Sentenza — n. 33983/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini il 28 giugno 2016, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha assolto Aniello Claudini, Massimiliano Panico ed Omar Di Nardo dalle accuse (di cui si dirà infra, sub n. di violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ai tre rivolte ai capi A, B, E, F e G dell'editto (in particolare: Claudini - capi B, F e G; Panico - capi A, B, E, F e G; Di Nardo - capi B, E ed F), con la formula per non avere commesso il fatto, ed ha assolto Claudini e Panico dalle imputazioni elevate nei loro confronti di falsità (Claudini e Panico - entrambi capi C, H ed L), di rifiuto ed omissione di atti di ufficio (entrambi capi D ed I) e di favoreggiamento personale (entrambi capo L), per insussistenza dei fatti. 2.La Corte di appello di Bologna il 16 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dal Pubblico Ministero (oltre che dal coimputato Sorrentino - capo M - per fatti di droga, la cui posizione in questa sede non rileva), ha riconosciuto Aniello Claudini e Massimiliano Panico responsabili del reato di falso di cui al capo H) dell'editto, escluse l'aggravante teleologica contestata ad entrambi e la recidiva contestata al solo Panico e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle residue aggravanti (cioè dell'abuso dei poteri e della violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione svolta: art. 61, n. 9, cod. pen.), applicata la riduzione per il rito, li ha condannati alla pena di giustizia (entrambi un anno di reclusione), condizionalmente sospesa (per il solo Panico allo svolgimento di prestazioni non retribuite in favore della collettività), oltre alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. 3.Le imputazioni elevate dal P.M.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen, art. 61 cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 31 cod. pen, art. 97 d.p.r. 309/90; Sentenza — n. 33983/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente opera due premesse di carattere generale. La prima: non potrebbe parlarsi nel caso di specie di "doppia conforme" in quanto, a ben vedere, le ragioni dell'assoluzione sono radicalmente diverse nei due gradi di merito; il G.u.p. ha ritenuto i fatti insussistenti, non essendovi, in sostanza, adeguati riscontri alle dichiarazioni di Gjevori Arben; secondo la Corte di merito, invece, i reati di droga sarebbero provati quanto alle condotte contestate ma sarebbero stati commessi in presenza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere dli cui all'art. 51 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: CLAUDINI ANIELLO nato a NOCERA INFERIORE il 09/01/1962 PANICO MASSIMILIANO nato a ROMA il 10/03/1968 ( CLAUDINI E PANICO ENTRAMBI IMPUTATI A LORO VOLTA RICORRENTI) nel procedimento a carico di questi ultimi e di DI NARDO OMAR nato a CHIETI il 04/12/1975 ( imputato NON RICORRENTE ) avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniele CENCI; udito il P.M. in persona del Sos.
Proc. Gen. Felicetta MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna e l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna dei ricorsi proposti dai ricorrenti CLAUDINI e PANICO; uditi i Difensori : sono presenti l'Avv. Giovanni CHIARINI del Foro di URBINO in difesa di Omar DI NARDO, l'Avv. Pierfrancesco BRUNO del Foro di ROMA in difesa di Aniello CLAUDINI e l'Avv. Marco DITROIA del Foro di RIMINI in difesa di Massimiliano PANICO; tutti, illustrando i motivi dei ricorsi, insistono per l'accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini il 28 giugno 2016, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha assolto Aniello Claudini, Massimiliano Panico ed Omar Di Nardo dalle accuse (di cui si dirà infra, sub n.
3) di violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ai tre rivolte ai capi A, B, E, F e G dell'editto (in particolare: Claudini - capi B, F e G; Panico - capi A, B, E, F e G; Di Nardo - capi B, E ed F), con la formula per non avere commesso il fatto, ed ha assolto Claudini e Panico dalle imputazioni elevate nei loro confronti di falsità (Claudini e Panico - entrambi capi C, H ed L), di rifiuto ed omissione di atti di ufficio (entrambi capi D ed I) e di favoreggiamento personale (entrambi capo L), per insussistenza dei fatti. 2.La Corte di appello di Bologna il 16 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dal Pubblico Ministero (oltre che dal coimputato Sorrentino - capo M - per fatti di droga, la cui posizione in questa sede non rileva), ha riconosciuto Aniello Claudini e Massimiliano Panico responsabili del reato di falso di cui al capo H) dell'editto, escluse l'aggravante teleologica contestata ad entrambi e la recidiva contestata al solo Panico e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle residue aggravanti (cioè dell'abuso dei poteri e della violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione svolta: art. 61, n. 9, cod. pen.), applicata la riduzione per il rito, li ha condannati alla pena di giustizia (entrambi un anno di reclusione), condizionalmente sospesa (per il solo Panico allo svolgimento di prestazioni non retribuite in favore della collettività), oltre alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. 3.Le imputazioni elevate dal P.M.
Aniello Claudini, Massimiliano Panico, ed Ornar Di Nardo sono stati accusati, come si è anticipato, di plurime violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A, B, E, F e G: in particolare, Claudini dei capi B, F e G; Panico dei capi A, 13, E, F e G; Di Nardo dei capi B, E ed F); inoltre, i soli Claudini e Panico di falsità (entrambi: capi C, H ed L), di rifiuto ed omissione di atti di ufficio (entrambi: capi D ed I), oltre che di favoreggiamento personale (entrambi: capo L). Le indagini sono nate dalle dichiarazioni di un cittadino albanese, Gjevori Arben, detto Beni, pregiudicato coinvolto in fatti di droga, che in più occasioni ha riferito, prima, al Pubblico .Ministero del Tribunale di Rimini e, poi, anche al G.i.p. in incidente probatorio di avere dal 2007 al 2120 fattivamente collaborato, quale confidente, con i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Rimini, in particolare, con il Capitano Aniello Claudini, il Luogotenente Massimilano Panico e l'Appuntato Omar Di Nardo, addetti a tale articolazione dell'Arma, aiutandoli nella realizzazione di operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito sequestri di droga ed arresti, ricevendo anche un compenso tramite la Direzione centrale dei servizi antidroga (acronimo:
D.C.S.A.) di Roma. Tuttavia, secondo l'impostazione accusatoria, Gjevori Arben «non si sarebbe limitato a fornire ai carabinieri esclusivamente l'informazione circa la disponibilità di droga in capo ad alcuni soggetti, comportandosi come normale fonte confidenziale, ma, su loro specifica disposizione, avrebbe effettuato veri e propri ordinativi di stupefacente agendo come una sorta di agente provocatore (non autorizzato). Trattandosi di attività "sotto copertura" non autorizzate ai sensi dell'art. 9 L. 146/2006, tali operazioni sarebbero dunque illecite.
Da ciò le imputazioni mosse dall'organo dell'accusa» (così alle pp. 10-11 della sentenza di primo grado). Imputazioni secondo le quali, dunque: il Luogotenente Panico avrebbe concorso con il confidente Gjevori Arben (separatamente giudicato) nell'acquisto e nella detenzione di cocaina, di marijuana e di hashish da parte di Dervishi Leonard, in data antecedente e prossima al 24 agosto 2007 (capo A, c.d. "operazione Dervishi": p. 18 della sentenza di primo grado); il Capitano Aniello Claudini, il Luogotenente Massimiliano Panico e l'Appuntato Omar Di Nardo avrebbero concorso con il confidente Gjevori Arben, che agiva per conto degli stessi Carabinieri, nell'acquisto e nella detenzione di cocaina da parte di Keqaj Arben, in data antecedente e prossima al 10 gennaio 2008 (capo B, c.d. "operazione Keqaj": p. 20 della sentenza del G.u.p.); quindi, il Capitano Claudini ed il Luogotenente Panico avrebbero attestato nella nota del 9 aprile 2008 diretta al Pubblico Ministero di Rimini che una determinata utenza telefonica era intestata ad una cittadina rumena omettendo però di comunicare doverosamente la circostanza, che era a loro nota, che l'utenza in questione era in effettivo uso al confidente Gjevori Arben (capi C e D, c.d. "operazione Keqaj": p. 20 della sentenza del G.u.p.); il Luog.
Panico e l'App. Di Nardo avrebbero concorso con il confidente Gjevori Arben, che agiva per conto dei C.C., nell'acquisto e nella detenzione di cocaina da parte di Bejleri Adriano, in data antecedente e prossima al 14 gennaio 2008 (capo E, c.d. vicenda Bejileri: p. 26 della sentenza del Tribunale); il Cap. Claudini, il Luog. Panico e l'App. Di Nardo avrebbero anche concorso con il confidente Gjevori Arben, che agiva per conto dei C.C., nell'acquisto e nella detenzione di cocaina da parte di Kroj Aurei, Kroj Altin e Kryemadhi Erida, in data antecedente e prossima al 2 aprile 2008 (capo F, c.d. "operazione Kroj": p. 28 della decisione di primo grado);il Cap.
