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Ordinanza — n. 33601/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not matching statutory requirements for plea sentence challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33601/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Brigandì Stellario and Ieni Giovanni inadmissible regarding their plea sentence. The defendants argued for acquittal based on generic legal errors without specific justification. The court ruled that such vague grounds do not satisfy the narrow statutory exceptions permitting appeals against plea sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea sentences are strictly limited to specific statutory grounds; generic allegations of legal error fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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plea sentence appeal inadmissibility grounds generic legal error statutory exceptions criminal procedure code gravi addebiti penali mancata prova di parzialità testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Lamentano, sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRIGANDI' STELLARIO nato a MESSINA il 23/04/1967 IENI GIOVANNI nato a MESSINA il 09/04/1971 avverso la sentenza del 30/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Brigandì Stellario e Ieni Giovanni, imputati di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ricorrono avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gup del Tribunale di Messina. Lamentano, sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è dedotta in termini del tutto generici e aspecifici che non illustrano affatto le ragioni di diritto che le sorreggono. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2