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Sentenza — n. 33992/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33992/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33992/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mazzamuto Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv., avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b) e 2-bis Cod. str. e condannato alla pena ritenuta equa, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione condizionale della pena per la durata di sei mesi. Con unico motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 178, co. 1 lett. c), 420-ter, co. 5 e 484, co. 2-bis cod. proc. pen. Premette che il 15.6.2019 egli aveva inviato al Tribunale di Trapani istanza di rinvio dell'udienza fissata per il 24.6.2019 in quanto impedito ad essere presente da un concomitante impegno professionale. L'istanza era stata inviata tramite posta certificata all'indirizzo penale.tribunale.trapani@giustizia.cert. Il giudice, tuttavia, alla menzionata udienza ha pronunciato sentenza senza esprimere alcuna valutazione dell'istanza. Da ciò discende, conclude il ricorrente, la nullità della sentenza impugnata. 1.1. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, secondo quanto previsto in rito dalla normativa emergenziale, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

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Sentenza — n. 33992/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, Sentenza n. 35217 del 19/04/2017, Rv. 270912 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 17879 del 22/03/2019, Rv. 276308 - 01). Ciò implica che la parte che si dolga della omessa valutazione dell'istanza inviata all'ufficio giudiziario a mezzo pec deve dimostrare che essa sia stata regolarmente ricevuta dal destinatario e che sia stata sottoposta al giudice tenuto a delibarla. Diversamente il ricorso risulta aspecifico, non rispondendo ai requisiti prescritti dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità. E' appunto il caso che qui occupa, nel quale il ricorrente non ha dato dimostrazione che l'atto recante le indicazioni di invio e di pervenuto dell'istanza di legittimo impedimento sia stato effettivamente acquisito al fascicolo processuale.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato violazioni delle norme procedurali sanatoria del vizio procedurale guida nonostante revoca della patente diritto a un difensore grave deficienza del procedimento all'estero
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZAMUTO SALVATORE nato a PALERMO il 15/08/1992 avverso la sentenza del 24/06/2019 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Mazzamuto Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv., avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett.

b) e 2-bis Cod. str. e condannato alla pena ritenuta equa, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione condizionale della pena per la durata di sei mesi. Con unico motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 178, co. 1 lett. c), 420-ter, co. 5 e 484, co. 2-bis cod. proc. pen. Premette che il 15.6.2019 egli aveva inviato al Tribunale di Trapani istanza di rinvio dell'udienza fissata per il 24.6.2019 in quanto impedito ad essere presente da un concomitante impegno professionale. L'istanza era stata inviata tramite posta certificata all'indirizzo penale.tribunale.trapani@giustizia.cert. Il giudice, tuttavia, alla menzionata udienza ha pronunciato sentenza senza esprimere alcuna valutazione dell'istanza. Da ciò discende, conclude il ricorrente, la nullità della sentenza impugnata. 1.1. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, secondo quanto previsto in rito dalla normativa emergenziale, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è in prevalenza per la ammissibilità del ricorso da parte delle parti private alla posta elettronica certificata per l'effettuazione di comunicazioni, notificazioni ed istanze indirizzate all'A.G. (così già Sez. 2, Sentenza n. 47427 del 07/11/2014, Rv. 260963 - 01; più di recente Sez. 2 - , Sentenza n. 3436 del 01/12/2020, (dep. 2021), Rv. 280520 - 01). Non manca un indirizzo più rigoroso, per il quale nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Sez. 2, Sentenza n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 26877 del 20/03/2019, Rv. 276915 - 01). Ma anche la posizione più restrittiva ritiene che, comunque, non essendo le istanze comunicate con tale strumento irricevibili, esse possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (Sez. 6 - , Sentenza n. 2951 del 25/09/2019, (dep. 2020), Rv. 278127 - 01). Per contro, la giurisprudenza è del tutto univoca nel ritenere che l'utilizzo di tale modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente (Sez. 2, Sentenza n. 47427 del 07/11/2014, Rv. 260963 - 01;

Sez. 6, Sentenza n. 35217 del 19/04/2017, Rv. 270912 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 17879 del 22/03/2019, Rv. 276308 - 01). Ciò implica che la parte che si dolga della omessa valutazione dell'istanza inviata all'ufficio giudiziario a mezzo pec deve dimostrare che essa sia stata regolarmente ricevuta dal destinatario e che sia stata sottoposta al giudice tenuto a delibarla. Diversamente il ricorso risulta aspecifico, non rispondendo ai requisiti prescritti dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità. E' appunto il caso che qui occupa, nel quale il ricorrente non ha dato dimostrazione che l'atto recante le indicazioni di invio e di pervenuto dell'istanza di legittimo impedimento sia stato effettivamente acquisito al fascicolo processuale.

Appare opportuno precisare che il ricorrente ha allegato al ricorso un documento che non trova corrispondenza nel fascicolo pervenuto a questa Corte e compulsato in ragione della facoltà che la legge le attribuisce in caso di censura di natura processuale.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2021. ., Il Consiglie