Sentenza — n. 33592/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE CANIO nato a PICERNO il 26/10/1944 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo j2 1:er")..c. udito il difenso REITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti nei confronti di Pace Canio, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 cod. proc. pen, art. 181 cod. proc. pen, artt. 356 cod. proc. pen, art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 33592/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò detto - premesso che, come si legge nella sentenza impugnata, l'assunzione della prova alcolimetrica rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen., trattandosi di atto urgente e indifferibile della polizia giudiziaria e non del pubblico ministero al cui operato si riferisce, invece, la disciplina di cui all'art.360 cod. proc. pen. - deve ricordarsi che, con riguardo al termine per la deducibilità della nullità a regime intermedio conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE CANIO nato a PICERNO il 26/10/1944 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo j2 1:er")..c. udito il difenso REITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti nei confronti di Pace Canio, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente.
2. L'operante Maneo, intervenuto alle ore 20 del 13/11/2015, in Portacomaro, per un tamponamento tra due veicoli, uno dei quali (quello tamponante) condotto dall'imputato, ha dichiarato che il Pace è stato sottoposto ad alcoltest, con tre prove che diedero rispettivamente i valori di 2,02 g/I, 2,04 g/I, 190 O. In particolare, la teste Vitale (conducente del veicolo tamponato) ha riferito di essere stata urtata dalla vettura condotta dal Pace; che, quando l'imputato uscì dall'abitacolo, venne raggiunta da un fortissimo odore di vino; che l'uomo era visibilmente ubriaco e malfermo sulle gambe. Ha poi aggiunto che il Pace, prima ancora di constatare i danni, si allontanava di pochi metri e si metteva ad urinare in un cortile vicino. Lo stesso teste della difesa Girola, pur avendo detto di non aver visto l'imputato bere durante la giornata, ha dichiarato che, qualche giorno dopo il fatto, questi gli aveva detto di aver avuto un incidente e di avere bevuto.
3. Avverso la prefata sentenza interpone ricorso il difensore dell'imputato, articolando sei motivi, con cui rispettivamente deduce: 3.1. Violazione di norme previste a pena di nullità/inutilizzabilità in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. Gli accertamenti alcolimetrici costituiscono accertamenti tecnici irripetibili, rientranti nell'ambito di cui all'art. 360 cod. proc. pen. A ciò si aggiunga che i Carabinieri di Asti non hanno avvertito l'indagato della sua possibilità di nominare e di farsi assistere da difensore di fiducia, oltre che da un consulente di parte.
L'omessa notifica dell'avviso al difensore rientra nella previsione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non in quella dell'art. 181 cod. proc. pen.; 3.2. Inosservanza degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. All'imputato non è stato dato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., così derivandone la nullità di tutti gli atti successivi. Si tratta di nullità rilevabile sino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. L'eccezione difensiva sul punto è stata formulata nel corso del dibattimento di talché essa, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, è tempestiva.
La nullità conseguente al mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non è relativa, ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., considerato che, l'imputato, privo di. conoscenze tecniche, non poteva eccepirla né prima dell'accertamento né immediatamente dopo; 3.3 Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova. Il teste Girola, presso il quale l'imputato aveva lavorato sino a pochi minuti prima del fatto, ha dichiarato che l'uomo non aveva consumato alcolici per tutto il pomeriggio e che si era allontanato dal luogo di lavoro intorno alle 20 senza aver bevuto sostanze alcoliche.
L'imputato fu sottoposto a tre prove alcolimetriche; tra la seconda e la terza il tasso alcolemico era diminuito. Applicando i criteri della c.d. curva di Widmark, deve assumersi che l'ingestione di alcool sia avvenuta intorno alle 20.36, successivamente, quindi, alla verificazione del sinistro (avvenuto intorno alle 20.00) e nell'attesa dell'intervento dei Carabinieri. La circostanza che il Brig. Maneo abbia rilevato elementi sintomatici dell'assunzione di alcolici, da parte del Pace, a nulla rileva, atteso che il suo intervento risulta successivo a tale assunzione.
Né può attribuirsi attendibilità alla teste Viale Laura, certamente interessata ad attribuire all'imputato la responsabilità del sinistro al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla compagnia Assicuratrice di costui; 3.4. Il motivo si riporta integralmente al secondo. 3.5. Violazione e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Il fatto era particolarmente tenue, anche considerato che il sinistro era stato causato dal veicolo antagonista e non ha comportato conseguenze dannose e/o lesive. 3.6. Violazione e/o erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e mancanza di motivazione sul punto.
La Corte di appello ha escluso, pur sussistendone i presupposti, il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata senza esprimere una vera motivazione. La pena detentiva è stata irrogata nei limiti minimi edittali o, quantomeno, in misura prossima a tali limiti. Sulla richiesta sostituzione della pena detentiva con quella di cui all'art. 53 L. 689/81 nulla ha osservato la Corte territoriale; altrettanto è a dirsi con riguardo alla revoca della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure ivi articolate reiterano, infatti, gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha fornito adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo .considerato e di cui Don ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare presunte ma inesistenti violazioni di legge. Deve, invero, ricordarsi che è inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato, come nel caso in esame, su motivi che ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso il provvedimento oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568;
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
3. Ciò detto - premesso che, come si legge nella sentenza impugnata, l'assunzione della prova alcolimetrica rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen., trattandosi di atto urgente e indifferibile della polizia giudiziaria e non del pubblico ministero al cui operato si riferisce, invece, la disciplina di cui all'art.360 cod. proc. pen. - deve ricordarsi che, con riguardo al termine per la deducibilità della nullità a regime intermedio conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez.
