenza per materia e inosservanza di norme processuali. Secondo la difesa il decreto di citazione a giudizio, nel quale è contestato il reato di lesioni colpose, sarebbe affetto da nullità. Andava contestato all'imputato la fattispecie di cui all'art. 445 cod. pen., riguardante la somministrazione di sostanze medicinali diverse dalle ordinazioni mediche, in combinato disposto con l'art. 452, ultimo comma, cod. pen. Dalla mancata contestazione di tale ulteriore fattispecie, la cui ricorrenza si ricava dalla parte descrittiva dell'imputazione, sarebbe dipesa l'inosservanza dell'art. 24 cod. proc. pen. e la violazione del principio sancito dall'art. 25 Cost. secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANSUR AHMAD nato il 23/02/1972 avverso la sentenza del 20/02/2019 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CARRARO SUSANNA del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. DEL BALZO URBANO del Foro di ROMA in difesa della parte civile PIACENTINI MARA, unitamente alle conclusioni scritte e alla nota spese alle quali si riporta, chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato CANTELLI UMBERTO del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. BONETTI MICHELE del Foro di ROMA in difesa di MANSUR AHMAD insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/4/2018, il Giudice di Pace di Roma condannava Mansur Ahmad alla pena di euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Piacentini Mara, ritenendo l'imputato responsabile del reato di lesioni colpose in danno della predetta Piacentini. Il Tribunale, quale giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado. La vicenda oggetto del giudizio può essere così brevemente riassunta, nei limiti strettamente necessari per la comprensione dei motivi di ricorso.
La persona offesa si recava, in data 28/06/2011, presso una Farmacia sita in Roma, al Largo Donnaggio, per acquistare un farmaco antibiotico ("Rovamicina"), prescrittole dal proprio dentista, in vista di un trattamento odontoiatrico. In querela (acquisita agli atti con il consenso delle parti), la Piacentini spiegava che la prescrizione era stata rilasciata dal medico curante tempo addietro. La persona addetta al servizio presso la Farmacia, successivamente identificato nell'odierno imputato, comunicava inizialmente alla cliente che la prescrizione era scaduta.
Dietro insistenze della persona offesa il commesso accettava infine di venderle il farmaco, consegnandole una confezione di medicinale. La Piacentini, senza effettuare alcun controllo sul tipo di medicinale che le era stato consegnato, prelevava il medicinale e, recatasi a bordo della propria vettura, frettolosamente, assumeva una delle compresse contenuta nella confezione. Subito dopo era colta da uno stato confusionale, rimanendo coinvolta in un incidente stradale di cui serbava un ricordo offuscato. Giunta sul luogo di lavoro veniva soccorsa dal datore di lavoro, il quale, viste le condizioni della donna, contattava il 118 chiedendone l'intervento.
Condotta al pronto soccorso, era visitata dal medico di turno che stilava il referto in atti, attestante un "rallentamento ideo-motorio". Si accertava quindi che il farmacista le aveva consegnato un farmaco diverso da quello richiesto (sonnifero denominato "Innovane"). Nelle due sentenze conformi i giudici ritenevano dimostrata la responsabilità dell'imputato, individuando a suo carico una condotta negligente, poiché, consegnando un prodotto diverso da quello richiesto, aveva indotto sonnolenza nella persona offesa, causandole lesioni mentre era alla guida del proprio veicolo.2.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 1. Si deduce in via preliminare l'intervenuta prescrizione del reato. Tenuto conto delle sospensioni intervenute in corso di giudizio, il reato si sarebbe prescritto in data 10/4/2019.
