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Sentenza — n. 32980/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32980/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32980/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUDRI REDOUANE nato il 05/01/1978 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di LUCCAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto P. MASTROBERARDINO, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha rigettato l'istanza con la quale era stata richiesta, nell'interesse di TUIJRI Redouane, la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, c. 2, cod. proc. pen., ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 542/2019 alla pena di euro 3375,00 di multa e revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., sul rilievo che non risultavano documentate le ragioni del mancato ricevimento incolpevole dell'avviso e della successiva raccomandata nel domicilio eletto.

Regesto Legislator

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art. 590-bis cod. pen, art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32980/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice del merito ha fondato la propria decisione sull'assunto che il richiedente non avesse documentato le ragioni del mancato rinvenimento incolpevole del plico dell'avviso e della successiva raccomandata presso il domicilio eletto.

Parole chiave

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revoca del brevetto revoca della licenza condurre documenti mancanti revoca dell'annullamento notificazione viziata restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 590-bis cod. pen
542/2019 alla pena di euro 3375,00 di multa e revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., sul rilievo che non risultavano documentate le ragioni del mancato ricevimento incolpevole dell'avviso e della successiva raccomandata nel domicilio eletto.
art. 175 cod. proc. pen
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha rigettato l'istanza con la quale era stata richiesta, nell'interesse di TUIJRI Redouane, la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, c.
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Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUDRI REDOUANE nato il 05/01/1978 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di LUCCAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto P. MASTROBERARDINO, con le quali si è chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha rigettato l'istanza con la quale era stata richiesta, nell'interesse di TUIJRI Redouane, la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, c. 2, cod. proc. pen., ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 542/2019 alla pena di euro 3375,00 di multa e revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., sul rilievo che non risultavano documentate le ragioni del mancato ricevimento incolpevole dell'avviso e della successiva raccomandata nel domicilio eletto.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il TUIJRI, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con il quale si è dedotta violazione e/o errata applicazione dell'art. 175, c. 2, c.p.p. La difesa ha rilevato, in particolare, che la richiesta di restituzione nel termine era stata motivata alla stregua del fatto che il condannato non aveva avuto notizia della condanna se non quando aveva ricevuto l'ordinanza prefettizia; che la notifica del decreto penale era stata perfezionata per compiuta giacenza; e che il TAIJRI non aveva rinvenuto nella buca delle lettere l'avviso e neppure la raccomandata dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, non potendo il ricorrente fornire in altro modo la prova delle ragioni sottese alla mancata conoscenza effettiva del provvedimento penale a suo carico.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto P. MASTROBERARDINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. Il giudice del merito ha fondato la propria decisione sull'assunto che il richiedente non avesse documentato le ragioni del mancato rinvenimento incolpevole del plico dell'avviso e della successiva raccomandata presso il domicilio eletto.

3. Il motivo è fondato.In linea generale, questa Corte ha già chiarito che, sul piano del riparto - tra istante e giudice - degli oneri probatori relativi alla dimostrazione della mancata effettiva conoscenza del provvedimento, sussiste continuità normativa tra la disciplina introdotta nel 2005 e quella vigente (cfr., in motivazione, sez. 5*n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Rv. 265677), quanto al contenuto dell'onere di allegazione da parte dell'istante e al correlato dovere di verifica da parte del giudice dell'esecuzione, essendosi pure ritenuto che il secondo non sussiste indiscriminatamente, «... ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario» (cfr. sez. 5, n. 25406 del 15/2/2013, Levacovic, Rv. 256316; sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng e altro, Rv. 255916; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657).

Inoltre, è stato precisato, che - in tema di restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale - grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (cfr. sez. 6 n. 18084 del 21/3/2018, Yaqini, Rv. 272922, in cui la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo) e che - nel caso in cui tale momento non sia chiaramente riscontrabile sulla scorta degli atti - è compito del giudice verificare la tempestività della richiesta, accertando, nell'esercizio dei poteri istruttori che gli competono, l'eventuale diverso momento, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (cfr. sez. 1 n. 57646 del 29/9/2017, Mangiapia, Rv. 271912).

4. Nel caso in esame, rilevato che il giudice non ha neppure prospettato una violazione dell'onere di allegazione circa il momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento (cfr., su tale verifica, sez. 1, n. 57646 del 29/9/2017, Mangiapia, Rv. 271912, in cui si è ribadito essere compito del giudice verificare la tempestività della richiesta, accertando, nell'esercizio dei poteri istruttori che gli competono, l'eventuale diverso momento, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento), deve rilevarsi, con specifico riferimento al motivo di ricorso, che il provvedimento di rigetto è del tutto silente quanto alla allegata circostanza del mancato invio dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale.

5. Pertanto, impregiudicata restando ogni valutazione in ordine alla ammissibilità e fondatezza dell'istanza, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al medesimo giudice perché svolga il preliminare controllo omesso in sede di primo esame e, in caso di positivo riscontro, proceda al riesame dell'istanza.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al GIP presso il Tribunale di Lucca. Deciso il 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco DEPOSITATOIN CA CELLERIA / ..`-''' , •---- \ o , oggi, i FUNZ NARIO 91iDI2IARI ---5 / , ' ,,:3 ."- \