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Sentenza — n. 33986/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33986/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33986/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sia quanto alle violazioni di cui all'art. 189 del codice della strada (capo n. 2), poiché, ad avviso della ricorrente, «Nulla emerge circa la prova certa del fatto che la odierna ricorrente Savone Iolanda si fosse resa realmente conto di essere rimasta coinvolta in un sinistro e ancor più che avesse assunto su di sé il dubbio in ordine all'esistenza di conseguenze lesive che esigessero soccorso [...] Peraltro, la ricorrente, con la propria autovettura, doveva immettersi nella via Sole, una strada piuttosto stretta e a doppio senso di marcia, e un arresto di pochissimi secondi al suo imbecco è pienamente compatibile con l'esigenza di favorire la manovra (di retromarcia) di un'auto proveniente dalla direzione opposta o semplicemente, alla stregua deirid quod plerumque accidit, con l'esigenza di ispezionare la stradina che si sta per impegnare» (così alla p. 21 del ricorso).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33986/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 12 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5.11 difensore della ricorrente con memoria del 12 maggio 2021 ha insistito nelle ragioni a sostegno dell'impugnazione, di cui ha chiesto l'accoglimento.

Parole chiave

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responsabilità per incidente stradale delitto di fuga infrazione alle norme della circolazione incidente motociclistico guida in stato di inattitudine infrazione commessa per negligenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVONE IOLANDA nato a LICATA il 18/09/1968 avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Palermo il 26 febbraio 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Agrigento il 17 aprile 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Iolanda Savone responsabile dei reati di lesioni colpose, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (capo n. :L), e di "fuga" e di omissione di soccorso stradale di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo n. 2), fatti commessi il 21 dicembre 2014, e, in conseguenza, la ha condannata, riuniti tutti i fatti sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito. Iolanda Savone, mentre percorreva alla guida di un'autovettura una strada urbana, avendo omesso di segnalare tempestivamente l'intenzione di svoltare a sinistra ed avendo repentinamente cambiato direzione, ha tagliato la strada ad un ciclomotore che viaggiava nella stessa direzione e che, affiancato all'auto, era pure intento a svoltare a sinistra, provocando una collisione in conseguenza della quale il conducente ed il passeggero del veicolo a due ruote, rispettivamente Paolo Greco e Vincenza Greco, caduti a terra, hanno riportato lesioni.

Subito dopo l'impatto, la conducente dell'auto, come dichiarato dalla persona offesa Vincenza Greco, il cui contributo è stato ritenuto attendibile e confermato dall'esame delle immagini videoriprese dell'incidente, tratte da una videocamera di sorveglianza, di cui danno atto i giudici di merito, si è fermata per pochi secondi, si è girata, ha visto il motorino ed uno dei ciclomotoristi a terra, insanguinato, ma è ripartita, nonostante la donna chiedesse aiuto. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite difensore, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (533 e 546 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

L'impugnazione, trascritti i capi di imputazione, ripercorsa la motivazione della sentenza del Tribunale, i motivi di appello e la giustificazione della sentenza di secondo grado, ritiene la stessa resa in violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. e dei canoni di logica giustificativa poiché la decisione, ad avviso del ricorrente, non avrebbe effettivamente risolto il conflitto tra ipotesi antagoniste. In particolare, la Corte di merito disattenderebbe le conclusioni della relazione svolta dal consulente della difesa (l'unica relazione in atti - si sottolinea - non avendo mai il consulente tecnico del P.M. depositato l'elaborato) sulla base di argomenti che si stimano apodittici, meramente congetturali, superficiali, non correlati alle considerazioni tecnico-scientifiche dell'esperto ing.

Mattia Sillo, il quale ha anche esaminato i fotogrammi della telecamera di sorveglianza, giungendo alla conclusione che al momento in cui l'auto condotta dalla donna ha girato a sinistra il ciclomotore non era affiancato all'auto ma dietro, ad una certa distanza, non in fase di sorpasso e che l'incidente sarebbe avvenuto per non avere il ciclomotore mantenuto la distanza di sicurezza, inoltre essendo in concreto irrilevante che l'indicatore di direzione dell'auto (la "freccia" sinistra) fosse acceso e funzionante oppure no. Le dichiarazioni della trasportata sul ciclomotore sarebbero inaffidabili, avendo la stessa riferito di un movimento dei veicoli che non è non confermato dalle immagini ed essendo «la sua visuale molto probabilmente [...] occultata dal conducente dello scooter essendo il capo allineato a quello del fratello, come si può osservare dalle immagini, dove sembra che sull'Aprilia vi sia una sola persona» (così alla p. 19 del ricorso).

La sentenza avrebbe trascurato le considerazioni del consulente della difesa sia quanto al reato di lesioni colpose (capo n.

1) sia quanto alle violazioni di cui all'art. 189 del codice della strada (capo n. 2), poiché, ad avviso della ricorrente, «Nulla emerge circa la prova certa del fatto che la odierna ricorrente Savone Iolanda si fosse resa realmente conto di essere rimasta coinvolta in un sinistro e ancor più che avesse assunto su di sé il dubbio in ordine all'esistenza di conseguenze lesive che esigessero soccorso [...] Peraltro, la ricorrente, con la propria autovettura, doveva immettersi nella via Sole, una strada piuttosto stretta e a doppio senso di marcia, e un arresto di pochissimi secondi al suo imbecco è pienamente compatibile con l'esigenza di favorire la manovra (di retromarcia) di un'auto proveniente dalla direzione opposta o semplicemente, alla stregua deirid quod plerumque accidit, con l'esigenza di ispezionare la stradina che si sta per impegnare» (così alla p. 21 del ricorso).

In ogni caso, l'essersi fermata l'imputata per 2-3 secondi, come si legge nella sentenza di primo grado, non dimostrerebbe il dolo eventuale dei reati contestati, richiamandosi la sentenza di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2018. In definitiva, la decisione impugnata non conterrebbe alcun elemento tecnico-scientifico idoneo ad escludere l'ipotesi alternativa delineata dal ricorrente, che invoca l'applicazione del principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 840 del 06/11/2007, dep. 2008, Brignoli, non mass., secondo cui «l'indagine del p. m. prima e l'attività istruttoria del giudice poi devono essere dirette non soltanto ad ottenere la conferma dell'ipotesi formulata ma devono riguardare anche la conferma, o meno, dell'esistenza di fattori causali alternativi che possano costituire elementi di smentita della ricostruzione ipotizzata» (così al punto n. IV della motivazione).

Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 12 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5.11 difensore della ricorrente con memoria del 12 maggio 2021 ha insistito nelle ragioni a sostegno dell'impugnazione, di cui ha chiesto l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Si tratta di impugnazione che, dietro l'apparente richiamo alla violazione di norme di legge (indicate dal ricorrente negli artt. 533 e 547 cod. proc. pen.), contesta, in realtà, soltanto un difetto di motivazione a fronte di una doppia conforme in cui la sentenza di appello non introduce elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati in primo grado. 1.2. In ogni caso, non risulta conforme al vero quanto sostenuto dalla difesa, cioè che i giudici di merito avrebbero disatteso quanto sostenuto dal consulente tecnico della difesa affidandosi ad apodittiche pseudo-motivazioni, in quanto, in realtà, la Corte di appello trae la prova circa la dinamica dei fatti dall'esame diretto da parte dei giudici delle immagine videoriprese e dalla testimonianza della vittima, Vincenza Greco, testimonianza ritenuta, con motivazione stringata ma non illogica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, attendibile, valutazione quest'ultima che la difesa ricorrente censura ma affidandosi ad argomentazioni congetturali di puro merito (la ragazza - si legge in sostanza alla p. 19 del ricorso - potrebbe non avere visto).

Tali due fonti di prova (1. documentale, le immagini videoriprese;

2. e testimoniale, le parole della vittima) costituiscono il tessuto logico che sorregge adeguatamente anche la motivazione della conferma della condanna quanto al capo n.

2) dell'editto, a proposito del quale si osserva che l'impugnazione, a ben vedere, affida le proprie doglianze a due semplici ipotesi, che cioè la teste abbia avuto la visuale ostacolata quando era a bordo (p.

19) e che l'imputata si sia fermata non già per osservare quanto accaduto„ come ha riferito Vincenza Greco per avere visto ciò subito dopo l'incidente, ma per favorire la manovra di retromarcia di un'auto proveniente dalla direzione opposta (auto di cui non vi è, però, traccia nelle sentenze di merito) ovvero solo per ispezionare la strada che stava per impegnare (p. 21). 1.3. In definitiva, i fattori causali alternativi proposti dalla difesa (quanto all'incidente, il motociclo non sarebbe stato in fase di sorpasso ma dietro l'auto, in violazione delle distanza di sicurezza; la breve fermata da parte dell'imputata sarebbe stata effettuata non già per vedere quanto era accaduto ma per effettuare un'altra manovra) non sono stati disattesi in maniera preconcetta ed apodittica da parte dei giudici di merito ma sulla base di un ragionamento che non risulta né illogico né incongruo e che risulta, in definitiva, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già rèiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui al decreto n. 84/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. C