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Sentenza — n. 33982/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33982/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33982/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORLEONE MASSIMO nato a PALERMO il 15/03/1961 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FELICETTA MARINELLI

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33982/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.rv 3. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta del 19 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici contratto per la fornitura di energia materiale elettrico e apparecchiature radio legislazione in materia di energia braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORLEONE MASSIMO nato a PALERMO il 15/03/1961 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FELICETTA MARINELLI

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Palermo il 30 gennaio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 21 febbraio 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Massimo Corleone responsabile del reato di furto consumato in danno dell'Enel, fatto accertato il 23 novembre 2012, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, riconosciuta sussistente, dell'aggravante della violenza sulle cose, alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a plurimi motivi, con i quali denunzia violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tramite perizia che era stata chiesta in appello al fine di accertare se vi fosse stata davvero manomissione e, nell'evenienza, se essa avesse comportato effettivamente prelievo irregolare di energia e, ove mai, sino a quale data.

Infatti, delle tre ragioni evidenziate dalla Corte di appello a giustificazione del rigetto (pp. 12-13 della sentenza impugnata), due si stimano non rilevanti (presenza dell'imputato alla verifica e sottoscrizione del verbale senza avere mosso contestazioni) e l'altra (cioè essere stato il contatore prelevato dall'Enel e conservato in appositi contenitori) non è ostativa alla effettuazione di un accertamento tecnico, nulla escludendo che il contatore sia ancora periziabile. 2.2.Si denuncia, poi, la irregolarità dell'accertamento, da cui discenderebbe la inutilizzabilità del relativo esito.

Si sottolinea essere stata la verifica effettuata da un operatore privato unilateralmente, senza la presenza di un pubblico ufficiale e senza garanzia di contraddittorio con l'interessato. Ove si dovesse ritenere essersi trattato di un accertamento di polizia, invece, sarebbe stato totalmente pretermesso quanto prescritto dagli artt. 354 e 357 cod. proc. pen. La conseguenza dell'irregolarità nell'accertamento, erroneamente ricondotta dal Collegio di appello ad una nullità a regime intermedio che si sarebbe sanata (pp. 13-14 della sentenzia impugnata), sarebbe, in realtà, una inutilizzabilità e, come tale, rilevabile di ufficio e non soggetta a sanatoria. ' Non è stata vagliata - si afferma - l'attendibilità del teste privato verificatore.

In ogni caso, l'istruttoria non ha chiarito come, al di là dei constatati segni di danneggiamento, l'energia venisse in concreto sottratta. Non vi è alcuna traccia, nonostante quanto si legge alla p. 15 della sentenza, che la strumentazione impiegata dall'addetto al controllo fosse collaudata e certificata. 2.3. Il capo di imputazione sarebbe generico, non indicando né da quanto la condotta di sottrazione aveva avuto inizio né la quantità di energia sottratta. Avendo l'Enel (come sottolineato nell'atto di appello, pp. 1-2) espressamente comunicato per iscritto, su richiesta di Monteleone, che la condotta illecita era iniziata nel novembre 2007 e si era arrestata al 31 ottobre 2010 (cfr. missiva depositata all'udienza del 21 febbraio 2018), a tale anomalia non è stata fornita dai giudici di merito alcuna spiegazione.

Essendo peraltro emersa tale circostanza a dibattimento e non essendo stato modificato il capo di imputazione, sarebbe stata preclusa alla difesa la possibilità di dimostrare che negli anni in cui risulta all'Enel la sottrazione, l'imputato non abitava l'immobile, essendovi andato a vivere dopo l'ottobre 2010. Si tratta di circostanze già sottolineate - ma, si afferma, invano (pp. 20- 21 della sentenza impugnata) - nell'atto di appello (pp. 1-3). 2.4. L'imputato si duole, poi, del mancato accertamento della prescrizione, da calcolarsi a far data dalla fine della sottrazione, da retrodatarsi, come indicato dall'Enel nella missiva citata, al 31 ottobre 2010, e non già dalla data indicata - si stima, erroneamente - nell'editto. 2.5.

Con il quinto motivo la difesa si lamenta della integrale omissione di ogni motivazione circa l'attendibilità della persona offesa. 2.6. Con l'ulteriore motivo censura travisamento del fatto e motivazione contraddittoria quanto all'affermazione da parte della Corte di merito circa la effettuazione di «successivi e più approfonditi accertamenti svolti in ufficio», che avrebbero convalidato la verifica eseguita in loco (pp. 15-16), successivi accertamenti non meglio specificati e che sono nettamente smentiti dalla più volte richiamata missiva dell'Enel, in cui si legge che l'attività è terminata nell'ottobre del 2010. 2.7.

Si censura anche il mancato rispetto, alla stregua di tutti gli argomenti già svolti, del canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". 2.8. Con l'ultimo motivo si denuncia motivazione illogica ed apparente (pp. 22-25 della sentenza impugnata) quanto alla omissione: del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante; dell'applicazione di una pena base inferiore; del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità; e del riconoscimento del beneficio della non menzione (le relative richieste si rinvengono alle pp. 12-14 dell'atto di appello).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.rv 3. Il P.G. della S.C. nella sua requisitoria scritta del 19 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I1 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. L'impugnazione ricalca, in sostanza, l'atto di appello (infatti, il tema della pretesa irregolarità degli accertamenti, svolto con il secondo e con il sesto motivo, era già stato posto alle pp. 3-5 dell'atto di appello; quello della genericità del capo di accusa, di cui al terzo motivo, già alle pp. 2-3 dell'appello; quello della prescrizione, di cui al quarto motivo, alla pp. 1-2 dell'impugnazione di merito; quello del trattamento sanzionatorio, di cui all'ottavo motivo, alle pp. 12-14), che ha trovato - alle pp. 12-25 della sentenza impugnata - adeguata risposta sotto tutti í profili denunziati con l'impugnazione di merito.

• Il tema della attendibilità del teste - quinto motivo e, in parte, secondo motivo - è stato invece, ma soltanto assai genericamente e, comunque, inammissibilmente, introdotto per la prima volta in appello. Inoltre, occorre evidenziare come, quanto al tema svolto con il primo dei motivi, relativo alla perizia che era stata chiesta in appello (pp. 5-9 dell'impugnazione di merito), la Corte territoriale fornisce alle pp. 12-13 risposta che risulta adeguata, non illogica né incongrua. Ed è appena il caso di rammentare che, come precisato recentemente dalle Sezioni Unite della S.C., la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A. ed altro, Rv. 270936). Inoltre, in relazione all'aspetto, che si assume emergente dalla missiva dell'Enel, prodotta in atti, della data di commissione del reato (oscillandosi tra l'ottobre 2010 ed l'anno 2012), si osserva come i giudici di merito diano atto che i verificatori hanno accertato nel corso del sopralluogo l'attualità dei consumi; inoltre, la fattura prodotta si riferisce a periodo precedente all'ingresso dell'imputato nella casa, come peraltro dichiarato dallo stesso ricorrente alla p. 15 dell'impugnazione.

Il settimo motivo consiste soltanto nella generica lamentazione, non meglio argomentata, che sarebbe stato violato il canone di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio".2.Consegue, in definitiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che risulta, per le ragioni esposte, aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la struttura motivazionale della sentenza impugnata. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte • di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il