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Sentenza — n. 33984/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33984/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33984/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMPIETRO CARLO MARIA nato a MILANO il 30/04/1950 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen, art. 102 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33984/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Andrea Fares e difeso dall'avv. Franco Rossi Galante). All'udienza in appello, tenutasi il 28 febbraio 2019, assente l'imputato, era presente il difensore di fiducia, avv. Franco Rossi Galante; alla successiva udienza in appello del 14 maggio 2019., conclusasi con sentenza, sempre assente l'imputato, era presente in sostituzione dell'avv. Franco Rossi Galante l'avvocatessa Paola Boccardi, dello stesso studio legale (v. carta intestata), ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. 2.2. Ciò posto, avuto riguardo alla revoca di elezione di domicilio con contestuale nuova elezione presso lo studio dell'avv.

Parole chiave

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superamento del limite di velocità violazione del principio di celerità infrazione alle norme della circolazione corrispondenza con il difensore omicidio colposo impunità

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
In particolare, con il primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.
art. 102 cod. proc. pen
Franco Rossi Galanti del Foro di Milano, personalmente presente il 5 febbraio 2018 e sostituito ex art. 102 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMPIETRO CARLO MARIA nato a MILANO il 30/04/1950 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano il 14 maggio 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano 1'11 luglio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Carlo Maria Sampietro responsabile del reato di omicidio stradale, commesso il 6 giugno 2016, e, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.

2. Il fatto, in sintesi, come concordemente ricostruito dai giudici di merito. Carlo Maria Sampietro, alla guida di un'auto, attraversando la piazza di una città caratterizzata da una serie di intersezioni complesse ed anche dalla presenza delle sede autotranviaria, percorrendo una carreggiata di scorrimento per l'immissione in una via laterale, carreggiata curvilinea verso destra e che dalla larghezza di 5,75 metri si restringe fino a 3,25 metri nel punto compreso tra quello in cui la strada costeggia uno spartitraffico ed un attraversamento pedonale, in prossimità di un incrocio semaforico, ha colpito involontariamente con lo specchietto laterale destro una donna che si trovava in piedi sul margine destro della carreggiata, in particolare sullo scivolo del marciapiede destinato alle carrozzine.

L'impatto ha fatto cadere a terra la donna, che è deceduta poco dopo per le gravissime lesioni riportate (al cranio e rachimidollari cervicali). I profili di colpa riconosciuti sussistenti a carico dell'automobilista sono sia di tipo generico che specifico (art. 141, commi 1 e 3, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), per non avere, cioè, limitato la velocità in un tratto stradale a visibilità limitata sia per la presenza sul margine destro, nel senso di marcia percorso dall'auto, di pali reggi-filo del tram e della palina semaforica pedonale sia per l'andamento curvilineo della strada, che, come si è accennato, si restringe di più di due metri nel tratto in questione.

La velocità stimata non adeguata per eccesso ha fatto sì - si è ritenuto - che il conducente non si sia avveduto della presenza della donna, il cui corpo è stato rinvenuto dai soccorritori inanime a terra, con il capo sullo scivolo per invalidi e il corpo sulla carreggiata. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia (Avv. Franco Rossi Galante), affidandosi a due motivi, con cui denunzia violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (l'ulteriore). 3.1. In particolare, con il primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.Rammenta il ricorrente di avere nel giugno 2016 l'imputato nominato difensore di fiducia l'Avv.

Andrea Fares, del Foro di Milano, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso e di avere poi, il 1:3 giugno 2016, sempre nel corso delle indagini, nominato difensore anche l'Avv. Franco Rossi Galante (documento allegato sub n. 1 al ricorso). Il 27 giugno 2017 l'imputato, con atto depositato presso la Segreteria della Procura della Repubblica procedente, ha dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Franco Rossi Galante, revocando la precedente elezione, (documento allegato sub n. 2 all'impugnazione). Evidenzia ancora il ricorrente che «Nelle more del giudizio di primo grado, svoltosi con le forme del rito abbreviato, il Sarnpietro e l'avv.

Fares decidevano di interrompere il rapporto professionale; pertanto già all'udienza dell'Il luglio 2018, innanzi al G.u.p. [...,] il Sampietro era assistito solo ed esclusivamente dal sottoscritto [avv. Franco Rossi Galante]. In conseguenza di ciò anche l'atto di appello nell'interesse del Sampietro avverso la sentenza di condanna di primo grado era redatto e sottoscritto dal sottoscritto. Nonostante l'ultima elezione di domicilio il decreto di citazione del giudizio d'appello veniva notificato al Sampietro presso lo studio del precedente difensore avv.