Claudini ed il Luog. Panico avrebbero inoltre concorso con il confidente Gjevori Arben, che agiva per conto dei C.C., nell'acquisto e nella detenzione di cocaina da parte di Varriale Antonio, Guarino Attilio e Guarino Aldo, in data antecedente e prossima al 3 ottobre 2008 (capo G; il capo G ed i seguenti costituiscono, nella ricostruzione operata alle pp. 30 e ss. della sentenza di primo grado, la c.d. "operazione dei napoletani"); il Cap. Claudini ed il Luog. Panico avrebbero violato l'art. 479 cod. pen. poiché, nelle qualità, di cui si è detto, di ufficiali di polizia giudiziaria addetti al Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Rimini, «in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il 03.10.2008 formavano un falso verbale di arresto ed un verbale di perquisizione e sequestro penale, nel quale omettevano di indicare che Guarino Aldo e Varriale Antonio (arrestati in flagranza di reato nel p.p. n. 7916/08) erano discesi in strada provenienti dall'appartamento di Rimini, via Cairoli n. 22, nella disponibilità di Marseglia Vincenzo e Sorrentino Alfonso, all'interno del quale [appartemento ...] poco prima Varriale e Guarino avevano mostrato la sostanza stupefacente di cui al capo G) [...] all'acquirente Gjevori Arben, alla presenza di Sorrentino Alfonso, con ciò coprendo la responsabilità di Gjevori Arben e Sorren tino Alfonso»; entrambi con le aggravanti di cui ai commi 2 e 9 dell'art. 61 cod. pen. ed il solo Panico con la recidiva (capo H); ancora, gli stessi Cap.
Claudini e Luog. Panico avrebbero omesso di procedere al doveroso arresto di Alfonso Sorrenitino, il quale si trovava all'interno dell'appartamento di via Cairoli di Rimini, nel contesto di cui si è detto al capo precedente, con funzione di intermediario per l'acquisto di droga (capo I); infine, il Cap. Claudini ed il Luog. Panico «il 03.10.2008 formavano un falso verbale di vana perquisizione locale per ricerca di armi, munizioni o materiali esplodenti eseguito ex art. 41 TULPS nei confronti di Marseglia Vincenzo, quale conduttore dell'abitazione e Sorrentino Alfonso, che agiva nella realtà quale intermediario fra Gjevori Arben e Varriale Antonio e Guarino Aldo, per l'acquisto della sostanza stupefacente di cui al capo G), pur essendo perfettamente a conoscenza che Marseglia e Sorrentino erano presenti nell'abitazione perquisita allorquando Varriale Antonio e Guarino Aldo mostravano i 500 grammi di cocaina all'acquirente Gjevori Arben» (capo L).
In sostanza, dunque, gli imputati avrebbero posto in essere, secondo il P.M., operazioni antidroga "sotto copertura" illegali, poiché non autorizzate, al di fuori dei casi di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"), richiamato dall'art. 97 del d.P.R. n. 309 del 1990, e non scriminate ai sensi dell'art. 51 cod. pen., inducendo il confidente Gjevori Arben a trattare e a procurarsi droga da vari fornitori che poi venivano arrestati dai Carabinieri; e gli ulteriori reati (contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia) contestati sarebbero stati posti in essere dagli imputati per nascondere la verità e per "proteggere" l'informatore, Gjevori, il quale, in pratica, aveva agito nell'interesse dei Carabinieri quale vero e proprio "agente provocatore privato".
4. I fatti, come ricostruiti dai giudici di merito. 4.1. Il G.u.p. del Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto almeno in parte intrinsecamente non attendibili (capo A: pp. 18-20 della sentenza) e, comunque, non riscontrate ab externo le dichiarazioni del coimputato Gjevori Arben, in quanto, «pur risultando il racconto del propalante, nonostante la sua negativa personalità (non va infatti dimenticato che si tratta di un trafficante di droga ad alto livello, indubbiamente scaltro e pienamente inserito in circuiti criminali del settore), per lo più intrinsecamente attendibile (tranne che, come si dirà più avanti, in relazione ad alcuni passaggi) [..., tuttavia] i riscontri appaiono carenti per quanto attiene all'inerenza ai fatti e pertanto non individualizzanti» (così alla p. 14 delia sentenza di primo grado).
Peraltro, quanto alle dichiarazioni rese da Gjevori Arben in incidente probatorio in relazione ai singoli capi di accusa, il G.u.p. ha evidenziato la imprecisione, talora marcata, delle stesse (pp. 20, 22, 25-27 e passim) sottolineando «che l'albanese si esprime in italiano in maniera molto semplicistica e ha evidenti difficoltà a comprendere chiaramente la differenza tra l'attività (lecita) di passare ai carabinieri una semplice informazione confidenziale su chi detenesse droga e quella (illecita perché non autorizzata) di organizzare il finto acquisto di una partita.
Egli è convinto di agire legalmente [...] non si evince chiaramente neppure dallo stesso narrato di Beni in incidente probatorio che fossero i militari a indicargli, ogni volta, di ordinare l'importante quantitativo di droga, sembrando piuttosto che fosse lui stesso, di sua iniziativa e in autonomia, a richiedere al fornitore mezzo chilo per saggiarne la disponibilità e che, solo dopo avere avuto risposta positiva, riferisse ai Carabinieri» (così alle pp. 17-18 della sentenza del Tribunale). In conseguenza, ha assolto gli imputati dalle accuse, con le formule che si sono richiamate (è stato riconosciuto colpevole il solo Alfonso Sorrentino del reato di concorso in acquisto e detenzione di droga sub lett. G: pp. 38-42). 4.2.
La Corte di appello, come si è accennato, parzialmente accogliendo l'appello del Procuratore della Repubblica di Rimini, ha riconosciuto Aniello Claudini e Massimiliano Panico responsabili del reato di falso contestato al capo H) dell'editto, escluse l'aggravante teleologica contestata ad entrambi e la recidiva contestata al solo Panico e, riconosciute le attenuanti generiche valutate equivalenti alle residue aggravanti (abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione svolta: art. 61„ n. 9, cod. pen.), applicata la riduzione per il rito, li ha condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa (quanto al coimputato Sorrentino, in accoglimento di richiesta concordemente avanzata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il fatto sub lett. M è stato riqualificato in tentativo, con riduzione della sanzione, pp. 26-27 della decisione di appello; la statuizione nei suoi confronti risulta irrevocabile).
Appare a questo punto opportuno riferire in sintesi, per le conseguenze che se ne dovranno trarre nel "considerato in diritto", le argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza di appello. 4.2.1. La Corte di merito, dopo avere sintetizzata la sentenza di primo grado ed avere posto a confronto gli argomento svolti dal G.u.p. con quelli sottolineati dal P.M. nell'atto di appello con riferimento alle cinque vicende (casi "Dervishi", "Keqaj", "Bejileri", "Kroj", "dei napoletani", cui si è fatto cenno) (pp. 1-19), ha ritenuto che «la circostanza che il Gjevori sia stato "utilizzato" dai Carabinieri come persona interposta per porre in essere finti acquisti di sostanza stupefacente sembra pacifica» (così alla p. 20 della sentenza impugnata).
Alla stregua del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato Panico all'udienza dibattimentale del 12 novembre 2015, riferite per stralcio, e del ragionamento secondo il quale se anche «dovesse escludersi che i Carabinieri abbiano istigato Gjevori, soltanto impartendogli generiche direttive e lasciandolo sostanzialmente libero di continuare a collaborare ponendo in essere i finti acquisti di sostanza stupefacente, dovrebbe poi concludersi che i Carabinieri hanno accettato, quanto meno in modo tacito, la strategia del collaboratore, traendone potenziali vantaggi sul piano di possibili futuri riconoscimenti di carriera, mentre avrebbero dovuto fermarlo» (così alle pp. 21-22 della sentenza), la Corte territoriale giunge, però, a conclusioni diverse dal primo giudice:
«La realtà dei fatti desunta dal compendo probatorio acquisito agli atti è però affatto diversa da quella ipotizzata . dal primo giudice. La condotta contestata nell'imputazione sussiste effettivamente ma, come si sta per vedere, non può essere ritenuta penalmente rilevante» (così alla p. 22 della decisione). Quindi, richiamati in sintesi precedenti di legittimità ed alcune opinioni della dottrina in tema di elemento soggettivo nell'agire dell'agente provocatore (pp. 22-24), ha affermato essere non punibili gli imputati per i fatti di droga (pp. 24- 25), in quanto «l'analisi dei cinque episodi di cui ai capi A), b), e), f), g) conferma che l'azione del Gjevori portò a disvelare intenzioni criminali altrui già esistenti, ma allo stato latenti, e che il suo intervento fornì soltanto l'occasione perché queste si concretizzassero, senza determinarle in modo essenziale» (così alla p. 26), richiamando al riguardo espressamente l'insegnamento di Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014, Buruiana, Rv. 260081 (secondo cui «In tema di attività sotto copertura della polizia giudiziaria, non contrasta con il diritto di ogni persona a un processo equo ex art. 6 della Convenzione EDU, l'azione dell'agente provocatore che si limita a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l'occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo essenziale»).
