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Sentenza — n. 33978/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33978/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33978/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Cassino del 13 febbraio 2019, con cui Garbin Alessandro era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, e 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,95/1,70 g/I - in Cassino il 13 febbraio 2015).

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 354 cod. proc. pen, art. 379 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33978/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol esame dell'alito guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida commercio di bevande alcoliche

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Vizio di motivazione con riferimento all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen..
art. 354 cod. proc. pen
Vizio di motivazione in ordine all'art. 354 cod. proc. pen..
art. 379 cod. proc. pen
495 del 2002 e all'art. 379 cod. proc. pen..
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 131 bis cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..Si rileva che doveva essere dichiarata la prescrizione del reato, tenuto conto del decorso del termine massimo di anni cinque.
art. 133 cod. pen
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili rien- tranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..7.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARBIN ALESSANDRO nato a NAPOLI il 08/03/1979 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; t

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Cassino del 13 febbraio 2019, con cui Garbin Alessandro era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di am- menda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, e 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,95/1,70 g/I - in Cassino il 13 febbraio 2015).

2. Il Garbin, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. Si deduce che i verbalizzanti non avevano avvisato il Garbin della facoltà di farsi assistere da un difensore. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 354 cod. proc. pen.. Si osserva che emergeva una discordanza tra gli orari delle misurazioni indicate nel verbale degli accertamenti urgenti eseguiti e gli orari indicati sugli scontrini dell'al- coltest.

La semplice dichiarazione circa il mancato aggiornamento dell'etilometro non poteva cancellare ogni incertezza sulla genuinità della documentazione riguardante l'indagine tossicologica. 2.3. Vizio di motivazione in relazione alla dicitura "volume insufficiente" riportata dal secondo scontrino. Si rileva che la sola formulazione del dato numerico accanto alla dicitura "volume insufficiente" non poteva di per sé sola dimostrare il corretto funzionamento dell'ap- parecchio. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al d.P.R. n. 495 del 2002 e all'art. 379 cod. proc. pen..

Si osserva che non erano state dimostrate la taratura e la revisione dell'apparec- chiatura dell'alcoltest utilizzata. 2.5. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 186, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Si deduce che la sussistenza dell'aggravante era stata acclarata in base a meri elementi indiziari. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 131 bis cod. pen.. Si osserva che la Corte territoriale ha omesso il doveroso giudizio complessivo su tutte le circostanze concrete del caso, dando rilievo esclusivamente al tasso alcole- mico e alla contestata aggravante, in realtà insussistente. 2.7.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen..Si rileva che doveva essere dichiarata la prescrizione del reato, tenuto conto del decorso del termine massimo di anni cinque. 2.8. Con la memoria difensiva il ricorrente reitera le proprie doglianze e insiste nella richiesta dì accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che la Corte di appello ha evidenziato che il teste Mauro Cardillo, assistente capo della Polizia di Stato, aveva dichiarato che era stato rivolto al Garbin l'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del compimento della prova mediante l'etilometro. Si è poi precisato che, dal verbale sottoscritto dall'imputato senza nessuna riserva, emer- geva che l'avviso si riferiva al "compimento dell'atto". Alla luce di tale completa ed esauriente indicazione, va disattesa la prospettazione difensiva secondo cui l'avviso era stato circoscritto alla facoltà di nominare un difen- sore e non era stato esteso anche alla possibilità di farsi assistere dal medesimo a tale specifico atto.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata si è dato atto della sussistenza della divergenza degli orari delle due prove riportati in verbale e negli scontrini dell'etilometro. Tuttavia, si è altresì evidenziato che tale diversità di un'ora costituiva la conseguenza del mancato aggiornamento dell'ora legale nel mac- chinario adoperato. Ne consegue che la suddetta differenza non riveste nessuna conseguenza sull'uti- lizzabilità dei risultati dell'alcoltest.

3. In relazione al terzo motivo di ricorso, secondo l'orientamento consolidato e più recente di questa Corte, il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269978;

Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061; Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779 - in motivazione la Corte ha chiarito che tale principio è evin- cibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 4 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espi- razione è stata effettuata con ridotto volume di aria).

Ne consegue che la mera indicazione di "volume insufficiente", riscontrabile nel caso in esame, è inidonea a invalidare l'esito dell'alcoltest.

4. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, in tema di funzionamento dell'e- tilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg. Esec. C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata;

Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, la dedotta mancata indicazione degli estremi del documento attestante l'avvenuta revisione dell'apparec- chio non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione della parte. Risultava, peraltro, acquisita copia della dichiarazione di conformità per l'eti- lometro, con indicazione dell'esito positivo della verifica periodica eseguita il 4 agosto 2014.

5. In ordine al quinto motivo di ricorso, la sussistenza dell'aggravante ex art. 186, comma 2-bis, C.d.S. è stata adeguatamente motivata, tenuto conto della corretta identificazione dell'imputato, che si trovava alla guida dell'autocarro, come illustrato dai testi di P.G. Gismondi e Cardillo e dagli esiti degli accertamenti da loro eseguiti e delle modalità del sinistro descritte dal Gismondi (auto colpita dal furgone che pro- cedeva a marcia indietro).

6. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabi- lità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'elevato stato di ebbrezza dell'imputato, la cau- sazione dell'incidente, la conseguente fuga evidentemente finalizzata a scongiurare ogni conseguenza pregiudizievole e il verificarsi della vicenda su un tratto autostra- e,../ dale.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili rien- tranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..7. In relazione al settimo motivo di ricorso, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla data dell'emissione della sentenza della Corte di appello il reato non era prescritto. Al riguardo, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per ma- nifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legit- timità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Cíaffoni, Rv. 256463).

8. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro