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Sentenza — n. 33991/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to statute of limitations, annulling conviction for refusal of sobriety test.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33991/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal act extinguished by the statute of limitations, resulting in the annulment of the second-instance judgment. The appellant argued that the lower court erred in denying non-punishment grounds and generic mitigating circumstances based on procedural conduct. The court ruled that the maximum prescription period had expired on October 1, 2019, making the conviction void regardless of the specific facts regarding the refusal to undergo testing.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.; Art. 186 c.s.: The criminal act is extinguished by the statute of limitations, leading to the annulment of the conviction and the transfer of files to the Prefect for administrative determinations.

Parole chiave

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statute of limitations criminal act extinction refusal sobriety test annulment without remand administrative sanction suspension guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da alcol guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.
Art. 186 c.s.
Della Santina Adriano ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Modena, che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all'art. 186, co.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente si duole del vizio della motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci
231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv.
SU n. 13681/16
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA ADRIANO nato a RAVENNA il 13/11/1953 avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; non sono pervenute conclusioni scritte da parte del ricorrente, che ha tardivamente chiesto la trattazione orale;

RITENUTO IN FATTO

1. Della Santina Adriano ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Modena, che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 7 Cod. str. e condannato alla pena ritenuta equa, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione condizionale della pena per la durata di due anni.

2. Il ricorrente si duole del vizio della motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fondato con incongruo riferimento al comportamento processuale dell'imputato, in un quadro che vede non sussistenti precedenti penali ostativi. Con un secondo motivo si duole della motivazione con la quale è stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche. Con un terzo motivo censura la motivazione con la quale è stata confermata la durata della sanzione amministrativa accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va registrato che il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 1.10.2019. Essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, non ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818), va dichiarata l'estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In particolare appare fondato il primo motivo, giacché la Corte di appello ha fatto riferimento, per valutare la particolare tenuità del fatto, alla condotta di guida, neppure ricostruita con precisione nel suo profilo colposo, che ha giudicato pericolosa per la circolazione stradale (l'imputato aveva tamponato l'autovettura che lo precedeva, venendo poi tamponato da quella che lo seguiva, a sua volta tamponata) e alla condotta processuale; ovvero ad indici del tutto inconferenti, posto che il reato di cui trattasi non è quello di guida in stato di ebbrezza alcolica bensì quello di rifiuto di sottoporsi all'accertamento della eventuale condizione di ebbrezza.

Un reato a mezzo del quale il legislatore mira a tutelare l'attività di accertamento degli organi di polizia, tanto che non è elemento di tipicità l'effettivo stato di ebbrezza. In altri termini, la contravvenzione è integrata anche quando chi oppone il rifiuto è in perfette condizioni psico-fisiche (ferme restando le condizioni che la legge detta per l'esecuzione dell'accertamento da parte degli operanti). L'offensività della condotta, quindi, va accertata in rapporto alla lesione al bene giuridico 'funzionale'; assumono rilievo eventuali modalità artificiose, dilatorie; lo stato di ebbrezza eventualmente esistente (eventualmente accertato per altra via) che dimostra la callida finalità del rifiuto.

Di ciò il ricorrente si è fondatamente doluto, contestando la pertinenza degli indici utilizzati dalla Corte di appello. Vale infine esplicitare che la Corte di appello non ha fondato il proprio giudizio sulla non occasionalità della condotta, peraltro nel caso insussistente alla stregua dei principi posti dal giudice di legittimità (cfr. SU n. 13681/16).

4. Segue all'annullamento della sentenza la trasmissione degli atti al Prefetto di Modena per le determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Atti al Prefetto di Modena per quanto di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2021. Il Consigliere estensore Il