Sentenza — n. 33593/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro che ha riconosciuto Curreli Lorenzo colpevole dei reati di cui agli artt. 589, comma 1, cod. pen. (capo A) e 367, 61 n. 2, cod. pen. (capo B), condannandolo altresì al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle costituite parti civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 367 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 589 cod. pen, art. 495 cod. proc. pen, art. 507 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il sesto motivo, si deduce inosservanza dell'art. 495 cod. proc. pen. per la revoca del teste Nanni nonché illegittimità dell'ordinanza del 07/11/2016 del Tribunale di Nuoro. Con l'atto di appello, la difesa aveva impugnato detta ordinanza nella parte relativa al rigetto della richiesta di escussione del teste Nanni Gino. Con tale ordinanza, il giudice aveva dichiarato decaduta la prova per rinuncia tacita. Il Nanni era proprietario dell'immobile concesso in locazione al Curreli soltanto tre settimane prima dei fatti per cui è processo. La rinuncia tacita non esiste nel nostro ordinamento processuale e, comunque, la stessa non venne mai accettata dalle altre parti processuali né venne formalmente revocata dal giudice di primo grado.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURRELI LORENZO nato a FONNI il 19/08/1960 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro che ha riconosciuto Curreli Lorenzo colpevole dei reati di cui agli artt. 589, comma 1, cod. pen. (capo A) e 367, 61 n. 2, cod. pen. (capo B), condannandolo altresì al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle costituite parti civili.
2. Quanto al delitto di cui al capo A), egli è stato ritenuto responsabile di avere cagionato la morte di Manuel Mereu per colpa, consistita nel non aver adottato le opportune cautele nel custodire gli animali nel podere in suo uso e, in particolare, nel non aver predisposto una recinzione di altezza sufficiente ad impedire lo sconfinamento degli stessi. Da ciò conseguiva la fuga di almeno di un cavallo che, una volta recatosi sulla pubblica via, impattava con il motociclo guidato dal Mereu il quale decedeva immediatamente. Quanto al delitto di cui al capo B), l'imputato è stato ritenuto responsabile di avere, con denuncia presentata ai Carabinieri di Orosei, affermato falsamente di avere subito ad opera di ignoti un incendio in parte del confine del proprio podere, previa simulazione delle tracce dell'incendio stesso, al fine di ricondurre la fuga del cavallo di cui al capo A) a causa indipendente dal suo agire.
Fatto aggravato perché commesso per occultare il delitto di cui al capo A) o, comunque, per conseguire per se medesimo l'impunità dello stesso (in Orisei il 16/10/2011).
3. In particolare, il maresciallo dei Carabinieri, Oggianu Federico, intervenuto sul luogo del sinistro, appreso dal veterinario che il cavallo era di proprietà del Curreli, lo aveva tempestivamente contattato per telefono ma l'uomo si era presentato in loco dopo un arco di tempo abbastanza rilevante. Recatosi, durante la notte, nel terreno di Curreli, perché il prevenuto aveva indicato, quale causa della fuoriuscita del cavallo dalla recinzione, "un danneggiamento accaduto nel suo terreno", il maresciallo aveva avvertito un forte odore di sterpaglie bruciate " a breve", notando come la recinzione interessata dal fatto oggetto di denuncia fosse abbastanza bassa; la mattina successiva aveva scorto dei pezzi e delle stecche di legno di colore molto chiaro poste proprio nella zona interessata dall'incendio, oltre a rami e sterpaglie.
Il teste aveva altresì dichiarato di essere venuto a sapere, dalla vedetta di turno la notte del sinistro, che non era stato rilevato alcun segno di fumo proveniente dalla zona del terreno; e nessun fumo era stato notato dalla visione delle registrazioni delle telecamere del Supermarket di zona dagli automobilisti che avevano percorso quel tratto di strada, nonostante il buio pesto e il cielo chiaro. Ha poi precisato che, a sinistra dell'accesso, aveva riscontrato una zona attinta dal fuoco, confinante per una parte soltanto con il terreno adiacente; in particolare, gli era sembrato che l'incendio fosse stato fermato per essere le fiamme terminate nei pressi della zona di confine ma che, tuttavia, in quel punto, non vi era alcuna traccia di animale né di zoccoli sulle ceneri.
Dai sopralluoghi operati era emerso che l'abbruciamento si era già spento, per la mancanza di qualcosa che lo alimentasse. Dal compendio probatorio, costituito anche da diverse testimonianze, risultava inequivoca la circostanza dell'abituale sconfinamento dei cavalli dell'imputato.
4. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato articolando sette motivi: 4.1. I primi tre motivi afferiscono alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 367 cod. pen., sotto il profilo della violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, che si lamenta essere apparente per l'uso di illazioni e congetture. Dai tabulati telefonici del Curreli si sarebbe potuto agevolmente rilevare come l'asserita chiamata del maresciallo Oggianu all'utenza telefonica del primo non via sia stata. La conclusione della Corte territoriale per la quale il Curreli aveva evidentemente la disponibilità di un'altra utenza cellulare è del tutto fantasiosa.