U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023) hanno, invero, stabilito che detta nullità può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con riguardo all'eccezione concernente il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., rileva che, dalla lettura dei verbali di udienza, risulta che la stessa non fu sollevata né in sede di questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen. né in sede di discussione (dandosi, peraltro, atto, nel, verbale d'udienza del 10/07/2017, dell'utilizzazione per la decisione di tutti gli atti inseriti nel fascicolo ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., atteso l'accordo delle parti).
Correttamente, pertanto, ha osservato che l'eccepita nullità è ormai sanata. Il primo, il secondo e il quarto motivo sono, dunque, manifestamente infondati.
4. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato, attiene a profili di merito, non deducibili in questa sede giacché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. È, invero, preclusa alla Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Nel caso di specie, la motivazione si appalesa del tutto congrua. Vi si legge, in particolare, che non trova giustificazione (né l'imputato ne ha fornito alcuna nel corso del proprio interrogatorio), se non nello stato di elevata ubriachezza in cui versava, la reazione dell'uomo il quale, secondo la testimonianza resa dalla Viale, una volta sceso dall'auto, senza neppure constatare i danni patiti dalla propria autovettura ed accertarsi che la persona da lui tamponata non si fosse fatta male, si allontanava momentaneamente per espletare un bisogno fisiologico senza curarsi di chiamare le Forze dell'Ordine, interpellate invece dalla Viale alla quale l'uomo era subito apparso instabile sulle gambe ed ubriaco.
Quanto al teste Girola Francesco, la Corte territoriale ricorda come questi abbia reso una dichiarazione contenente elementi che si saldano in modo coerente con l'ipotesi di accusa avendo egli dichiarato che, il giorno dopo l'incidente, l'imputato, recatosi da lui, gli aveva riferito dell'incidente e di come avesse bevuto quanto portava con sé in macchina. Del resto, continua la sentenza impugnata, lo stesso imputato aveva reso una dichiarazione simile quando aveva affermato che, vista la temperatura molto fredda, aveva bevuto all'incirca un bicchiere e mezzo della bottiglia di grappa che aveva con sé sull'auto, prima che arrivasse la pattuglia dei Carabinieri.
Se così fosse stato, non vi era ragione, sostiene la Corte del merito, a che l'imputato, prima di essere sottoposto all'alcoltest, non dichiarasse ai Carabinieri di aver ingerito bevande alcoliche dopo l'incidente. Né può essere qui invocata la teoria, sostenuta da alcuni autori (e da alcuni studi tossicologici), in base alla quale occorrerebbe tenere conto della c.d. formula di Widmark: una formula tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione.
Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito; nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, soprattutto perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso.
In secondo luogo, va evidenziato che nel nostro sistema penale non vi é spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, allorquando vengano rilevate sul conducente le manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool e la dipendenza di quest'ultimo dall'assunzione di bevande alcoliche venga confermata, sul piano della convergenza indiziaria, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici. In terzo luogo, neppure si versa, nella specie, nel campo della cosiddetta prova scientifica, tanto più che il richiamo alla c.d. curva di Widmark é stato 'introdotto come mero argomento difensivo generico perché sostenuto da mere asserzioni del tutto sfornite di specifici ed oggettivi elementi, scientifici e/o fattuali.
E ciò a fronte della molteplicità di elementi dai quali è stata desunta la condizione di ebbrezza dell'imputato e che concorrono, unitamente alle misurazioni strumentali, all'accertamento probatorio del reato.
5. Quanto all'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., 'non risulta che la relativa questione sia stata devoluta con l'atto di appello. Deve, peraltro, darsi atto che nella motivazione offerta dalla sentenza impugnata, con riguardo alla conferma del trattamento sanzionatorio, per quel che riguarda il quantum di pena e per quanto concerne il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., la Corte territoriale ha formulato una valutazione di gravità del fatto - desumibile, in particolare, dal rilievo che l'imputato viaggiasse con una bottiglia di grappa in auto (bevanda intuitivamente destinata ad essere assunta durante la conduzione del mezzo) e che si fosse messo alla guida in condizioni di inidoneità in un orario di ancora elevato traffico - tale da implicitamente escluderne la asserita tenuità.
6. Deve essere parimenti disatteso il sesto motivo di ricorso. L'espressa valutazione di "gravità" del fatto costituisce adeguata motivazione a fondamento del diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Sulla richiesta sostituzione della pena detentiva con quella di cui all'art. 53 L. 689/81, diversamente da quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale ha osservato che «nulla è dato sapere corca le condizioni patrimoniali dell'imputato al fine di potere formulare la prognosi di cui all'art. 58 L. 24/11/1981 n. 689». Quanto alla censura sulla revoca della patente di guida, esattamente la sentenza impugnata ricorda come la stessa sia imposta dalla disposizione di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell