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Sentenza — n. 33603/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic license revocation due to lack of reasoning regarding suspension alternative.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision revoking the defendant's driving license without providing specific reasoning. The defendant argued the penalty violated constitutional principles by failing to distinguish between different offense severities, while the Public Prosecutor requested annulment for lack of motivation. The court ruled the appeal was partially founded because the lower court omitted any justification for choosing revocation over suspension.

Regesto Legislator

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Art. 222, commi 2 e 3-ter del d. Igs. n. 285/1992; The Court of Cassation annuls a criminal judgment regarding the revocation of a driving license when the lower court fails to provide any reasoning or implicit justification for selecting revocation over suspension.

Parole chiave

Generato dall'IA
driving license revocation lack of motivation suspension alternative criminal penalty procedural annulment constitutional review traffic offenses revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Pistoia il 17 ottobre 2018 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Jonny Livi la pena concordata tra il P.M.
Art. 590-bis cod. pen.
e l'imputato, cui si addebita la violazione dell'art. 590-bis cod. pen., per avere causato, guidando un'autovettura, lesioni ad un pedone, fatto commesso il 20 gennaio 2017; il giudice ha anche revocato la patente di guida dell'imputato.
Art. 222, commi 2 e 3-ter, d. Igs. n. 285/1992
Il ricorso pone anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, commi 2 e 3-ter, del d.
Art. 3 Cost.
285, per violazione dell'art. 3 Cost.
Art. 222 cod. strada
Il ricorso pone anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, commi 2 e 3-ter, del d.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Pistoia il 17 ottobre 2018 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 590-bis cod. pen
e l'imputato, cui si addebita la violazione dell'art. 590-bis cod. pen., per avere causato, guidando un'autovettura, lesioni ad un pedone, fatto commesso il 20 gennaio 2017; il giudice ha anche revocato la patente di guida dell'imputato.
art. 3 Cost
285, per violazione dell'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite n. 21369 del 26/09/2019
Sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 20/02/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA su( ricorso proposto da: LIVI JONNY nato a PISTOIA il 05/03/1981 avverso la sentenza del 17/10/2018 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 G.i.p. del Tribunale di Pistoia il 17 ottobre 2018 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Jonny Livi la pena concordata tra il P.M. e l'imputato, cui si addebita la violazione dell'art. 590-bis cod. pen., per avere causato, guidando un'autovettura, lesioni ad un pedone, fatto commesso il 20 gennaio 2017; il giudice ha anche revocato la patente di guida dell'imputato.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con cui denunzia violazione di legge per avere il giudice applicato allo stesso una sanzione che si stima illegale, cioè la revoca della patente di guida. Il ricorso pone anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, commi 2 e 3-ter, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione dell'art. 3 Cost. e dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, che - si assume - non consentono di assimilare in un unico trattamento gravemente sanzionatorio fatti di reato diversi quanto alla gravità delle condotte e dell'evento, e che impongono di graduare la sanzione amministrativa di cui all'art. 222 del codice della strada.

Il ricorrente chiede che la S.C. dichiari rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, commi 2 e 3-ter, d. Igs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'obbligo per il giudice di disporre la revoca della patente di guida e la impossibilità di conseguire una nuova patente prima di cinque anni dalla revoca della patente, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.

3. Il P.G. della S.C. nelle proprie conclusioni scritte, pervenute il 4 maggio 2021, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa motivazione circa la revoca della patente di guida dell'imputato, con trasmissione al G.i.p. del Tribunale di Pistoia per nuovo esame sul punto.

4. La difesa del ricorrente, con memoria del 20 maggio 2021, richiamate la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, in tema di ammissibilità del ricorso di legittimità avverso una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che abbia ad oggetto l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie e quella della Corte costituzionale n. 88 del 20 febbraio 2019, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo esame.5.11 ricorso (depositato il 2 novembre 2018, prima della sentenza della Gode costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019) è fondato e va accolto. 5.1.

La Consulta, infatti, con la richiamata sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

Tale pronunzia consente di ritenere manifestamente infondata la proposizione della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 222 d. Igs. n. 285 del 1992 contenuta nel ricorso, poiché superata dal richiamato intervento. 5.2. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato, in ragione della totale mancanza di motivazione (nemmeno a livello implicito) circa la disposta revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 del codice della strada 6.Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa motivazione circa la scelta della revoca (anzichè della sospensione) della patente di guida dell'imputato, con trasmissione al G.i.p. del Tribunale di Pistoia per nuovo esame sul punto.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui al decreto n. 84/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e dispone la trasmissione al Tribunale di Pistoia per nuovo esame sul punto. Così deciso il 16/06/2021. Il Consigli .r- estensore Il Presidente Dani