Sul punto, il giudice di appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, con la citazione del maresciallo Oggianu e della signora Gallus. Le affermazioni, contenute nell'impugnata sentenza, concernenti il ritardo con cui l'imputato si presentò sul luogo del sinistro, non corrispondono al vero, non essendosi tenuto conto della ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni dei testimoni a difesa da cui emerge il travisamento del fatto in ordine all'orario dell'incidente, avvenuto non alle ore 23 ma almeno alle 23:20. Il terzo motivo, in particolare, propone un confronto tra gli elementi indiziari presi in considerazione dai giudici di merito per escluderne la precisione e la concordanza. 4.2.
Il quarto e il quinto motivo afferiscono al contestato reato di cui all'art. 589 cod. pen., il primo, sotto il duplice profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 43 e 589 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen.; il secondo, con riguardo all'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 41, 132, 133, 185, 589 cod. pen.; 2043 e 2059 cod. civ., 220, 538 e 539 cod. proc. pen., anche con riguardo alla mancata predisposizione di una perizia volta a verificare l'eventuale concorso di colpa della vittima.
Si lamenta, altresì, contraddittorietà e manifesta illogicità del contenuto degli atti processuali. I rilievi di polizia giudiziaria sono incompatibili con la velocità prescritta dal codice della strada in quelle condizioni di tempo e di luogo. La Corte territoriale non ha tenuto conto di una serie di circostanze tali da condurre ad ipotizzare che la vittima procedesse ad una velocità eccessiva, superiore al limite imposto per quella strada, priva di illuminazione, di notte. Sul punto, anche per valutare l'eventuale sussistenza di un concorso di colpa, sul giudice gravava l'obbligo di disporre una perizia, come richiesto dalla difesa. 4.3.
Con il sesto motivo, si deduce inosservanza dell'art. 495 cod. proc. pen. per la revoca del teste Nanni nonché illegittimità dell'ordinanza del 07/11/2016 del Tribunale di Nuoro. Con l'atto di appello, la difesa aveva impugnato detta ordinanza nella parte relativa al rigetto della richiesta di escussione del teste Nanni Gino. Con tale ordinanza, il giudice aveva dichiarato decaduta la prova per rinuncia tacita. Il Nanni era proprietario dell'immobile concesso in locazione al Curreli soltanto tre settimane prima dei fatti per cui è processo. La rinuncia tacita non esiste nel nostro ordinamento processuale e, comunque, la stessa non venne mai accettata dalle altre parti processuali né venne formalmente revocata dal giudice di primo grado.
Il giudice, peraltro, nell'emettere la citata ordinanza con cui affermava la decadenza della prova, rinviava l'udienza ad altra data per assumere, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la testimonianza di tale Cosseddu: la citazione del Nanni non avrebbe, dunque, comportato alcun ingiusto prolungamento del processo. 4.4. Con il settimo motivo, infine, si chiede di dichiarare l'estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione degli stessi.
5. Il difensore dell'imputato ha inoltrato una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
6. Le parti civili Mereu Giuseppe e Chessa Grazia hanno depositato conclusioni e note spese; parimenti si dica per le parti civili Mereu Costantino e Mereu Simone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Oltre ad essere manifestamente infondato, esso si risolve in censure meramente assertive e articolate in fatto e, pertanto, non proponibili in sede di legittimità poiché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice e delle ragioni del decísum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propVia valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla valutazione delle prove ma di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430). Non può, quindi, costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie ed esula dai poteri della Corte di legittimità quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, qualora, come nel caso di specie, ci si trovi di fronte di un compiuto esame - operato dai giudici del merito - esteso a tutte le risultanze processuali e fornendo risposta a tutte le contestazioni difensive.
3. Ciò premesso, quanto ai primi due motivi, la motivazione della sentenza impugnata si appalesa del tutto congrua e logica laddove ha sostenuto che, se pure dai tabulati telefonici non emerga la telefonata del maresciallo Oggiano al Curreli, ciò non significa che il primo avesse mentito o serbasse un ricordo errato: alla stessa stregua, allora, osserva la Corte territoriale, avrebbe mentito anche il teste a difesa Dessena che, all'udienza del 21/07/2016, riferiva che Gallus Patrizia aveva ripetutamente cercato di mettersi in contatto telefonico con l'imputato, per avvertirlo che vi era stato un incidente stradale in cui erano rimasti coinvolti i suoi cavalli, senza riuscirvi, invitandolo a provvedere lui (Dessena) all'incombente.
La circostanza, evidenziata nella sentenza impugnata, per la quale anche le anzidette telefonate della Gallus dirette all'utenza dell'imputato non risultano dai tabulati, ha indotto giudice, con ragionamento conseguenziale e logico, incensurabile perciò in questa sede, ad ipotizzare che il Curreli disponesse di un'altra utenza cellulare della quale non risultano acquisiti i tabulati. L'elemento, tuttavia, così come quello relativo all'ora precisa in cui è avvenuto l'incidente, non rileva, precisa la Corte territoriale, a fronte del considerevole lasso di tempo, pari a circa due ore, intercorso tra il momento in cui l'imputato è stato messo a conoscenza dei fatti che lo riguardavano e il suo arrivo sul luogo del sinistro: un lasso temporale che l'imputato non ha giustificato e che motivatamente i Giudici di merito hanno ritenuto sufficiente per appiccare e spegnere il fuoco.
La sentenza impugnata, considerate le dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e della difesa, di cui dà dettagliatamente conto, è pervenuta, con un ragionamento logico che si sottrae a qualunque censura prospettabile in questa sede, alla conclusione che il fuoco era stato appiccato dopo l'incidente. La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con la citazione del maresciallo Oggianu e della signora Gallus, non è stata devoluta con l'atto di appello ed è, quindi, inammissibile. 3.1. Parimenti inammissibile, per le ragioni più sopra espresse, il terzo motivo che invoca un vaglio di questa Corte di legittimità sul proposto confronto tra gli asseriti elementi indiziari al fine di escluderne precisione e concordanza.
4. Manifestamente infondati sono anche il quarto e il quinto motivo, relativi ad un asserito concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente e per il quale, già con l'atto di appello, l'imputato aveva censurato la mancata nomina di un perito al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro chiedendo sul punto alla Corte di merito la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale non ha accolto la relativa richiesta perché ha reputato la perizia non necessaria ai fini della decisione, trattandosi di un accertamento che non avrebbe avuto alcun rilievo al fine di escludere la responsabilità dell'imputato giacché ove anche si fosse accertato che «il Mereu avesse proceduto a velocità non prudenziale, secondo le regole dettate dall'art. 41 c.p., la sua condotta non sarebbe stata da sola sufficiente a determinare l'evento».
Osserva poi il Giudice di appello che, nell'area ove si è verificato l'incidente, non era operante il limite di velocità di 30 km/h - vigendo, pertanto, quello di 90 km/h per le strade extraurbane -, per due ordini di ragioni: il segnale con l'indicazione del limite di velocità non era dotato delle necessarie luci rosse di segnalazione anche in ora notturna; la mancata reiterazione del segnale stradale dopo le intersezioni con altre strade poste prima del luogo del sinistro, atteso che i segnali devono essere ripetuti dopo ogni intersezione per tutto il tratto stradale interessato.
La causa del sinistro è, dunque, da rinvenirsi nell'improvvisa comparsa sulla strada del cavallo. La Corte territoriale ha così formulato, nei termini appena richiamati, una valutazione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, con ciò correttamente disattendendo la richiesta di rinnovazione, perché ritenuta superflua ai fini del decidere. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, invero, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).
5. Anche il sesto motivo è destituito di fondamento. La sentenza impugnata ricorda che all'udienza del 24/09/2015, il Tribunale aveva disposto la citazione di cinque testi della difesa; all'udienza successiva, escussi quattro testi della difesa, il giudice rinviava all'udienza del 12/09/2016 "per l'audizione di tutti i rimanenti testi della difesa"; in tale udienza, la difesa citava due testimoni, senza nulla dire degli altri (tra i quali il richiamato Nanni Gino) e il Tribunale rinviava al 07/11/2016 per "produzioni documentali, per eventuali richieste istruttorie e per eventuale discussione".
A detta ultima udienza del 07/11/2016, il difensore chiedeva l'escussione del teste Nanni, già indicato nella propria lista, sostenendo di non avervi rinunciato. Il Tribunale rigettava la richiesta assumendo che vi era stata rinuncia implicita. La decisione di conferma della Corte di appello, investita sul punto con specifico motivo, è corretta e conforme al principio più volte espresso da questa Suprema Corte a mente del quale la mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determini la decadenza della prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 20851 del 11/03/2015, Zambelli, Rv. 263774;
Sez. 3, n. 20267 del 08/04/2014, Acerbis, Rv. 259668). In conclusione, l'ordinanza di rigetto alla richiesta di assunzione della testimonianza di Nanni Gino si palesa legittima, in considerazione del fatto che il processo risultava già più volte rinviato, senza che il difensore, pur potendolo, si fosse opposto alla riduzione della lista avendo egli citato solo i quattro menzionati testimoni.
6. La manifesta infondatezza dei motivi che precedono rende irrilevante lo spirare della prescrizione, qualora questa sia maturata dopo la pronunzia della sentenza impugnata (come avvenuto nel caso di specie). Invero, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare i fatti estintivi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. eventualmente configurabili, ivi compresa la prescrizione sopravvenuta dopo la pronunzia impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).
7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato, inoltre, deve essere condannato 'alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Mereu Costantino e Mereu Simone che sono liquidate in complessivi euro 3.600,00 e per Mereu Giuseppe in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Deve, altresì, essere condannato alla rifusione deJle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Chessa Grazia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Sassari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Mereu Costantino e Mereu Simone che liquida in complessivi euro 3.600,00 e per Mereu Giuseppe in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge; lo condanna, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Chessa Grazia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Sassari con separato decreto di pagamento ai sensi degli a