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Sentenza — n. 33604/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33604/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33604/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1.I1 Tribunale di Sassari, all'esito dell'udienza fissata per la convalida dell'arresto di John Cainero> operato dalla polizia giudiziaria l'11 marzo 2021 nella ritenuta flagranza del reato previsto dall'art. 73, commi 1, 1-bis e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere coltivato in casa due piante di canapa indiana, di altezza l'una di 110 centimetri e l'altra di 130 centimetri, in vaso, oltre a materiale per la coltivazione, e per avere detenuto 190 grammi di foglie di canapa indiana in essiccazione, 115 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana in steli fase di essicazione e 10 grammi di marijuana (infiorescenze già essiccate in un vasetto di vetro), fatti accertati T11 marzo 2021, non ha convalidato l'arresto e non ha applicato misure cautelari all'indagato, di cui ha ordinato la liberazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 17 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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traffico di canapa coltivazione di canapa consumo di canapa fabbricazione di stupefacenti inchiesta per reati di droga infrazione grave alla lstup
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SASSARInel procedimento a carico di: CAINERO jOHN nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 30/09/1994 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI 1A,

RITENUTO IN FATTO

1.I1 Tribunale di Sassari, all'esito dell'udienza fissata per la convalida dell'arresto di John Cainero> operato dalla polizia giudiziaria l'11 marzo 2021 nella ritenuta flagranza del reato previsto dall'art. 73, commi 1, 1-bis e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere coltivato in casa due piante di canapa indiana, di altezza l'una di 110 centimetri e l'altra di 130 centimetri, in vaso, oltre a materiale per la coltivazione, e per avere detenuto 190 grammi di foglie di canapa indiana in essiccazione, 115 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana in steli fase di essicazione e 10 grammi di marijuana (infiorescenze già essiccate in un vasetto di vetro), fatti accertati T11 marzo 2021, non ha convalidato l'arresto e non ha applicato misure cautelari all'indagato, di cui ha ordinato la liberazione.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza- il Pubblico Ministero, che si affida ad un unico, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 380, 381 e 391 cod. proc. pen.). Sintetizzate le vicende precedenti e le ragioni della decisione del giudice, dell'impugnazione), il ricorrente sottopone la stessa a critica, sotto vari profili. In primo luogo, richiamato l'orientamento di legittimità di cui è espressione il precedente di Sez. 3, n. 8422 del 18/02/2018, P.M. in proc. Glory, Rv. 272392-01 («La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego di convalida dell'arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ravvisando la sussistenza di elementi indicatori della finalità di spaccio dalla notevole quantità dello stupefacente, dallo stato di disoccupazione della persona arrestata e dalla mancanza di una versione difensiva alternativa)»), si ritiene che l'uso dei poteri discrezionali da parte della polizia giudiziaria nel caso di specie sia stato ragionevole e che, dunque, il giudice abbia errato nel non convalidare l'arresto, avendo esteso - si ritiene - alla fase della convalida i canoni circa la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, mentre sarebbe stata sufficiente per la convalida una valutazione diretta a stabilire l'esistenza del fumus commissi delicti.

Né, secondo il P.M., si sarebbe dovuto escludere lo stato di flagranza o ritenere, in via anticipata, la lieve entità del fatto, anche in ragione della strumentazione rinvenuta per esercitare un'attività di coltivazione non v\, occasionale, apparendo, con valutazione ex ante, l'iniziativa inquadrabile nei casi di arresto obbligatorio. Inoltre, non sarebbero condivisibili le argomentazioni del giudice circa la destinazione ad uso personale della sostanza rinvenuta, in quanto nel caso di specie l'attività di coltivazione domestica non è stata effettuata con strumenti , rudimentali ed il prodotto rinvenuto non è in quantità esigua, sicché l'attività non può ritenersi ictu ()cui/ inoffensiva.

Si richiama al riguardo il precedente di legittimità secondo cui «Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente» (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-02). Quanto, poi, alla esclusione della finalità della cessione ad altri, il giudice ha valorizzato il mancato rinvenimento di strumenti per la pesatura e per il confezionamento ma ha trascurato il dato ponderale, la cui significatività - complessivi 315 grammi lordi - deporrebbe in senso contrario.

Peraltro, da una verifica tecnica disposta dal P.M. il 15 marzo 2021 risulta che da tale quantità potrebbero ricavarsi circa 60-100 dosi. Ancora: lamenta il ricorrente che il giudice, nell'evidenziare la destinazione all'autoconsumo, si sia spinto in «apprezzamenti arbitrari, in quanto non ancorati ad alcun dato oggettivo» (così alla p. 4 del ricorso): ciò con riferimento all'affermazione che i 190 grammi di foglie di canapa in essicazione siano da considerarsi "materiali di scarto della coltivazione"; ed inoltre, non ha tenuto conto dei diversi gradi di maturazione della marijuana in sequestro.

Avendo l'indagato dichiarato di avere in passato lavorato come manovale e di svolgere oggi lavori saltuari, ad avviso del P.M. non sarebbe «improbabile ritenere che, in ragione del dichiarato stato di indigenza, egli possa avere desinato una parte della sostanza stupefacente prodotta alla cessione» (così alla p. 4 del ricorso).

3. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 17 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.1.1. In primo luogo, la ricostruzione del ricorrente è meramente avversativa rispetto a quella del giudice, in larga parte costruita in fatto e, al di là dell'apparente richiamo alla categoria della violazione di legge (p. 1), non individua specifici vizi di violazione di legge né manifesti errori nella motivazione. 1.2. In ogni caso, il Tribunale ha fatto corretta applicazione, fornendo motivazione adeguata, logica e congrua (che si rinviene alle pp. 1-2 dell'ordinanza), del recente, autorevole insegnamento della S.C., secondo cui «Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi 'indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto» (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624-01; in senso conforme cfr., tra le Sezioni semplici successive, Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786), alla cui ampia e persuasiva motivazione appare opportuno fare rinvio. 1.3. Osserva, infine, il Collegio che il Pubblico Ministero, al fine di argomentare le proprie ragioni, fa riferimento (p.

4) ad una consulenza svolta tre giorni dopo l'ordinanza impugnata, atto che il giudice non poteva avere a disposizione, non essendo stato ancora formato, e ad un - inammissibile - ragionamento meramente ipotetico (p.

4) secondo il quale non sarebbe «improbabile ritenere che, in ragione del dichiarato stato di indigenza, egli possa avere desinato una parte della sostanza stupefacente prodotta alla cessione». 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/06/2021. Il Corialiere estenso