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Sentenza — n. 32979/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32979/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32979/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSA LUCIANO nato a TARANTO il 06/06/1976 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, con le quali si è chiesto che la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso con ogni conseguente pronuncia. Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato il 21 aprile 2021, il difensore di MASSA Luciano ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 7415 depositata il 25 febbraio 2021, con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi e carenza di interesse, il ricorso proposto dal MASSA avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lodi aveva applicato al predetto una pena su richiesta, in relazione a più reati in continuazione previsti dagli artt. 2 e 8, d.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32979/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente fonda censure relativamente alla vicenda processuale oggetto della sentenza impugnata che attengono interamente alla valutazione operata in sede di legittimità. Secondo il diritto vivente, in caso di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (cfr. sez.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario riesame dell'entità pena diritti del contribuente arretrati d'imposta differimento dell'imposizione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSA LUCIANO nato a TARANTO il 06/06/1976 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, con le quali si è chiesto che la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso con ogni conseguente pronuncia. Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato il 21 aprile 2021, il difensore di MASSA Luciano ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 7415 depositata il 25 febbraio 2021, con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi e carenza di interesse, il ricorso proposto dal MASSA avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lodi aveva applicato al predetto una pena su richiesta, in relazione a più reati in continuazione previsti dagli artt. 2 e 8, d.

Igs. n. 74/2000 2. A sostegno del ricorso, la parte ha ritenuto sussistere, nella suddetta pronuncia, ben due errori di fatto, uno inerente alla affermazione secondo cui la riduzione per il rito speciale, al quale l'imputato non avrebbe dovuto accedere, non riguardava l'illegalità della pena, come dedotto in ricorso, ma le condizioni di accesso al rito. Sotto tale profilo, il ricorrente assume che solo un errore percettivo potrebbe avere indotto la Corte di cassazione a tale conclusione aberrante. L'altro riguarderebbe, invece, la affermazione secondo cui l'estinzione dei debiti tributari non costituisce presupposto di legittimità dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 13-bis, d.

Igs. n. 74/2000, punto sul quale il ricorrente rileva il contrasto con la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità. Quanto alla ritenuta carenza d'interesse a impugnare, infine, il ricorrente ne rileva la sussistenza in re ipsa, non potendosi far ricadere sull'imputato l'illegittimità di una scelta di rito concordata con il pubblico ministero che, pur convalidata dal giudice, resta contra legem.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con re quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente pronuncia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente fonda censure relativamente alla vicenda processuale oggetto della sentenza impugnata che attengono interamente alla valutazione operata in sede di legittimità. Secondo il diritto vivente, in caso di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (cfr. sez.

U. n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686; sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio di cui alla norma in commento, consiste, per l'appunto, in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, influente sul processo formativo della volontà. Nel caso in esame, già dalla semplice lettura del ricorso emerge l'infondatezza manifesta delle doglianze, avendo il ricorrente ravvisato un errore percettivo nella parte in cui il giudice di legittimità ha valutato la manifesta infondatezza dei vizi denunciati in ricorso, che attiene, invece, alla parte valutativa del ricorso, già nei ristretti limiti consentiti dalla specialità del rito che ha preceduto la sentenza in quella sede impugnata.

Lo stesso dicasi per il giudizio che ha riguardato la insussistenza di un interesse a impugnare la sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale si era lamentata la riduzione di un terzo propria del rito speciale richiesto dallo stesso imputato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (cfr. Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 luglio 2021 Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco P4ri D'ampi DEPOSITATO IN CANCE