Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33987/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LODDO ROMEO nato a OROSEI il 16/06/1970 avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di Cagliari - SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né sarebbe sufficiente affermare (come si legge alla p. 5 della sentenza di appello) che non è credibile che l'imputato non fosse a conoscenza del reddito percepito nell'anno 2011, poiché è affermazione non correlata ad alcuna circostanza processuale né che lo stesso non abbia mai chiesto la revoca dell'ammissione al beneficio, posto che non è provato che il processo per cui è stato chiesto il beneficio sia definito. 4.11 P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 10 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione dei redditi attestazione di salario calcolo del reddito da valido falsità in certificati reddito professionale effettivo conseguito prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare casa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LODDO ROMEO nato a OROSEI il 16/06/1970 avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di Cagliari - SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Sassari il 5 giugno 2019, in riforma integrale della sentenza, impugnata dal P.M., sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Nuoro il 9 novembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto, per insussistenza del fatto, Romeo Loddo dalla violazione dell'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato falsamente nell'auto-certificazione ex art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, presentata il 12 marzo 2012 in un procedimento penale a corredo di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di avere percepito nell'anno 2011 un reddito rientrante nei limiti di legge per l'ammissione al beneficio (732,00 euro), mentre in realtà aveva percepito 36.896,00 euro, con l'aggravante di avere beneficiato dell'ammissione al patrocinio, ha riconosciuto l'imputato responsabile, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia difetto di motivazione (entrambi i motivi) e violazione di legge (il secondo motivo: artt. 95 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002). 2.1. Con il primo motivo lamenta difetto ed illogicità della motivazione. Sottolinea che, secondo costante orientamento di legittimità (di cui sono espressione Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, e Sez. 4, n. 43842 del 04/07/2017, De Marinis), in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione.

Rammenta, poi, che il G.i.p. ha accertato sia che al momento del deposito della richiesta di ammissione al patrocinio il termine per il deposito della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2011 non era ancora scaduto sia che il reddito di 732,00 euro oggetto dell'attestazione era proprio quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. E, «Avendo, pertanto, il ricorrente dichiarato il reddito (C 732,00) risultante dall'ultima dichiarazione trasmessa regolarmente alla Agenzia delle Entrate il 28/09/2011 (relativa ai redditi percepiti nell'anno 2010) e non essendo ancora maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentare la denunzia per i redditi percepiti nell'anno solare 2011, il giudice non poteva essere tratto in inganno, poichè il dato dichiarato era assolutamente vero [...,] pertanto, il reato non sussiste» (così alla p. 3 del ricorso). 2.2.

Con l'ulteriore motivo Romeo Loddo censura violazione di legge ed ulteriore illogicità e contraddittorietà della motivazione, I giudici di merito, nella parte in cui affermano che l'imputato ha ammesso di avere commesso un errore (p. 4), travisano, ad avviso del ricorrente, le emergenze istruttorie, in quanto, in realtà, Romeo Loddo nelle spontanee dichiarazioni ha fatto riferimento al reddito percepito nell'anno 2010 e da dichiarare nel modello per l'anno successivo, il 2011; «peraltro, per l'anno 2011 non potevano che essere dichiarati i redditi percepiti nell'anno 2010»; si sarebbe trattato, al più, di «una condotta di natura colposa ed un errore materiale imputabile ad una semplice leggerezza o negligenza dell'agente ma tale da escludere il dolo della falsità« (così alla p. 4 del ricorso).

La sentenza impugnata, nel riformare quella assolutoria, anziché prendere atto della concreta possibilità dell'errore materiale nella compilazione, riconducibile alla categoria dell'errore di fatto, ha invece evocato la nozione della inescusabilità dell'errore di diritto su norme extrapenali integratrici del precetto penale, ritenendo insoddisfacente la certificazione dei redditi relativi all'anno 2010, acquisita dal G.i.p., siccome - si legge alla p. 4 della sentenza impugnata - priva di riscontro circa gli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria: si tratterebbe, però, di «rilievi [...] espressi sulla base di un principio non pertinente (inescusabilità dell'errore) e di ipotesi (eventuali accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate) incerte e non verificabili che appaiono in contrasto con la certificazione dei redditi ritualmente inviata e mai contestata, la quale avrebbe dovuto indurre, nel dubbio, il rinnovo dell'istruttoria dibattimentale» (così alla p. 5 del ricorso).

Né sarebbe sufficiente affermare (come si legge alla p. 5 della sentenza di appello) che non è credibile che l'imputato non fosse a conoscenza del reddito percepito nell'anno 2011, poiché è affermazione non correlata ad alcuna circostanza processuale né che lo stesso non abbia mai chiesto la revoca dell'ammissione al beneficio, posto che non è provato che il processo per cui è stato chiesto il beneficio sia definito. 4.11 P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 10 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a sette anni e mezzo dal fatto (deposito dell'istanza, 12 marzo 2012 + sette anni e sei mesi = 12 settembre 2019; nessun evento sospensivo). "") Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Ciò con particolare riferimento al primo motivo di ricorso. Infatti, il deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio è del 12 marzo 2012 (v. capo di imputazione), la commercialista, sentita dal G.i.p., ha affermato di avere redatto la dichiarazione per l'anno 2011, con termine ultimo scadente il 30 settembre 2012, prorogato al 10 ottobre 2012 e l'ultima dichiarazione (2011 per l'anno 2010) era stata presentata il 28 settembre 2011, come risulta dalla documentazione acquisita dal G.u.p. e materialmente allegata al ricorso. Va al riguardo rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato quanto segue:

«In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata» (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239); «In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione» (Sez. 4, Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953);

«In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione» (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone ed altro, Rv. 246698) (in conformità, tra le altre, Sez. 4, n. 43842 del 04/07/2017, De Marinis, non mass., richiamata nel ricorso, p. 2). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare casa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (sentenza di secondo grado del 5 giugno 2019; prescrizione maturata, come si è detto, il 12 settembre 2019).

E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 22051.1) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalra Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui al decreto n. 84/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è