2. Omessa assunzione di una prova decisiva ed errata ricostruzione del fatto. Il procedimento penale di cui trattasi risulterebbe viziato per omessa assunzione di una prova testimoniale decisiva. L'omissione deriverebbe dall'errore in cui era incorso il Giudice di pace, il quale riteneva che Bahari Mounir fosse un teste indicato esclusivamente dalla difesa. Tale erronea convinzione induceva il giudice, all'udienza del 31/10/20, a dichiarare la difesa decaduta dalla prova per mancata citazione del teste. In realtà il Bahari risultava inserito nella lista dei testimoni del P.M., pertanto sarebbe stato onere dell'Accusa provvedere alla sua citazione.
Benchè nella sentenza d'appello il Tribunale abbia riconosciuto l'esistenza dell'errore commesso dal Giudice di pace, non ha provveduto all'integrazione istruttoria, adducendo ragioni palesemente incongrue. Si assume in sentenza che la difesa avrebbe contribuito alla mancata individuazione dell'errore in cui era incorso il giudice di primo grado, non segnalando in udienza il disguido. Si affermerebbe inoltre, in modo apodittico, che la testimonianza risulta irrilevante ai fini del decidere.
3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Non sarebbe condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui "la ricostruzione del Giudice, pur compiuta a partire dalle dichiarazioni della p.o., trova conforto in numerosi riscontri documentali, che consentono di ritenere verosimile la narrazione della Piacentini". È sufficiente confrontare le dichiarazioni rese dalla Piacentini, nella denuncia-querela ed in sede testimoniale, con gli atti di causa per rinvenire nel suo narrato numerose contraddizioni e circostanze inverosimili.
4. Nullità delle statuizioni civili. La condanna al risarcimento del danno sarebbe destituita di qualsiasi fondamento ed ancorata ad una responsabilità mai provata. La versione dei fatti fornita dalla persona offesa non sarebbe verosimile. Per raggiungere il raccordo anulare di Roma, partendo dalla Farmacia in cui la parte offesa dichiarava di avere acquistato il farmaco, sono necessari, in media, non più di 5 minuti in auto. Secondo la versione originariamente fornita (ma non ribadita) dalla persona offesa, la pasticca assunta avrebbe prodotto il suo effetto dopo appena 5 minuti dal suo ingerimento.
La tesi non risulterebbe in alcun modo credibile: è noto a chiunque che l'organismo umano non assimila immediatamente le sostanze ingerite, tanto più nel caso di un farmaco in pasticca. La parte civile inoltre sostiene di aver subito un sinistro stradale, senza ricordare nulla in ordine alle sue modalità e senza fornire alcun elemento di prova circa l'accaduto (registrazioni., testimonianze, eventuali contestazioni etc.). La Piacentini si è limitata ad allegare la fattura dei lavori svolti dal carrozziere sulla sua vettura, asserendo di avere eliminato i segni di una non meglio precisata collisione.
Nessuna tipologia di accertamento giudiziale è stata effettuata in proposito, dandosi per acclarato il fatto sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa. Il luogo di aiccadinnento dell'asserito sinistro è un tratto stradale percorso generalmente da molteplici veicoli ad alta velocità. Tali circostanze rendono scarsamente credibile che la Piacentini abbia avuto un incidente stradale rimanendo completamente illesa e che abbia continuato a guidare sino al luogo di lavoro, in uno stato confusionale, senza arrestare la marcia. Tali elementi avrebbero dovuto indurre i giudici a dubitare della veridicità delle dichiarazioni della parte civile.
5. Violazione dell'art. 24 cod. proc. pen., incompetenza per materia e inosservanza di norme processuali. Secondo la difesa il decreto di citazione a giudizio, nel quale è contestato il reato di lesioni colpose, sarebbe affetto da nullità. Andava contestato all'imputato la fattispecie di cui all'art. 445 cod. pen., riguardante la somministrazione di sostanze medicinali diverse dalle ordinazioni mediche, in combinato disposto con l'art. 452, ultimo comma, cod. pen. Dalla mancata contestazione di tale ulteriore fattispecie, la cui ricorrenza si ricava dalla parte descrittiva dell'imputazione, sarebbe dipesa l'inosservanza dell'art. 24 cod. proc. pen. e la violazione del principio sancito dall'art. 25 Cost. secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale.
6. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva nella quale, nel ribadire i motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi come il reato ascritto all'imputato sia estinto per intervenuta prescrizione. La prescrizione è rimasta sospesa dal 21/3/2017 al 4/7/2017 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense. Facendo decorrere il temine massimo di anni sette e mesi sei dal fatto (occorso il 28/6/2011) e calcolando il periodo di sospensione indicato (pari a complessivi giorni 104), il reato è estinto per prescrizione alla data dell'11/4/2019. La causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione può e deve essere rilevata anche in sede di legittimità.
Quanto alle più favorevoli forme di proscioglimento, di cui alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., esse vengono in rilievo soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente evidente e non contestabile, essendo la valutazione da compiersi in tali casi, più vicina al concetto di "constatazione", che di "apprezzamento". Essa, invero, è incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Tuttavia, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il chiaro disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi.
Deve anche aggiungersi come il ricorso in esame non possa essere reputato inammissibile: il rilievo riguardante l'erronea dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale resa dal primo giudice e la incongruità del ragionamento seguito dal Tribunale nel sostenere che la difesa abbia contribuito al verificarsi dell'errore non è manifestamente infondato. Occorre rammentare che solo in caso di manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso, da escludersi nella fattispecie in esame, è interdetta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, verificandosi, a monte, la mancata formazione di un valido rapporto processuale (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen."; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164 - "L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice").
2. Venendo alle ulteriori doglianze difensive (motivi terzo e quarto di ricorso), è d'uopo rilevare come le stesse, palesemente versate in fatto, attengano a questioni riguardanti vizi di motivazione. La sentenza impugnata, emessa 20/2/2019, contiene una motivazione tutt'altro che apparente e manifestamente illogica in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Nel ricostruire la vicenda, il Tribunale ha congruamente rilevato che il narrato della persona offesa ha trovato plurimi riscontri probatori nella documentazione acquisita in atti, tutta conducente ai fini della individuazione dell'imputato, addetto che ebbe a consegnare il farmaco soporifero, e delle conseguenze fisiche patite dalla vittima in seguito alla sua assunzione, attestate dal certificato rilasciato dal medico di pronto soccorso.
E' opportuno aggiungere come in questa sede risultino inammissibili le censure volte a fare valere vizi di motivazione della sentenza, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod.proc:.pen. (comma inserito dall'art. 5, D.Lgs. 06/02/2018, n. 11 con decorrenza dal 06/03/2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione [cfr. ex multis Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557: "Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen."]. L'atto di impugnazione deduce esplicitamente la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, vizi riconducibili alle ipotesi contemplate nell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. peri., proponendo una non consentita rivalutazione, in favore dell'imputato, delle emergenze processuali. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla dedotta nullità delle statuizioni civili, fatta discendere dagli asseriti vizi di motivazione prospettati nel terzo motivo di ricorso, non riconoscibili nell'ambito dell'apparato giustificativo della sentenza.
4. E' peregrina la questione posta nell'ultimo motivo di ricorso, attinente alla configurabilità, nel caso in esame, della fattispecie di reato di cui agli artt.445 e 452 cod. pen. In relazione a tale profilo di doglianza, non si individua l'interesse della parte a far valere la prospettata erronea qualificazione giuridica del fatto [in argomento cfr. Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246 - 01: "È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della t qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art.495 cod. pen., anzichè in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo)].
Si tratterebbe peraltro di una prospettazione destinata ad aggravare la posizione dell'imputato, poiché, ammettendo l'astratta configurabilità della fattispecie invocata, la stessa dovrebbe concorrere con il reato di lesioni.
5. Da tutto quanto precede discende, agli effetti penale, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. E' rigettato il ricorso agli effetti civili con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in questo giudizio di legittimità, liquidate in euro tremila, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte ci