Dunque, «L'irrilevanza penale [... dei fatti di droga] non sembra dubbia, perché fondata sull'atipicità obiettiva dell'acquisto simulato e comunque sulla mancanza di dolo» (così alla p. 22 della sentenza di appello). 4.2.2. La Corte di merito ha concordato, poi, con il Tribunale sulla necessità di assoluzione degli imputati Claudini e Panico dalle accuse di falso, di rifiuto ed omissione di atti di ufficio e di favoreggiamento cui ai capi C), D), I) ed L) (pp. 26 e 29 della sentenza impugnata). 4.2.3. Il giudice di appello ha dissentito, invece, quanto al tema della responsabilità degli imputati in ordine all'ulteriore reato di falso contestàto al capo H) (pp. 26-29 della decisione).
In particolare, si è ritenuto che il verbale di arresto del 3 ottobre 2008 di Antonio Varriale, Attilio Guarino ed Aldo Guarino «omette di dare conto di fatti di straordinaria rilevanza avvenuti sotto la diretta percezione delle forze dell'ordine che intervennero nell'operazione» (così alla p. 27 della sentenza), così da far sì che l'assunto descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero (richiamando al riguardo il precedente di Sez. 5, n. 48755 del 04/11/2014, P.M. in proc. Kosara, Rv. 261295, secondo cui «In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione non solo quando il pubblico ufficiale non riporta le dichiarazioni ricevute, ma anche quando un'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell'esistenza di dati rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'omessa attestazione nel memoriale di servizio da parte di un carabiniere del luogo di esecuzione di una perquisizione e del rinvenimento di sostanze stupefacenti)»).
Dalle plurime dichiarazioni rese dai Carabinieri e degli agenti di Polizia Municipale che hanno partecipato all'operazione antidroga del 3 ottobre 2008, oltre che dall'interrogatorio del coimputato Alfonso Sorrentino, è risultato, secondo i giudici di appello, che una parte ritenuta rilevante dell'azione, cioè una cessione di droga, è avvenuta dentro l'appartamento di via Cairoli n. 22, ma che Ov\-- «Il verbale di arresto [...] nemmeno menziona questa fondamentale circostanza» (così alla p. 28 della sentenza gravata). Prosegue così la sentenza impugnata (pp. 28-29):
«La ragione di questa consapevole e volontaria omissione appare evidente. L'appartamento di via Cairoli 22, all'interno del quale avrebbe dovuto avvenire la cessione di mezzo chilogrammo di cocaina, era abitato da Sorrentino Alfonso, il soggetto istigato da Gjevori a metterlo in contatto con gli spacciatori napoletani. Il coinvolgimento del Sorrentino avrebbe quindi comportato il rischio dell'ulteriore coinvolgimento del Gjevori nelle indagini che sarebbero scaturite a seguito dell'arresto dei Guarino e del Varriale. La consapevole e volontaria omissione attribuisce pacificamente al tenore del verbale di arresto in data 03/10/2008 un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo viene ad assumere nel suo complesso un significato negativo dell'esistenza di dati rilevanti, appunto la circostanza che il luogo di prevista consegna della cocaina non era le "vie adiacenti la Vecchia Pescheria" bensì l'appartamento di via Cairoli 22 abitato dal Sorrentino.
Un ulteriore elemento di falsità è costituito dalla circostanza che l'arresto non avvenne nel momento in cui i napoletani entravano con la loro automobile nella via Cairoli bensì nel momento in cui essi uscirono dal condominio dove abitava Sorrentino». 4.2.4. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio (p.
29) in relazione al reato sub lett. H) ritenuto sussistente, la Corte di appello ha escluso per entrambi gli imputati l'aggravante di cui all'art. 61, num. 2, cod. pen. e per Panico anche la recidiva, in ragione della risalenza nel tempo dell'unico precedente, del tutto aspecifico (insubordinazione), ha concesso le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alle residue aggravanti e, avuta a pena base per entrambi quella di un anno e sei mesi di reclusione, applicata la diminuzione per il rito, ha condannato Aniello Claudini e Massimiliano Panico alla pena finale di un anno di reclusione, oltre a sanzione accessoria ex art. 31 cod. pen., con la sospensione condizionale. 5.Ciò premesso, ricorrono per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna, e, tramite separati ricorsi curati da distinti difensori di fiducia, Aniello Claudini (assistito dall'Avv. Pierfrancesco Bruno, del Foro di Roma) e Massimiliano Panico (con l'Avv. Marco Di Troia, del Foro di Rimini).
6. Il Procuratore Generale, denunciando promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale, impugna le assoluzioni: di Aniello Claudini, di Massimiliano Panico e di Onnar Di Nardo dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte, quanto ai fatti di droga sub lett. A), B), E), F) e G); di Claudini e Panico dall'accusa di falso ideologico di cui al capo C) e da quella di cui al capo L), limitatamente al punto in cui si 'prosciolgono gli imputati dal delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente; inoltre impugna la decisione di condanna sub lett. H) di Claudini e Panico, limitatamente alla esclusione dell'aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2, cod. pen.), e, quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione al riconoscimento delle generiche ed alla concessione del beneficio della sospensione condizionale ai due imputati.
Il ricorrente opera due premesse di carattere generale. La prima: non potrebbe parlarsi nel caso di specie di "doppia conforme" in quanto, a ben vedere, le ragioni dell'assoluzione sono radicalmente diverse nei due gradi di merito; il G.u.p. ha ritenuto i fatti insussistenti, non essendovi, in sostanza, adeguati riscontri alle dichiarazioni di Gjevori Arben; secondo la Corte di merito, invece, i reati di droga sarebbero provati quanto alle condotte contestate ma sarebbero stati commessi in presenza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere dli cui all'art. 51 cod. pen.
In conseguenza, si ritiene essere ammissibile il ricorso, nonostante la previsione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamando al riguardo i precedenti di Sez. 3, n. 29613 del 29/01/2018, P.G. in proc. Qepi, non mass. e di Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218. La seconda: è pacifico che le operazioni antidroga di polizia giudiziaria di cui al presente processo non sono state autorizzate né comunicate all'Autorità ai sensi degli artt. 97 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 9 della legge n 146 del 2006. 6.1. Ciò posto, con il primo motivo il P.G. lamenta inosservanza od erronea applicazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 51 cod. pen., per avere la Corte di merito, in relazione alle contestazioni aventi ad oggetto fatti di droga, ritenuto (alla p.
21) essere state poste in essere «condotte di "finto acquisto... di ragguardevoli quantità" di stupefacente, francamente istigatrici» (così alla p. 3 del ricorso), condotte ritenute, tuttavia, giustificate dai decidenti ai sensi dell'art.51 cod. pen. Su tale premessa e richiamata parte della motivazione della sentenza impugnata, afferma il ricorrente che la tesi fatta propria dalla Corte di appello sarebbe già stata ritenuta infondata dalla giurisprudenza di legittimità (richiamandosi i precedenti di Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Ganzer ed altri, Rv. 267514, di Sez. 6, n. 669 del 03/12/1998, dep. 1999, Carista ed altri, Rv. 213901, e di Sez. 6, n. 6425 del 11/04/1994, Curatola, Rv. 198517) e che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la sussistenza 'della "tipicità oggettiva" nelle operazioni di finto acquisto da parte del provocatore è stata affermata costantemente, poiché, per potersi configurare il reato impossibile (art. 49, comma 2, cod. pen.), la inidoneità dell'azione deve essere assoluta, con valutazione necessariamente ex ante, con la conseguenza che l'agente provocatore, non importa se operatore di polizia giudiziaria o privato, non è punibile soltanto ove il suo intervento risulti indiretto e marginale nella ideazione e nella esecuzione del fatto, se cioè si limiti a svolgere prevalentemente attività di controllo e di contenimento dell'altrui condotta illecita.
Quanto al dolo, il P.G. rammenta come la giurisprudenza abbia sottolineato trattarsi di dolo generico, non specifico: «A nulla, perciò, rileva che in capo al provocatore sia mancata l'intenzione di cedere ulteriormente a terzi la droga procuratasi (cfr. Cass sent. 31415/2016 cit., Rv„ 267514). E a nulla, altrettanto, rilevano gli scopi delle operazioni. Non contano, perciò, nel nostro caso, l'intenzione del provocatore djevori di procurarsi "benefici processuali", né quella dei Carabinieri imputati di costruirsi "potenziali vantaggi sul piano di possibili futuri riconoscimenti di carriera" (v. sentenza impugnata, pag. 22)» (così alla p. 5 del ricorso).
Osserva poi il Requirente come la Corte di appello di Bologna, a suo avviso, «forse consapevole dell'infondatezza della tesi dottrinale fatta propria, si è preoccupata di giustificare la non punibilità dei militari per i reati in esame (capi a, b, e, f, g) anche alla luce di un orientamenti giurisprudenziale, a suo dire, discordante da un indirizzo precedente ("rigoristico"), ma di quest'ultimo "più realistico e maggiormente rispettoso della finalità politico-criminale che ha ispirato, nel corso degli ultimi decenni, gli interventi normativi sopra citati" (con riferimento alle discipline dell'art. 97 d.p.r. 309/90, prima e dopo le modifiche introdotte dalle leggi 146/2006 e 136/2010).
Tanto si legge a pagina 23, punto 17 della sentenza gravata (sotto il titolo "Necessità di una pronuncia comunque assolutoria")» (così alla p. 5 del ricorso). Il ricorrente manifesta il dubbio che l'orientamento preferito dai decidenti e dagli stessi stimato meno "rigoristico" sia effettivamente tale, poiché le interpretazioni non sarebbero, a ben vedere, realmente divergenti (alla stregua delle motivazioni delle sentenze richiamate e delle peculiarità delle vicende di vita sottese), ma, in ogni caso, osserva come «In ogni caso, vale ricordare che siamo qui al di fuori dell'ambito della speciale scriminante prevista dall'art. 97 d.p.r. 309/90:
è pacifica la mancanza di autorizzazioni e di comunicazioni delle operazioni in fieri all'autorità giudiziaria. Perciò, la copertura giustificatrice o scriminante che rimane affidata all'art. 51 c.p. riguarda solamente condotte del tutto secondarie o minimali» (p. 6 del ricorso), condotte del tutto secondarie o minimali che nel caso di specie sarebbero da escludere, essendo stati realizzati, come riconosciuto dalla Corte di appello alla p. 21, «efficaci acquisti simulati di ragguardevoli quantità» di droga (così alla p. 7 del ricorso). La Corte territoriale, «applicando alle concrete fattispecie in esame [...] la causa di giustificazione dell'art. 51 c.p., ha sostanzialmente sovrapposto quest'ultima alla speciale causa di esonero da responsabilità prevista dall'art. 97 d.p.r. 309/90 [...] annullando la differenza tra le due scriminanti e vanificando la speciale disciplina introdotta nel testo unico sulla droga» (così alla p. 7 del ricorso).
Per concludere, quanto al primo motivo di ricorso (p. 8), che, al di fuori della disciplina speciale in tema di stupefacenti, «le condotte giustificate dalla generica "copertura" dell'art. 51 c.p. sono solo residuali e si limitano ad un'osservazione ed accompagnamento di un'attività già in corso, determinata dagli autori dei traffici criminali. Condotte lontane mille miglia da quelle, causalmente efficienti, ritenute provate come tali dalla Corte territoriale». 6.2. Con il secondo motivo censura, sul presupposto dell'ammissibilità dell'impugnazione, non essendosi a suo avviso in presenza (come si è detto: n. 5 del "considerato in diritto"), di una "doppia conforme", le ritenute mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto ai capi di imputazione relativi ai fatti di droga (lett. A, B, E, F, G).
In primo luogo, il ricorrente sottolinea criticamente la contraddittorietà intrinseca tra quanto si legge alla p. 24 della sentenza impugnata, e cioè che «l'azione del Gjevori portò a disvelare azioni criminali altrui già esistenti ma allo stato latenti, e che il suo intervento fornì soltanto l'occasione perché queste si concretizzassero, senza determinarle in modo essenziale», da un lato, con l'affermazione, che si rinviene alla p. 22, secondo cui «la condotta contestata nell'imputazione sussiste effettivamente» ed anche con il passaggio dell'esame dell'imputato Panico, riferito alla p. 21, secondo cui Gjevori doveva ordinare 100- 200-300 grammi di droga, dall'altro.
Ad avviso del ricorrente, «Si trattò di operazioni di acquisto con efficacia causale sugli approvvigionamenti di stupefacente e sulle conseguenti (finte) cessioni. Per essere scriminate, queste condotte richiedevano quanto meno le autorizzazioni e le comunicazioni previste dalle procedure di cui all'art. 97 d.p.r. 309/90; autorizzazioni e comunicazioni pacificamente non richieste né intervenute» (così alla p. 8 del ricorso). Passando ad esaminare i cinque capi di accusa in tema di droga, osserva il ricorrente quanto segue. 6.2.1. Quanto al capo A), la sostanziale irrilevanza causale della condotta di Gjevori che sembra trarsi dalla motivazione della sentenza impugnata (p.
24) deriverebbe da un travisamento della prova e sarebbe, comunque, in contraddizione con quanto accertato nella sentenza di primo grado (pp. 20-21) cioè che Ggevori aveva richiesto a Dervishi mezzo chilo di droga come da istruzioni dei Carabinieri, interessati a quantitativi superiori ai cento grammi. 6.2.2. In relazione al capo B), avendo la Corte di merito riconosciuto che Gjevori aveva ordinato 100 grammi di cocaina a Keqaj, il quale si presentò all'appuntamento con 150 grammi (pp. 24-25 della sentenza impugnata), «il Giudice d'appello non spiega perché l'approvvigionamento della droga, da parte di Keqaj, non sarebbe stato influenzato dall'importante ordine d'acquisto fatto dall'agente provocatore» (così alla p. 9 del ricorso). 6.2.3.
Quanto al capo E), la Corte territoriale cadrebbe in contraddizione quanto alla ritenuta irrilevanza causale dell'ordinativo di droga: infatti, assimilando l'episodio in questione ad una "operazione confidenziale" di indicazione dei luoghi ove Bejleri aveva la disponibilità di cocaina (p. 25 della sentenza impugnata), il Collegio trascura che, anche in questo caso, Gjevori aveva ricevuto ed eseguito la disposizione dei Carabinieri di ordinare al connazionale 100 grammi di droga, come affermato dal confidente nell'incidente probatorio dell'8 marzo 2016 e come ritenuto alla p. 27 della sentenza di primo grado dal G.u.p., che, però, ha assolto gli imputati per ragioni diverse. 6.2.4.
Anche in riferimento all'episodio sub lett. F), la decisione impugnata (p.
25) trascurerebbe l'efficacia causale dell'ordinativo di droga da parte di Gjevori ai fratelli Kroj, seguendo gli accordi con i Carabinieri, fatto storico che emerge accertato nella sentenza del G.u.p. (pp. 28-30) che, però, ha assolto gli imputati ritenendo non riscontate le affermazioni del confidente. 6.2.5. Richiamata, poi, la motivazione assolutoria dall'accusa sub lett. G), il ricorrente sottolinea plurime ritenute illogicità e contraddittorietà della giustificazione: si attribuisce rilievo al periodo - di pochi giorni - necessario ai narcotrafficanti per l'approvvigionamento, periodo che sarebbe, invece, irrilevante; si elimina l'efficacia causale dell'ordinativo di droga da parte di Gjevori ai "napoletani" tramite Sorrentino, istigato, appunto, da Gjevori; si entra in insanabile contraddizione intrinseca con la parte della motivazione (p. 28) ^che sorregge la condanna per il falso di cui al capo H), collegato al reato sub lett. G), e con quanto ritenuto dallo stesso G.u.p. (pp. 40-41) circa la valenza induttiva dell'attività di Gjevori.
Occorrerebbe, per contro, affermare, ad avviso del P.G., la punibilità sia dell'agente provocatore Gjevori che dei militari suoi complici. 6.3. Mediante l'ulteriore motivo il P.G. si duole di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto all'assoluzione di Claudini e Panico dal reato di falso di cui al capo C) e di travisamento della prova.Riferite le motivazioni assolutorie di primo e di secondo grado e dato atto che «la via dell'assoluzione percorsa dalla Corte è distantissima da quella del primo Giudice [...], sicchè i due ragionamenti non possono soccorrersi a vicenda» (così alla p. 12 del ricorso), si assume essere stata la prova travisata dalla Corte. di Bologna, poiché dalle dichiarazioni rese dal confidente nell'incidente probatorio e dal fatto della avvenuta interrogazione urgente effettuata dal Luog.
Panico per risalire all'identità dell'intestatario del numero di telefono cellulare con cifre finali 530 emergerebbe, a ben vedere, la prova della conoscenza da parte dei Carabinieri della persona dell'utilizzatore, ossia Gjevori, notizia tuttavia non comunicata al Pubblico Ministero. 6.4.Con il quarto motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'assoluzione di Claudini e Panico dal reato di falso di cui al capo L), e di travisamento della prova. Il ricorrente premette di condividere pienamente l'orientamento fatto proprio della Corte di merito, secondo cui «In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione non solo quando il pubblico ufficiale non riporta le dichiarazioni ricevute, ma anche quando un'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell'esistenza di dati rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'omessa attestazione nel memoriale di servizio da parte di un carabiniere del luogo di esecuzione di una perquisizione e del rinvenimento di sostanze stupefacenti)» (Sez. 5, n. 48755 del 04/11/2014, P.M. in proc.
Kosara, Rv. 261295). Ciò posto, richiamata la stringata motivazione assolutoria che si legge alla p. 29, incentrata sull'essere la perquisizione alla ricerca di armi effettivamente avvenuta, si osserva che essa entrerebbe in netta contraddizione con la ragione della condanna pronunziata in relazione al capo II-1), in riforma della decisione del Tribunale: «la Corte d'appello ha fatto erronea applicazione del principio da lei stessa richiamato per la condanna relativa al capo H). Il verbale di perquisizione ex art. 41 TUPLS omette, infatti di descrivere il contesto relativo alla compravendita di droga con riferimento al quale la perquisizione era stata predisposte ed ordinata, integrando coì un falso per omissione di fatti rilevanti» (così alla p. 13 del ricorso).
Né l'esigenza di "protezione" della fonte, cioè Gjevori, cui si fa cenno alla stessa p. 29 della sentenza gravata, potrebbe mai scriminare, ai sensi dell'art.51 cod. pen. (adempimento del dovere), i Carabinieri, autori, in realtà, di un verbale falso per omissione: «Se la causa di giustificazione non può valere per coprire l'illecito direttamente commesso dal pubblico ufficiale, tanto meno se ne può invocare la valenza per nascondere, dietro un falso, l'attività illecita dell'agente provocatore concorrente con il pubblico ufficiale. Per di più, il falso nascondeva - analogamente al verbale di cui al capo H) per cui è intervenuta condanna - anche l'attività d'intermediazione di Sorrentino, terzo coinvolto nell'illecita compera, per la quale, in seguito, ha riportato condanna sia in primo sia in secondo grado (reato sub m)» (così alla p. 14 del ricorso).
In definitiva, si sarebbe dovuta emettere sentenza di condanna anche per il capo L), analogamente a quanto stabilito dai giudici di merito per il capo H): in altre parole, i due capi di accusa, logicamente, simul stabunt aut simul cadent. 6.5. Tramite il quinto motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 61, n. 2, cod. pen. in relazione al riconosciuto reato di falso di cui al capo H) dell'editto. Dovendosi riformare, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata, per essere emersa, per le ragioni in precedenza svolte (v. nn. 6.1. e 6.2.5. del "ritenuto in fatto"), la responsabilità degli imputati in relazione al reato di droga di cui al capo G), emergerebbe manifesta l'esistenza del nesso tra tale fatto ed il reato sub lett. H), per cui è intervenuta condanna: sicché occorrerebbe riconoscere il nesso teleologico che è stato invece escluso - si stima, erroneamente ed illegittimamente - nella sentenza impugnata 6.6.
Infine, con l'ultimo motivo il Requirente si duole di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sia quanto al riconoscimento agli imputati Claudini e Panico delle attenuanti generiche sia quanto alla concessione agli stessi del beneficio della pena sospesa: entrambe le decisioni sarebbero, infatti, del tutto prive di qualsiasi accenno di giustificazione, anche a livello embrionale, tanto da consistere le statuizioni al riguardo in mere - ma non consentite -'"comunicazioni" (p. 15 del ricorso). 7.11 ricorso di Aniello Claudini è articolato in tre motivi con i quali si censurano violazione di legge (i primi due motivi) e difetto di motivazione (tutti i motivi). 7.1.
Con il primo motivo, in particolare, denunzia promiscuamente inosservanza degli artt. 603, comma 3-bis, 533, comma 1, e 192, comma 3, cod. proc. pen. e 6 CEDU e mancanza e/o manifestai illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello operato una riforma in peius dell'assoluzione pronunziata in primo grado, riforma che risulta, ad avviso del ricorrente, illegittima ed illogicamente motivata, in conseguenza di una rivalutazione delle prove dichiarative senza previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed a causa del travisamento del valore semantico di specifici atti processuali, peraltro con indebito utilizzo della chiamata in correità in assenza di riscontri oggettivi alla stessa, eludendo così il principio del ragionevole dubbio.
Si evidenzia che la parziale riforma (condanna per il reato sub lett. H) è fondata su di una valutazione antitetica da parte della Corte di appello, rispetto alla percezione del Tribunale, del contenuto delle dichiarazioni rese dal confidente Gjegori Arben, dal coimputato Massimiliano Panico e da tutti - genericamente ed indistintamente - gli operatori di polizia giudiziaria, sia Carabinieri che Vigili Urbani, che parteciparono all'operazione che ha condotto all'arresto di Antonio Varriale e di Attilio ed Aldo Guarino; e ciò senza rinnovazione dell'istruttoria.
Si sottolinea criticamente anche la mancanza della "motivazione rafforzata", poiché la sentenza assolutoria «non è stata neppure confutata, essendosi limitati i Giudici bolognesi a valutare il compendio probatorio costituito dagli operanti in maniera diversa rispetto a quanto opinato dal giudice di prime cure: affermando - quasi che si sia trattato d'una dichiarazione collettiva - che i fatti rilevanti asseritamente sottaciuti nel verbale di arresto siano stati confermati da "i Carabinieri e gli agenti del Nucleo ambientale della Polizia Municipale di Rimini che parteciparono all'operazione", la Corte di appello non ha operato alcun vaglio critico relativo ai singoli contributi informativi né alle parti rilevanti degli stessi, e neppure indica sulla base di quali verbali di sommarie informazioni o, almeno rispetto a quali soggetti dichiaranti, abbia potuto esprimere tale convinzione.
Nessun altro specifico contributo dichiarativo risulta richiamato, trascritto, verbalizzato o criticamente analizzato nel corpo della motivazione, tanto meno con riferimento alle specifiche circostanze valorizzata dalla Corte di appello a giustificazione della riforma in damnosis della decisione di primo grado» (così alla p. 6 del ricorso). Nel merito, si osserva che le dichiarazioni degli agenti operanti, nemmeno indicati nominativamente nella sentenza di appello ma collettivamente richiamati ("tutti"), non oggetto di doverosa rinnovazione, sarebbero non univoche ma di segno opposto.
Rammentato il percorso interpretativo della Corte europea dei diritti dell'uomo, prima, e della Corte di cassazione, poi, che ha indotto il legislatore della novella (legge 23 giugno 2017, n. 103) ad introdurre l'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., si evidenzia che i giudici di appello si sono limitati ad esprimere un mero dissenso rispetto alla collega che in primo grado ha valutato i contributi dichiarativi confluiti in atti, con un «percorso induttivo [che] appare [...:] monco [...] la lettura della vicenda che vi fa da presupposto data dal Giudice di prime cure [...] non appare minimamente scalfita (e neppure presa in considerazione) nell'apparato motivazionale della censurata decisione» (così alla p. 9 del ricorso), decisione che, in definitiva, non si confronta effettivamente, ad avviso del ricorrente, con la sentenza che riforma. 7.2.
Mediante il secondo motivo la difesa di Aniello Claudini lamenta violazione degli artt. 516 cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione ai ritenuti profili di falsità del verbale di arresto del 3 ottobre 2008. La Corte di appello, infatti, ha ritenuta falsa per omissione la circostanza, che sarebbe stata riferita da tutti gli agenti che parteciparono all'operazione, che una cessione di droga sarebbe avvenuta all'interno dell'appartamento di via Cairoli n. 22 di Rimini (pp. 27-28 della sentenza impugnata), mentre la falsità contestata dal P.M. e che si legge nell'editto concerne la omessa indicazione della circostanza che Aldo Guarino ed Antonio Varriale erano discesi in strada provenienti dall'appartamento perquisito.
Trattandosi di una modifica sostanziale che implica un fatto radicalmente diverso, se non già addirittura nuovo, sarebbe stata necessaria la formulazione di una nuova contestazione ovvero la trasmissione degli atti al P.M. (artt. 516 e 518-519 cod. proc. pen.). Si segnala anche che la motivazione circa la conferma dell'assoluzione in relazione al mancato arresto di Sorrentino, ossia che la circostanza che Sorrentino fosse l'acquirente della droga derivava esclusivamente dalla fonte confidenziale Gjevori, del tutto insufficiente a procedere all'arresto (che si legge alla p. 29 della decisione impugnata), è del tutto incompatibile con quanto si legge, invece, poco prima (alle pp. 27-28 della stessa sentenza) a proposito dell'operazione a casa di Sorrentino, e cioè che la cessione sarebbe avvenuta all'interno dell'appartamento e, in sostanza, sotto la direttamente percezione delle forze dell'ordine.
Donde, oltre alla denunziata nullità ex art. 522 cod. proc. pen., la palese illogicità e contraddittorietà della sentenza. 7.3. Con l'ultimo motivo la difesa di Claudini si duole di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla dedotta inammissibilità ex tunc dell'appello del Pubblico Ministero. Rammentato di avere espressamente eccepito la originaria inammissibilità dell'impugnazione della parte pubblica, per ritenuto radicale difetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, nemmeno sanata dalla Procura generale, si evidenzia che «in relazione a tale eccezione i giudici d'appello - ignorandola tout-court tanto da esonerarsi anche dal dovere di respingerla - non fornivano alcuna motivata replica, con conseguente manifesto e irrimediabile deficit motivazionale» (così alla p. 13 del ricorso).
Si richiama al riguardo l'insegnamento di Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P.G. e pp. cc . in proc. M.L., Rv. 275997, secondo cui «L'appello proposto dal pubblico ministero avverso una decisione assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di primo grado, non comporta, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito il contraddittorio delle parti, non necessariamente "in limine litis", ma anche all'esito della discussione:
a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.;
b) la decisività delle prove, eventualmente indicate dall'appellante;
c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria». 8.11 ricorso di Massimiliano Panico è affidato a sei motivi con cui lamenta violazione di regge (il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo) e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione (tutti). 8.1. Con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 603, comma 3- bis, e 192, comma 3, cod. proc. pen. e 6 Convenzione EDU nonché vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" ex art 533, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte di appello riformato la sentenza assolutoria operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con oggetto l'esame del chiamante in correità Gjevori e del coimputato Panico.
Richiamata la motivazione di riforma in peius della decisione liberatoria, si sottolinea che la stessa - si ritiene: illegittimamente ed erroneamente «attesta[...], preliminarmente, come realmente sussistenti i fatti e le condotte così come assunte negli altri capi di imputazione, per effetto delle dichiarazioni rese da Gjevori Arben e dall'imputato Panico. In altri termini si riteneva provato il fatto storico che Gjevori fosse stato "utilizzato dai Carabinieri come persona interposta per porre in essere finti acquisti di sostanze stupefacenti" (pag. 20)"» (così alla p. 4 del ricorso).
Preliminarmente, dunque, la Corte di merito ha attribuito alle parole di Gjevori Arben e di Massimiliano Panico un valore diverso rispetto a quello che ad esse aveva attribuito il Tribunale, che, in sintesi, aveva ritenuto, con adeguata argomentazione, in parte non credibili e comunque non riscontrate le dichiarazioni del confidente e credibili o, quantomeno, verosimili quelle del coimputato Luogotenente Panico; e ciò sia in linea generale che con specifico riferimento all'episodio dell'arresto dei 'napoletani" Guarrino e Varriale (capi G e seguenti).Alle pp. 20-22 e 25 la Corte di appello prospettava una diversa valutazione della prova cioè «quale presupposto logico della fondatezza dell'accusa per il reato di falso ideologico, riteneva il fatto storico contestato nell'imputazione effettivamente sussistente (ancorché non penalmente rilevante per effetto della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cp., di cui a pag. 22 e 23 della motivazione), operando una diversa valutazione di attendibilità e di contenuto di prove dichiarative ritenute decisive e determinanti, senza procedere all'esame in contraddittorio né del chiamante in correità Gjevori Arben, né del coimputato M.Ilo Panico e, pertanto, disporsi la rinnovazione a norma dell'art. 603 comm- a 3- bis c.p.p.» (così alla p. 9 del ricorso), la cui violazione si lamenta.
Si sottolinea la obbligatorietà della rinnovazione istruttoria in ogni caso, anche ove si sia celebrato in primo grado il giudizio abbreviato, richiamandosi al riguardo sia decisioni della Corte europee dei diritti dell'uomo sia sentenze della Corte di legittimità, specialmente Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487-01 («La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett.
d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.») e Sez.
U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01 («È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione dei pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S. C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi)»). 8.2.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione con riferimento all'obbligo di motivazione "rafforzata" del giudice di appello in caso di riforma della sentenza di primo grado sulla base di una differente valutazione del medesimo compendio probatorio. La Corte di appello si sarebbe limitata solo a «dissent[...ire] dalle argomentazioni valutative del primo Giudice, senza confutare specificamente l'alternativo ragionamento probatorio» (così alla p. 13 del ricorso), limitandosi (alle pp. 20-22) a mere asserzioni antitetiche rispetto a quanto valutato dal Tribunale circa la attendibilità o meno del confidente, oltre che la presenza o meno di riscontri.
Mentre il G.u.p. aveva - si ritiene: in maniera logica e coerente - spiegato le ragioni per cui non potesse ritenersi attendibile, oltre che non riscontrata, la versione del confidente, invece la Corte di appello ha operato una valutazione antitetica senza, tuttavia, «giustificare, con maggior cautela e persuasione decisionale, la sussistenza dei finti acquisti ed il ruolo di "fictus emptor svolto da Gjevori Arben", quale presupposto logico e fattuale per addivenire ad una riforma del provvedimento in ordine al reato di falso ideologico» (così alle pp. 14-15 del ricorso).
Richiamata puntualmente la motivazione della sentenza di primo grado a proposito dei cinque acquisti di droga (lett. A, B, E, F e G dell'editto), si osserva che (alle pp. 21-22) «la Corte d'Appello non ha fornito il benché minimo apparato giustificativo in forza del quale confutare ogni specifico punto della sentenza riformata, il ragionamento probatorio e tutti gli elementi su cui la stessa si fondava [...] la Corta ha implicitamente ed apoditticamente ritenuto credibili le [...] dichiarazioni [di Gjevori Arben], omettendo di confrontarsi con ogni singola obiezione sollevata in proposito nella sentenza di primo grado» (così alla p. 21 del ricorso).
Dunque, non si è assolto all'obbligo di motivazione rafforzata, poiché «nessuna parola viene spesa in ordine:
1. al contenuto specifico oggetto delle deposizioni 2. alla valenza dimostrativa delle precise dichiarazioni auto ed etero accusatorie;
3. alla contraddittoria essenza accusatoria del dichiarato del Gjevori;
4. alle divergenze del suo narrati;
5. ai molteplici passaggi attestanti l'insussistenza dei necessari riscontri individualizzanti» (così alle pp 22-23 del ricorso), risultando, in definitiva, la motivazione totalmente assente ovvero meramente apparente, privilegiando una - solo - soggettiva e parziale propria differente valutazione degli atti, così violando il principio della motivazione rafforzata puntualizzato da piurime sentenze di legittimità che si richiamano.8.3. Oggetto del terzo motivo è la ritenuta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai ritenuti profili di falsità per omissione del verbale di arresto del 3 ottobre 2008.
Richiamata la motivazione che si rinviene, quanto al capo H), alle pp 26-28 della sentenza impugnata, se ne sottolinea la palese contraddizione logica rispetto all'ipotesi accusatoria, poiché, mentre nel capo di accusa la falsità viene ricondotta alla omessa indicazione che all'interno dell'appartamento di via Cairoli n. 22 Varriale e Guarino avevano mostrato la droga all'acquirente Gjevori Arben, invece, nella sentenza la falsità per omissione attiene alla differente circostanza che, all'interno dell'appartamento, una cessione di stupefacente sarebbe avvenuta.
