Sentenza — n. 33119/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARamunni Stefano ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 99, comma 1, d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché di rigetto dell'istanza di ammissione al predetto patrocinio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 122 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33119/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice ha attribuito al difensore la qualità di ricorrente in proprio e dunque ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo ad una materia, come quella del diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, nella quale unico legittimato è l'istante. Il difensore aveva infatti agito nell'interesse del proprio cliente, Ramunni Stefano, e dunque il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 non era stato affatto proposto in proprio dal difensore.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAMUNNI STEFANO nato a CASTELLANA GROTTE il 26/12/1963 avverso l'ordinanza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Ramunni Stefano ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 99, comma 1, d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché di rigetto dell'istanza di ammissione al predetto patrocinio.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice ha attribuito al difensore la qualità di ricorrente in proprio e dunque ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo ad una materia, come quella del diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, nella quale unico legittimato è l'istante. Il difensore aveva infatti agito nell'interesse del proprio cliente, Ramunni Stefano, e dunque il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002 non era stato affatto proposto in proprio dal difensore.
Contraddittoriamente d'altronde il giudice a quo ha rilevato l'assenza di una procura speciale, in quanto se davvero il difensore avesse agito in proprio è evidente come non sarebbe stata necessaria alcuna procura speciale da parte del Ramunni. 2.1. Altresì erroneo è l'asserto formulato dal giudice a quo secondo cui, ove si fosse ritenuto che il difensore avesse proposto il ricorso nell'interesse del Ramunni, l'impugnazione sarebbe stata comunque inammissibile per difetto di procura speciale. La giurisprudenza si è infatti espressa nel senso che non occorre, ai fini della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, alcuna procura speciale ad hoc, in aggiunta al mandato defensionale rilasciato al difensore dal diretto interessato.
Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria depositata il 22/9/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento dell'impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge infatti che il difensore, nell'atto sottoposto alla cognizione del giudice a quo, esplicitamente dichiarò di agire quale difensore di Ramunno Stefano, con ciò rendendo inequivocabile che l'avv. Carla Montarolo non agiva in proprio ma in nome e per conto del Ramunno. Non si comprende pertanto sulla base di quali elementi il giudice a quo abbia ritenuto il contrario, tanto più che dalla motivazione del provvedimento in esame si desume che il difensore aveva prodotto il decreto disponente il giudizio emesso nell'ambito del procedimento principale, da cui risultava la qualità di difensore di fiducia del Ramunni rivestita dall'avvocato Montarolo.
2. Anche il secondo motivo è fondato, poiché non occorre il rilascio al difensore di alcuna procura speciale, ex art. 122 cod. proc. pen., per proporre il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002, essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore ( Cass., Sez. 4 n. 48793 del 09/10/2019, Rv. 277420 — 01), Nel caso di specie, come appena rilevato, il mandato defensionale era stato regolarmente rilasciato dal Ramunni all'avvocato Montarolo, nell'ambito del procedimento principale, secondo quanto si desume dall'apparato argomentativo nel provvedimento impugnato. Erroneamente, pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal giudice a quo, ragion per cui si impone, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Siena. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Siena. Co