Ordinanza — n. 33602/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAFA MARJUS nato il 16/03/1990 avverso la sentenza del 21/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Xhafa Mkus ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 73, comma d.P.R. 309/90 (capo 1) e al reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 (capo 2). Deduce, in particolare, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 181 d.lgs. 42/2004; Ordinanza — n. 33602/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è dedotta in termini del tutto generici e aspecifici che non illustrano affatto le ragioni di diritto che le sorreggono. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHAFA MARJUS nato il 16/03/1990 avverso la sentenza del 21/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Xhafa Mkus ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 73, comma d.P.R. 309/90 (capo 1) e al reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 (capo 2). Deduce, in particolare, l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è dedotta in termini del tutto generici e aspecifici che non illustrano affatto le ragioni di diritto che le sorreggono. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Daniela Dawan L