Con la conseguenza, ad avviso del ricorrente, che non si comprende «se l'aspetto centrale del falso per omissione debba individuarsi:
a) nella circostanza fattuale - percepita dalle Forze dell'ordine - che all'interno dell'appartamento sia avvenuta una cessione di droga;
b) nella circostanza che sia stato mostrato dello stupefacente (come si legge nel capo di imputazione);
c) nella circostanza che si sarebbe dovuta verificare la consegna di cocaina» (così alla p. 26 del ricorso). Ulteriori profili di illogicità starebbero nell'affermare da parte dei giudici di merito: che la cessione di cocaina sarebbe dovuta avvenire "sotto la diretta percezione delle Forze dell'ordine" (alla p. 27), che però non erano dentro casa ma erano appostate fuori dall'appartamento; che la droga venne trovata addosso ai "napoletani" all'uscita di casa (p. 27), poiché, allora, dovrebbe ritenersi che sia stato il confidente a cedere la droga ai due; che l'arresto di Sorrentino sarebbe stato tecnicamente non giustificabile, avendo quale unica fonte di prova le - inutilizzabili - informazioni confidenziali di Gjevori (alla p. 29), mentre in altra parte della motivazione si legge che la cessione di droga sarebbe avvenuta sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria (alla p. 27). 8.4.Con il quarto motivo la difesa di Panico si duole della ulteriore inosservanza degli artt. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e 6 Convenzione EDU, per avere la Corte di appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei Carabinieri e degli agenti della Polizia municipale che parteciparono all'operazione dei 3 ottobre 2008; ed inoltre la mancanza di giustificazione con riferimento all'obbligo di motivazione "rafforzata" da parte del giudice di appello in caso di riforma della sentenza liberatoria di primo grado sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio.
Peraltro, il ribaltamento della decisione - si sottolinea - è fondato su un generico ed indistinto richiamo a "tutte" le dichiarazioni degli agenti presenti, nemmeno precisamente indicate, oltre che non trascritte o riferite, dichiarazioni il cui contenuto, a ben vedere, «ha costituito una reale divergenza ed un punto di contrasto tra le. pronunce di primo e di secondo grado, peraltro su un aspetto circostanziale decisivo sul quale si è fondato il giudizio di condanna, in riforma della sentenza di assoluzione» (così alla p. 32 del ricorso). 8.5.
Tramite l'ulteriore motivo Massimiliano Panico lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova testimoniale quanto alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia municipale in merito alla circostanza - che si assume essere non esistente ed incontestabilmente diversa - che una cessione di droga sarebbe avvenuta all'interno dell'appartamento di via Cairoli n. 22 di Rimini. Richiamata, dunque, la motivazione della sentenza (pp. 27-29) a proposito del reato di cui al capo H), ritenuto sussistente, il ricorso pone la stessa a confronto con il contenuto delle sommarie informazioni (richiamate per stralcio ed allegate materialmente all'impugnazione) rese da Giacomo Cilio, Massimo Vaccarini, Saverio Martoccia, Armando Pezzarossa, Massimo Schiaratura, Angelo Piselli, Gilberto Guidi, tutti appartenenti alla polizia giudiziaria, sottolineando l'avvenuto travisamento del contenuto delle stesse ad opera della Corte territoriale, che, peraltro richiamandole indistintamente con una «sistematica generica e generale indicazione "secca" delle fonti di prova» (p. 46 del ricorso), avrebbe palesemente confuso i contenuti della riunione preliminare ("briefing") con la descrizione di quanto poi concretamente avvenuto durante l'operazione.
In ogni casa, la sentenza mostrerebbe la sua contraddittorietà e quanto al tema della cessione di stupefacente all'interno dell'appartamento (come si legge nella motivazione), piuttosto che all'essere stata nell'appartamento solo mostrata la droga (come si legge nel capo di imputazione), e quanto alla rappresentazione di un fatto, in realtà, non avvenuto sotto la diretta percezione delle forze dell'ordine e mai riferito da tutti gli agenti intervenuti. 8.6. Infine, con il sesto motivo il ricorrente •censura ulteriormente la violazione del principio di motivazione "rafforzata" quanto alla richiesta di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero che era stata avanzata dalla difesa in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado (come dalla copia del verbale di udienza allegato sub n. 14 all'impugnazione), per difetto di specificità, in violazione sia di quanto già puntualizzato dalle Sezioni Unite («L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»:
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) sia di quanto prescritto dal legislatore con il novellato (ad opera dell'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017) art. 581 cod. proc. pen. Si tratta di richiesta sulla quale la Corte territoriale - si evidenzia criticamente - ha omesso qualsiasi risposta, così causando un censurabile deficit motivazionale (come riconosciuto, tra le altre, da Sez. 3, n. 50351 del 29/10/2019, Morari, Rv. 277616, secondo cui «In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo, oltre che di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione, di pronunciarsi anche sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado e dall'imputato non dedotte per carenza di interesse nonché sulle richieste subordinate avanzate dall'imputato stesso, anche in sede di conclusioni nel giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la mancata motivazione sul rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione penale ex art.649 cod. proc. pen., dedotta in sede di conclusioni nel processo di appello»).
Tutti i ricorrenti chiedono, dunque, per le ragioni che si sono esposte, l'annullamento della sentenza impugnata.
9. Con istanze tempestivamente inoltrate gli imputati hanno chiesto la trattazione orale del processo (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che non è maturata la prescrizione, come risulta dalla scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., dal calcolo effettuato dall'Ufficio sezionale della S.C. per l'esame preliminare dei ricorsi e dall'esame degli atti, il ricorso del P.G. risulta infondato; sono invece fondati i ricorsi nell'interesse di Aniello Claudini e di Massimiliano Panico; per le seguenti ragioni. 2.Si prenda le mosse dal ricorso del Procuratore Generale.2.1.11 P.G. nella premessa della sua impugnazione sostiene, come si è visto (n. 6 del "ritenuto in fatto"), che non potrebbe parlarsi nel caso di specie di "doppia conforme" in quanto, a ben vedere, de ragioni dell'assoluzione sono radicalmente diverse nei due gradi di merito, sottolineando che il G.u.O. ha ritenuto i fatti insussistenti, non essendovi, in sostanza, adeguati riscontri alle dichiarazioni di Gjevori Arben, mentre, secondo la Corte di merito, i reati di droga sarebbero provati quanto alla verificazione delle condotte contestate ma sarebbero stati commessi - opina il P.G. in presenza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere di cui all'art. 51 cod. pen.
In conseguenza, il Requirente sottolinea l'ammissibilità del ricorso, nonostante la previsione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2.2. Occorre al riguardo richiamare i seguenti, condivisibili, precedenti di legittimità: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; si tratta di sentenza richiamata espressamente dal P.G.);
«Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615);
«In tema di vizio della motivazione, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomenta tivo uniforme; in assenza di tali condizioni non è possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza» (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116);
«In tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione» (Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497); nello stesso senso si rinviene, tra gli altri, anche l'ulteriore precedente, richiamato dal P.G., di Sez. 3, n. 29613 del 29/01/2018, P.G. in proc.
Qepi, non mass. (sub nn. 3.1., 3.1.1., 3.12. e 3.1.3. del "considerato in diritto"). Stante la ben diversa struttura motivazionale delle sentenze di merito (riferita sub nn. 4.1., 4.2., 4.2.1., 4.2.2. e 4.2.3. del "ritenuto in fatto"), in effetti non può parlarsi nel caso di specie di doppia conforme. 2.3. Il ricorso del P.G., seppure non inammissibile ex art. 608, comma 1- bis, cod. proc. pen., è infondato nel merito. 2.3.1.0sserva il Collegio che la Corte appello, pur intitolando il paragrafo n. 16 (p.
22) della sentenza "Sussistenza di una causa di giustificazione", in realtà, neppure richiama nel testo l'applicazione di una scriminante (applicazione che presupporrebbe, comunque, la sussistenza di un reato da scriminare e che avrebbe dovuto - coerentemente - condurre ad una formula assolutoria diversa) ma esclude in radice la sussistenza del reato a causa della «atipicità obiettiva dell'acquisto simulato e comunque per la mancanza di dolo» (così alla p. 22, ultime due righe, della decisione impugnata). Ebbene, il P.G. ricorrente sul punto prescinde totalmente dall'effettivo confronto con la decisione impugnata e, in conseguenza, per così dire, "sbaglia obiettivo", evocando l'art. 51 cod. pen. di cui la sentenza impugnata, però, non fa applicazione.
In altre parole, con il primo motivo di impugnazione, che, a ben vedere, rappresenta la "chiave di lettura" di tutte le questioni relative ai reati di droga, il P.G. manifesta la convinzione che gli imputati siano stati assolti dalla Corte di appello per la ritenuta sussistenza della esimente di cui all'art. 51 cod. pen.: tuttavia - appare opportuno ribadire - così non è, poiché la motivazione al riguardo della Corte di appello (pp. 22-25) è fondata sulla ritenuta «atipicità obiettiva dell'acquisto simulato» (così alla p. 22), poiché «l'azione del Gjevori portò a disvelare intenzioni criminali altrui già esistenti, ma allo stato latenti, e che il suo intervento fornì soltanto l'occasione perché queste di concretizzassero, senza determinarle in modo essenziale» (così alla p.
