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Sentenza — n. 33979/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33979/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33979/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania dell'Il novembre 2016, ha assolto Battaglia Marco, Calogero Salvatore, Gennaro Filippo e Rapisarda Piero in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, ha rideterminato in anni sette di reclusione ed euro ventisettemila ciascuno la pena in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B - detenzione, vendita e cessione di cocaina - in Catania, fino al settembre 2003).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 33979/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che erroneamente la Corte di appello non ha concesso le circostanze at- tenuanti generiche.

Parole chiave

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attenuazione della pena detenzione di stupefacenti tossicodipendenza riduzione della pena pena privativa della libertà commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
La Corte territoriale ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze atte- nuanti generiche e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio richiamando i para- metri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen..
art. 62 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BATTAGLIA MARCO nato a CATANIA il 01/03/1969 CALOGERO SALVATORE nato a CATANIA il 25/09/1982 GENNARO FILIPPO nato a CATANIA il 28/03/1971 RAPISARDA PIERO nato a CATANIA il 17/04/1980 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dr.ssa DELIA CARDIA che ha chiesto il rigetto del ricorso; L

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania dell'Il novembre 2016, ha assolto Battaglia Marco, Calogero Salvatore, Gennaro Filippo e Rapisarda Piero in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, ha rideterminato in anni sette di reclusione ed euro ventisettemila ciascuno la pena in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B - detenzione, vendita e cessione di cocaina - in Catania, fino al settembre 2003).

La Corte di appello ha rilevato che, dal complesso delle attività di intercettazione e dagli appostamenti effettuati dagli agenti operanti, si evinceva con certezza la com- missione di un complesso di operazioni illecite in tema di compravendita di droga poste in essere dai quattro coimputati, spesso all'interno del condominio di via Capo Passero n. 129. La Corte territoriale ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze atte- nuanti generiche e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio richiamando i para- metri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen..

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 2.1. CALOGERO SALVATORE (un motivo di impugnazione). 2.1.1. Vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.. Si censurano l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'en- tità eccessiva della pena irrogata. 2.2. RAPISARDA PIERO (un motivo di impugnazione). 2.2.1. Vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.. Si censurano l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'en- tità eccessiva della pena irrogata, anche in relazione all'entità dell'aumento per la continuazione interna. 2.3.

GENNARO FILIPPO (un motivo di impugnazione). 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.. Si censurano l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'en- tità eccessiva della pena irrogata, anche in relazione all'entità dell'aumento per la continuazione interna. 2.4. BATTAGLIA MARCO (due motivi di impugnazione).2.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che, trattandosi di condanna per un caso di "droga parlata", in mancanza di riscontri oggettivi circa gli elementi di prova raccolti, l'organo giudicante, in base al principio del favor rei, avrebbe dovuto privilegiare la ricostruzione fattuale più fa- vorevole all'imputato e inquadrare le ipotesi criminose contestate nella fattispecie di lieve entità. 2.4.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che erroneamente la Corte di appello non ha concesso le circostanze at- tenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Battaglia è fondato, per cui la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di Calogero Salvatore, Gennaro Filippo e Rapisarda Piero.

2. Il primo motivo di ricorso del Battaglia, con cui tale imputato censura chiede la riqualificazione dei reati ascrittigli nella diversa fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è fondato. Va premesso che in base al costante orientamento di questa Corte, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asser- zioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia sol- tanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100;

Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione cri- tica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322). Più recentemente, si è sottolineato che, in presenza di un atto di appello non inam- missibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche lad- dove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719). 3.1.

Ciò posto sui principi operanti in materia, va rilevato che, a fronte dell'impu- gnazione ampia ed articolata della pronuncia di primo grado, la Corte di appello si è limitata ad affermare che, dal complesso delle attività di intercettazione e da gli ap- postamenti effettuati dagli agenti operanti, si evinceva con certezza la commissione di un complesso di operazioni illecite in tema di compravendita di droga poste in essere dai quattro coimputati, spesso all'interno del condominio di via Capo Passero n. 129, senza fornire nessuno spunto argomentativo, neanche minimo, in tema di qualificazione giuridica dei reati contestati.

In conclusione, nella sentenza impugnata manca qualsiasi disamina della suddetta specifica contestazione formulata con l'atto di appello e riproposta nella presente sede. Peraltro, le varie doglianze non risultano neanche affrontate nella sentenza di primo grado, la quale contiene per lo più una elencazione ragionata delle prove esple- tate, ma priva degli approfondimenti delle tematiche, che sarebbero state prospettate ed approfondite per lo più col successivo atto di appello.

4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Battaglia Marco limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e, per l'effetto estensivo, nei confronti di Calogero Salvatore, Gennaro Filippo e Rapisarda Piero, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, alla stregua di quanto appena riassunto. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Battaglia Marco limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e, per l'effetto estensivo, nei confronti di Calo gero Salvatore, Gennaro Filippo e Rapisarda Piero, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 22 aprile 2021. Il Consigliere e