Sentenza — n. 33990/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAValente Gabriele ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Piercarlo Mantovani, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice di pace di Bassano del Grappa lo ha giudicato responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. per aver cagionato per colpa, in qualità di responsabile dell'area tecnica del settore lavori pubblici del Comune di Roana, lesioni personali alla pedone Teodora Carlotta, che percorrendo la via Maggiore, a causa di un dislivello cadeva a terra riportando la frattura del polo inferiore della rotula.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 cod. pen; Sentenza — n. 33990/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALENTE GABRIELE nato a ASIAGO il 27/04/1967 avverso la sentenza del 10/09/2019 del GIUDICE DI PACE di BASSANO DEL GRAPPAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Valente Gabriele ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Piercarlo Mantovani, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice di pace di Bassano del Grappa lo ha giudicato responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. per aver cagionato per colpa, in qualità di responsabile dell'area tecnica del settore lavori pubblici del Comune di Roana, lesioni personali alla pedone Teodora Carlotta, che percorrendo la via Maggiore, a causa di un dislivello cadeva a terra riportando la frattura del polo inferiore della rotula.
2. Il ricorrente si duole del vizio della motivazione per essere la prova manchevole quanto allo stato del marciapiede e quindi alla relazione causale tra le condizioni dello stesso e la caduta della Carlotto mentre esiste la prova della carenza di diligenza da parte di questa. Con ulteriore motivo lamenta che il giudice abbia ritenuto provato che la Carlotto era caduta per la presenza di un dislivello perché mancante la prova di una causa diversa; egli avrebbe dovuto motivare sulla base di una prova positiva dell'elemento determinante per il sinistro. Altra censura investe l'affermazione secondo la quale l'imputato avrebbe dovuto segnalare la presenza del dislivello. Osserva il ricorrente che l'UTC aveva valutato la non necessità di porre cartelli di pericolo perché questo non risultava presente; dato comprovato dall'assenza di altri incidenti. 2.1. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, secondo quanto previsto in rito dalla normativa emergenziale, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I motivi sono incentrati su ripetute affermazioni in ordine ai fatti che si reputano reali, con diretto richiamo agli elementi di prova. Va rammentato che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass.
Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.
Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948).
Nel caso che occupa il Giudice di pace ha ricostruito lo stato dei luoghi al momento del sinistro sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, del teste presente ai fatti, del sottoufficiale dei Carabinieri che eseguì un sopralluogo, della documentazione fotografica acquisita agli atti del processo e delle dichiarazioni del titolare dell'impresa che aveva eseguito i lavori nel tratto stradale di interesse. Il ricorrente non si è confrontato con l'articolato percorso motivazionale ma ha estrapolato alcuni brani delle deposizioni di alcuni dichiaranti per poi procedere ad una ricostruzione delle circostanze dell'accaduto che non trovano conferma nella motivazione impugnata.
Tanto vale anche con riferimento alla mancata segnalazione dello stato di pericolo durante il periodo di sospensione dei lavori dell'agosto in cui si verificò l'incidente della Carlotto. Il ricorrente, prescindendo integralmente da quanto evidenziato nella motivazione impugnata, evoca in modo incongruo lo stato dei luoghi determinatosi tempo dopo l'incidente, quando era stato steso uno strato di cemento per eliminare i dislivelli presenti al passaggio della Carlotto.4. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/202