24) e, solo in subordine, «comunque», per «mancanza di dolo» (così alla p. 22), con veloce passaggio motivazionale, non ulteriormente approfondito, che non può dirsi realmente esplicativo della emersione della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere. Il convincimento della Corte di appello (diverso, come si è visto, da quello del Tribunale), dunque, secondo cui i Carabinieri, tramite l'albanese, hanno solo disvelato la detenzione a fini di spaccio da parte dei vari arrestati in flagranza, ai quali il cittadino albanese si rivolgeva quando veniva a conoscenza del possesso da parte loro di quantitativi di una certa consistenza, con conseguente irrilevanza penale dell'agire dei pubblici ufficiali, del resto, è in linea con plurimi, condivisibili, precedenti di legittimità, che si richiamano:
Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020, Giannone, Rv. 278730: «In tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall'agente infiltrato che abbia determinato l'indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l'azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l'attività dell'infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato. (Fattispecie in cui gli agenti sotto copertura si sono limitati a fingersi interessati all'acquisto di droga, concordando luogo, tempo e modalità della consegna di sostanza stupefacente già nella disponibilità dell'imputato)»;
Sez. 6, n. 19122 del 02/04/2015, Geranio, Rv. 263549: «Quando l'attività concretamente riferibile all'agente sotto copertura o all'interposta persona corrisponde ad una o più fra le operazioni espressamente contemplate dal minisistema normativo di riferimento costituito dall'art. 9 L. 16 marzo 2006, n. 146, deve escludersi sia la configurabilità di ipotesi di responsabilità penale a carico di tali soggetti, sia la sussistenza di situazioni di inutilizzabilità della prova acquisita nel corso della indicata attività»; Sez. 3, n. 37805 del 09/05/2013, Jencioubi e altro, Rv. 257675:
«Comportano la responsabilità penale 'dell'agente infiltrato e l'inutilizzabilità della prova acquisita le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse. (Nel caso di specie relativo alla consegna e ricezione di alcune partite di cocaina, la Corte ha ritenuto utilizzabile la prova in quanto l'intervento degli agenti sotto copertura si era limitato a disvelare un'intenzione criminosa già esistente nell'imputato anche se allo stato latente, senza averla determinata in modo essenziale)». 2.3.2.
Quanto osservato vale peraltro non solo per il primo motivo di ricorso del RG. ma anche per il secondo motivo, con cui il ricorrente analizza, assai succintamente, le cinque imputazioni per droga (lett. A, B, E, F, G), giungendo alla conclusione della sussistenza della responsabilità degli imputati. Tale secondo motivo non solo è in buona parte costruito in fatto ma non coglie l'evidente profilo della violazione da parte della Corte di appello degli obblighi di rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative e di "motivazione rafforzata", violazione che è stata ampiamente sottolineata dalle Difese, come si vedrà (v. par. n. 4 del "considerato in diritto"), in maniera fondata. 2.3.3.
Con il terzo ed il quarto motivo il Procuratore Generale propone una - non ammissibile - lettura e valutazione alternativa delle prove: in ogni caso, l'accoglimento del motivo svolto dalle difese circa la omessa rinnovazione delle prove dichiarative su cui si- fondano i reati contestati agli imputati risulta assorbente rispetto a qualsiasi altra doglianza. 2.3.4. Infine, il quinto ed il sesto motivo di impugnazione del P.G. presuppongono l'accoglimento dei precedenti motivi (infatti può parlarsi di nesso teleologico solo rispetto ad altri reati ravvisati sussistenti; e le censure in tema di attenuanti e di sospensione condizionale logicamente seguono una condanna correttamente inflitta) e sono, dunque, anche essi assorbiti.
3. Quanto ai temi affrontati dalle difese degli imputati, appare opportuno, per chiarezza espositiva, raggrupparli. Entrambi i ricorrenti, come si è già visto ampiamente nel "ritenuto in fatto", denunziano quattro vizi: I) violazione della regola della rinnovazione istruttoria necessaria per ribaltare una sentenza assolutoria di primo grado, anche se emessa all'esito dell'abbreviato (motivo n. 1 della difesa Claudini e motivi nn. 1 e 4 della difesa Panico), con richiamo di giurisprudenza di legittimità; M violazione, comunque, della regola della "motivazione rafforzata", essendosi limitata la Corte di appello, secondo le difese, ad una lettura delle prove differente da quella svolta dal giudice di primo grado, senza avere però effettuato una previa serrata critica ed attenta ricostruzione alternativa - "pars construens" (motivo n. 1 della difesa Claudini e motivi nn. 2 e 4 della difesa Panico), anche in questo caso richiamandosi giurisprudenza di legittimità;III) vizio di motivazione quanto alla ricostruzione in termini di responsabilità penale dell'ipotesi di falso di cui al capo H), al termine dell'operazione antidroga del 3 ottobre 2008 (motivo n. 2 della difesa Claudini e n. 3 della difesa Panico);
IV) omissione di pronunzia in relazione alla espressa censura svolta dalle difese -di inammissibilità, per aspecificità, dell'appello del Procuratore della Repubblica di Rimini (motivo n. 3 della difesa Claudini e n. 6 della difesa Panico). A ciò si aggiungono altri due motivi, singolarmente svolti: V) nell'interesse del solo Claudini (motivo n.
2) si è anche censurata violazione di legge quanto alla condanna per il reato di cui al capo H) per mancato rispetto delle regole sulle contestazioni all'imputato ex artt. 516 e ss. cod. proc. pen.; VI) nell'interesse del solo Panico (motivo n.
5) si è anche denunziato travisamento della prova quanto al contenuto, per così dire, "cumulativo" delle dichiarazioni di tutti i Carabinieri e di tutti Vigili urbani che hanno preso parte all'operazione antidroga del 3 ottobre 2008.
4. Ebbene, il primo motivo della difesa Claudini ed il primo, il secondo ed il quarto della difesa Panico, relativi alla illegittimità sia della reformatio in peius tramite omissione della rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative sia della omissione della "motivazione rafforzata", sono pienamente fondati. La Corte di appello di Bologna, infatti, ha ribaltato la decisione assolutoria del G.u.p. senza rinnovare l'istruttoria, trascurando i seguenti principi di diritto: Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487: «La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett.
d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro ,interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado»);
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785: «È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S.C.
• ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi)»). Ed è stato violato anche il principio della "motivazione rafforzata": infatti, le numerose pagine che la sentenza di primo grado dedica alla valutazione della credibilità del confidente ed ai riscontri vengono poste nel nulla tramite la mera, non giustificata, affermazione della Corte di merito che Gjegori è credibile e che un frammento delle dichiarazioni di Panico è idoneo a costituire riscontro valevole a tutte le accuse (pp. 21-22 della sentenza impugnata).
Ciò in vistosa dissonanza con il - pacifico - principio dell'obbligo per il giudice dell'impugnazione di dare puntuale spiegazione, dotata di forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, in caso di ribaltamento dell'assoluzione, all'esito di differente valutazione resa necessaria dalla incompletezza o incoerenza del provvedimento di primo grado (v. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, e già Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti Rv. 226093; tra le Sezioni semplici, cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv.. 272082;
Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella e altro, Rv. 2622261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre e altro, Rv. 254113; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingieri, Rv. 254275; Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone e altri, Rv. 243946; Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, P.G. in proc. Aleksi ed altri, Rv. 241169).5. Quanto, poi, al secondo ed al terzo motivo della difesa Claudini, corrispondenti, rispettivamente, al terzo ed al quinto (tema della denunziata illegittimità ed ingiustizia della condanna sub H) ed al sesto motivo (tema della omessa pronunzia circa la lamentata inammissibilità dell'appello del P.M. di Rimini) svolti dalla difesa Panico, si osserva quanto segue. 5.1.La questione della eccepita (in termini peraltro meramente assertivi: v. verbale dell'udienza del 16 giugno 2020, all. n. 14 al ricorso Panico) inammissibilità dell'appello del P.M. di Rimini è stata - sia pure implicitamente - disattesa dai giudici di merito, senza che si evidenzi manifesta violazione del principio puntualizzato dalla nota pronunzia di Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822. 5.2. Infine, in relazione ai denunziati plurimi vizi di motivazione e di violazione di legge quanto alla condanna pronunziata in relazione al capo H) dell'editto, in riforma dell'assoluzione in primo grado, si tratta di motivi necessariamente assorbiti dalle considerazioni che precedon