Fares e non presso lo studio del sottoscritto, ove l'imputato, come già evidenziato, aveva eletto domicilio» (così alla p. 2 del ricorso). Si sarebbe verificata in conseguenza - sostiene il ricorrente - un'omessa notifica del decreto all'imputato, che non ha avuto conoscenza del giudizio di appello, con conseguente nullità, che si assume essere assoluta ed insanabile, richiamando al riguardo l'insegnamento di Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402, non già a regime relativo o intermedio. Si richiama anche recente pronunzia - resa in fattispecie di cui si afferma di non ignorare la diversità rispetto al caso in esame - di Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, in cui si puntualizza che la nullità derivante dall'erronea notificazione ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. è a regime intermedio, poiché, alla luce del rapporto fiduciario con il difensore, è comunque presuntivamente idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto, segnalando che invece nel caso in esame si era interrotto il rapporto fiduciario dell'imputato con l'avv. Fares, cui era stato notificato il decreto di citazione per l'appello. 3.2. Con il secondo motivo la difesa censura la motivazione, che si assume essere insoddisfacente, carente illogica e contraddittoria: ad avviso del ricorrente, l'imputato avrebbe condotto l'auto nel rispetto delle regole sulla circolazione stradale; non sarebbe stato chiarito se la vittima avesse già iniziato ad attraversare o si trovasse solo in prossimità della carreggiata; la condanna sarebbe intervenuta soltanto per colpa generica, non specifica, individuata nel generale principio di cautela che informa la circolazione stradale; non si specifica perché la condotta della vittima non sia da considerarsi eccezionale ed imprevedibile; si annulla da parte dei giudici di merito la rilevanza della colpa della vittima, che avrebbe inopportunamente scelto di attraversare proprio in quel punto; e non si attribuisce peso al caso fortuito, con particolare riferimento alla ridotta altezza della vittima;

«non è dato comprendere adeguatamente perché, secondo i giudici di merito, la condotto del pedone che sosta in prossimità ovvero all'inizio della carreggiata non debba essere qualificata come eccezionale ovvero comunque idonea ad elidere quel nesso causale tra la condotta del sampietro e l'evento morte sulla cui base si afferma la responsabilità dello stesso» (così alla p. 8 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 10 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.

2. Quanto al primo motivo, è necessaria la verifica degli atti (avendo il Collegio diretto accesso al fascicolo, in ragione del tipo di vizio denunziato), con particolare riferimento all'alternarsi di nomine e revoche del difensore. 2.1. L'imputato, a partire dal 13 giugno 2016 (data del deposito in Procura della seconda nomina, datata 9 giugno 2016), è stato assistito da due difensori, cioè dall'avv. Franco Rossi Galante e dall'avv. Andrea Fares, presso il cui studio era domiciliato sin dal 6 giugno 2016 (v. verbale della polizia giudiziaria).

L'll aprile 2017 l'avv. Andrea Fares ha depositato nella Cancelleria del G.i.p. la rinuncia al mandato difensivo. Correttamente, dunque, nei verbali dell'udienza preliminare del 5 febbraio 2018 e del 13 aprile 2018 si legge che Carlo Maria Sarpietro è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Fares del Foro di Milano e difeso dall'avv. Franco Rossi Galanti del Foro di Milano, personalmente presente il 5 febbraio 2018 e sostituito ex art. 102 cod. proc. pen. dal collega di studio avv. Federico Papa; mentre deve attribuirsi ad una imprecisione la indicazione, che si legge nell'ulteriore verbale di udienza preliminare dell'Il luglio 2018, cioè che l'imputato è elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia (del resto la intestazione della sentenza di primo grado dell'Il luglio 2018 reca la corretta indicazione dell'avv.

Andrea Fares quale domiciliatario e dell'Avv. Franco Rossi Galante quale difensore di fiducia di Carlo Maria Sampietro). L'atto di appello, depositato il 2 ottobre 2018, è stato curato dall'avv. Franco Rossi Galante, il quale ha ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello tramite posta elettronica certificata (acronimo: p.e.c.) il 14 gennaio 2019, ore 10.20, "in proprio" quale difensore, mentre l'avv. Andrea Fares ha ricevuto tale atto il 14 gennaio 2010, alle ore 10.21, in veste di domiciliatario nell'interesse di Carlo Maria Sampietro (si legge nel decreto di citazione dell'8 gennaio 2019 che Sampietro è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

Andrea Fares e difeso dall'avv. Franco Rossi Galante). All'udienza in appello, tenutasi il 28 febbraio 2019, assente l'imputato, era presente il difensore di fiducia, avv. Franco Rossi Galante; alla successiva udienza in appello del 14 maggio 2019., conclusasi con sentenza, sempre assente l'imputato, era presente in sostituzione dell'avv. Franco Rossi Galante l'avvocatessa Paola Boccardi, dello stesso studio legale (v. carta intestata), ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. 2.2. Ciò posto, avuto riguardo alla revoca di elezione di domicilio con contestuale nuova elezione presso lo studio dell'avv.

Franco Rossi Galante in data 27 giugno 2017, depositata in Procura il 4 luglio 2017, che è allegata in copia al ricorso, occorre domandarsi se, avendo l'avv. Franco Rossi Galante ricevuto una sola copia del decreto di citazione in appello quale difensore di fiducia, anzichè due (cioè una quale difensore fiduciario ed un'altra quale domiciliatario dell'imputato) ed avendo poi l'avv. Franco Rossi Galante personalmente partecipato ad una delle due udienze in appello, senza nulla osservare, possa ritenersi sussistente o meno il vizio dedotto dal ricorrente.

La risposta da offrirsi è negativa. Infatti, la Corte di legittimità ha, anche recentemente, affermato che in tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dà luogo a nullità. In particolare, nella motivazione di Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabbattini, Rv. 276538 (sub n. 1.1., pp. 3-4) si puntualizza quanto segue: «[...] per quanto concerne la tradizionale notificazione degli atti cartacei, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario" (Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916; in precedenza:

Sez. 2, n. 50976 del 17/09/2015, Petrarca, Rv. 265759; Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, P.M. in proc. Petrisor, Rv. 240138). Tale principio è stato costantemente affermato con la precisazione che, allorquando sia esplicitato od aliunde chiaramente desumibile che l'atto viene notificato al difensore sia nella sua veste tecnica sia nella veste di destinatario dell'atto in sostituzione dell'imputato, la notifica è pienamente valida pur se effettuata in unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica e informato il difensore [...]" (Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani).

Si è altresì precisato che tale orientamento di legittimità "risulta viepiù condivisibile nel caso in cui la comunicazione o notificazione sia eseguita mediante la posta elettronica certificata. Infatti, salvo il caso in cui l'elezione di domicilio non sia conosciuta dal destinatario, questi, allorquando riceve l'atto in formato elettronico tramite 'pec', risulta a conoscenza della ridetta qualità in ragione del rapporto che intrattiene con il patrocinato (sia esso di fiducia o d'ufficio), sicché deve ritenersi legittimamente eseguita la notificazione anche senza l'invio di più copie quanti sono i destinatari.

In effetti, a differenza delle tradizionali modalità di comunicazione, la posta elettronica certificata assicura che il messaggio è stato recapitato direttamente al destinatario (non è ipotizzabile, per le caratteristiche proprie dell'indirizzo elettronico, la consegna a famigliari, addetti alla ricezione, al portiere o a terzi), che viene individuato in maniera univoca mediante l'indirizzo elettronico esistente nei pubblici registri in associazione al suo codice fiscale, così eliminandosi in radice i rischi di smarrimento dell'atto, omonimia, temporanea assenza o trasferimento dello studio professionale" (Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani).

Si è così affermato il principio di diritto in forza del quale "in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato" (Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313; Sez. 3, sentenza n. 43626 del 21/06/2018, Ajouly e altro; Sez. 3, sentenza n. 43626 del 5 aprile 2018)». 2.3.

In adesione al richiamato principio, deve, dunque, escludersi la denunziata nullità.

3. Passando al secondo motivo di ricorso, ci si limita a reiterare, assai genericamente, prospettazioni ipotetiche alternative e costruite in fatto già .avanzate con l'impugnazione di merito (pp. 1-8 dell' appello), che sono state tutte prese in considerazione e disattese dalla Corte di merito (pp. 7-9), che ha escluso la interruzione del nesso causale per effetto della condotta, anche eventualmente imprudente del pedone, benché non emersa come tale nel caso in esame, sottolineando lo speciale dovere di prudenza dei conducenti in prossimità di attraversamenti pedonali, attraversamento presente nel caso di specie.

Il ragionamento dei giudici di merito al riguardo appare logico, razionale ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, oltre che in linea con il consolidato principio, cui occorre dare senz'altro continuità, secondo il quale l'automobilista, anche se favorito dal diritto di precedenza, deve moderare la velocità e rallentare sino a fermarsi ove il pedone attraversi irregolarmente (Sez. 4, n. 27404 del 10/05/2018, Rossi, Rv. 27:3407, secondo cui «In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della Strada, anche se eventualmente in colpa; ne deriva che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, seppur colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento, ed è tenuto a moderare la velocità per essere in grado di affrontare l'eventualità del mancato rispetto della precedenza da parte di terzi»; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 4, n. 30989 del 06/02/2015, Monaco, Rv. 264314;

Sez. 4, n. 12789 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473; Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931). 4.Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre