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Sentenza — n. 33985/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33985/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33985/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAROFANO MASSIMILIANO nato a ROMA il 08/04/1971 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sentito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto nel resto. udito il Difensore : in difesa del ricorrente Massimiliano GAROFANO è presente il difensore di fiducia, Avv. Luciano DE LUCA, del Foro di ROMA, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33985/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, il ricorrente si duole della mancanza di motivazione, per essersi il decidente attenuto ad una pena base assai prossima al massimo senza la necessaria, approfondita, valutazione, pretesa dalla giurisprudenza di legittimità. Infine: senza motivazione o con motivazione del tutto carente, contraddittoria ed illogica, oltre che in violazione dell'art. 133 cod. pen., ad avviso del ricorrente, il giudice del rinvio ha operato la riduzione per il tentativo come era già stato fatto in precedenza, cioè nella misura della metà, pur potendo spingersi sino ai due terzi.

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti traffico aggravato di cocaina partecipazione al reato pericolo di traffico di stupefacenti consumo di canapa contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen., per avere la Corte di merito omesso di applicare la relativa circostanza attenuante, e, nel contempo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
art. 133 cod. pen
Infine: senza motivazione o con motivazione del tutto carente, contraddittoria ed illogica, oltre che in violazione dell'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAROFANO MASSIMILIANO nato a ROMA il 08/04/1971 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sentito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il rigetto nel resto. udito il Difensore : in difesa del ricorrente Massimiliano GAROFANO è presente il difensore di fiducia, Avv. Luciano DE LUCA, del Foro di ROMA, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma, decidendo il 10 marzo 2019 in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 4, n. 14771 del 10/03/2016, ric. Bizzarri ed altri), dopo un precedente rinvio (Sez. 3, n. 25174 del 21/05/2014, Bizzarri ed altri), in parziale modifica della sentenza, appellata dall'imputato, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma il 2 febbraio 2011, all'esito del giudizio abbreviato, sentenza con la quale, per quanto in questa sede rileva, Massimilho Garofalo è stato riconosciuto responsabile del reato di concorso in importazione illegale dalla Spagna in Italia di un ingente quantitativo di hashish, fatto commesso da febbraio all'il marzo 2008 e, per l'effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, con la diminuente per il rito, condannato alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen., per avere la Corte di merito omesso di applicare la relativa circostanza attenuante, e, nel contempo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Premesso che la questione dell'applicabilità dell'attenuante del contributo di minima importanza, posta con l'impugnazione di merito nei confronti della sentenza del G.u.p., era stata devoluta dalla S.C. con la prima sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 3, n. 25174 del 21/05/2014, cit.) al nuovo giudizio, si assume essere stata la stessa pretermessa dai giudici di merito, che pure - ma, si ritiene, contraddittoriamente ed illogicamente - si sono espressi in motivazione, nella differente valutazione svolta alla p. 5 della sentenza (che si richiama testualmente) in tema di trattamento sanzionatorio, proprio nel senso di un minor contributo fornito dall'odierno ricorrente al traffico di droga.

Si rammentano al riguardo, insistendo, gli argomenti svolti nel precedente ricorso: «Nella vicenda che ci occupa non è dubitabile che l'apporto fornito (rectius: che avrebbe dovuto fornire) il Garofano nella complessiva dinamica criminosa delineata nella motivazione della sentenza di appello possa ritenersi assolutamente trascurabile. Si pensi alla circostanza per cui l'attività meramente materiale alla quale avrebbe dovuto partecipare l'imputato (il trasbordo dello stupefacente dal natante al camper) avrebbe potuto essere comodamente eseguito anche senza di lui, da parte degli altri quattro partecipi a questa fase della vicenda [...] E' evidente come l'efficacia causale della condotta del Garofano ("coinvolto nell'affare solo all'ultimo momento", come ha riconosciuto lo stesso primo Giudice di appello) sia da considerarsi assolutamente minima e marginale, e come possa essere agevolmente avulsa senza apprezzabili conseguenze nella complessiva serie causale» (così alle pp. 2-3 del ricorso). 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 56, 62-bis, 132 e 133 cod. pen. in ordine alla quantificazione della pena e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Nonostante l'annullamento fosse stato disposto dalla S.C. per la rideterrninazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale è partita dalla stessa pena detentiva base già applicata prima dell'annullamento, 4mitandosi a porre a base di partenza una pena pecuniaria più contenuta; e ciò fornendo motivazione meramente apparente, ergo: mancante, cadendo in contraddizione con sé stessa rispetto al ruolo marginale dell'imputato nella vicenda già espressamente riconosciuto - si sottolinea - dai giudici di merito.

Inoltre, il ricorrente si duole della mancanza di motivazione, per essersi il decidente attenuto ad una pena base assai prossima al massimo senza la necessaria, approfondita, valutazione, pretesa dalla giurisprudenza di legittimità. Infine: senza motivazione o con motivazione del tutto carente, contraddittoria ed illogica, oltre che in violazione dell'art. 133 cod. pen., ad avviso del ricorrente, il giudice del rinvio ha operato la riduzione per il tentativo come era già stato fatto in precedenza, cioè nella misura della metà, pur potendo spingersi sino ai due terzi.

Si chiede l'annullamento della sentenza. 3.11 difensore dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del processo (ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che sull'an della responsabilità è caduto il giudicato (v. il dispositivo della richiamata sentenza di Sez. 3, n. 25174 del 21/05/2014), il ricorso è fondato e deve essere accolto, per i seguenti motivi.

2. Per una migliore comprensione della questione, occorre dare atto: che la Corte di appello di Roma, con la prima sentenza annullata (7 dicembre 2012), ha riqualificato il fatto addebitato a Massimiliano Garofano in tentativo, senza che risulti impugnazione del P.M. sul punto; che la S.C., con la prima sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 3, n. 25174 del 21/05/2014), ha annullato la sentenza nei confronti di tutti i ricorrenti, tra cui Massimiliano Garofano, limitatamente alla determinazione della pena, in conseguenza della decisione della Corte costituzionale n. 32 del 12-25 febbraio 2014; in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. (sesto motivo di ricorso), la Corte di legittimità ha nell'occasione ritenuto tale questione "assorbita" (pp. 10-11 della sentenza) dalla generale necessità di complessiva ri-determinazione del trattamento sanzionatorio, da motivarsi adeguatamente, per cui si è disposto l'annullamento con rinvio; che il secondo annullamento (Sez. 4, n. 14771 del 10/03/2016) è stato determinato dalla presa d'atto da parte della S.C. di un vizio nella instaurazione del contraddittorio processuale, quanto all'imputato, per la nuova udienza in appello del 16 luglio 2015; e che il quinto motivo del primo ricorso di legittimità nell'interesse di Garofano, con cui si censurava il giudizio di mera equivalenza del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, è stato rigetto dalla Corte di cassazione (pp. 5 e 10-11 della sentenza n. 25174 del 21/05/2014). 3.Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato.

Infatti, pur avendo, come si è anticipato, la S.C. annullato con rinvio la decisione di appello per una complessiva rivisitazione del trattamento sanzionatorio, in esso - sinteticamente ma espressamente - comprendendo anche la questione dell'attenuante invocata dalla difesa (di cui si dà atto anche alla p. 5 della sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2019), di tale aspetto non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata. Né potrebbe ritenersi la questione implicitamente decisa, in quanto - anzi - la decisione oggi impugnata contiene più passaggi in cui i giudici di merito stimano esplicitamente "limitato" il compito dell'imputato, di "scarsa rilevanza" il suo ruolo, peraltro, contraddistinto da un dolo di "ridotta intensità".

Si legge, infatti, alle pp. 5-6 della sentenza di appello: «Dato l'annullamento della sentenza di secondo grado da parte della Cassazione ritiene la Corte che, ferma restando la pena della reclusione comminata in primo grado, la pena irrogata in primo grado possa essere ridotta, quanto alla pena pecuniaria, in rapporto al fatto e al contributo dell'imputato al reato. Va infatti considerato il compito limitato di accompagnatore svolto in concreto dall'imputato all'interno del camper in cui era stata stivata la sostanza stupefacente e la limitata intensità del dolo di partecipazione al reato.

E' indubbio del resto come il Garofano non compaia nelle intercettazioni compiute a dimostrazione della scarsa rilevanza del suo ruolo e la ridotta intensità del dolo rispetto ai correi maggiormente consapevoli circa lo svolgimento delle operazioni [... Va inoltre] Valutata la qualità di incensurato risultante dal recentissimo certificato penale, la contenuta intensità del dolo ed il limitato coinvolgimento del Garofano nel delitto limitatamente alla fase della ricezione e del trasporto interno della sostanza».Risulta, dunque, evidente una vistosa contraddittorietà logica tra il diniego - che risulta del ,tutto immotivato - dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. invocata dalla difesa e l'impiego di espressioni che, interna di commisurazione della pena, definiscono, come si è visto, limitato il compito dell'imputato, di scarsa rilevanza il suo ruolo e di ridotta intensità il dolo.

4. Contraddittorietà motivazionale non meno grave connota il tentativo dei giudici di merito di giustificare, senza però riuscirvi in alcun modo, la sola diminuzione della pena pecuniaria, mantenendo, invece, ferma quella detentiva già inflitta, ma prima della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riduzione di undicimila euro di multa e di nemmeno un giorno di reclusione (v. p. 5), nonostante - si legge nella stessa motivazione, alla stessa pagina - il compito di accompagnatore svolto in concreto da Garofano sia stato limitato rispetto a quello di altri coimputati più coinvolti,, emerga come limitata l'intensità del dolo di partecipazione al reato e lo stesso risulti del tutto incensurato. 5.Consegue, in definitiva, la necessità di ulteriore annullamento della sentenza della Corte di appello.

Il giudice del rinvio dovrà ottemperare a quanto prescritto dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e, prima ancora, dagli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc pen., e, dunque: rivisitare il complessivo trattamento sanzionatorio, affrontando la questione dell'applicabilità o meno dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, invocata dalla difesa, come già deciso dalla Corte di legittimità con la prima sentenza di annullamento con rinvio; in ogni caso, fornire adeguata, logica e non contraddittoria motivazione delle decisioni che assumerà, in assoluta autonomia, in punto di pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul