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Sentenza — n. 32978/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet strict time limits for extraordinary fact error petitions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32978/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the extraordinary fact error petition was filed before the required deposit of the full judgment's reasoning. The appellant's lawyer argued that notifications were sent to the wrong counsel, constituting an absolute nullity, but the Court noted the petition lacked the necessary timing. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the claim untimely and non-justiciable at that stage.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 625-ter c.p.p.: The extraordinary fact error petition is inadmissible if filed prior to the deposit of the judgment's reasoning, as this prevents verification of factual errors.

Parole chiave

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extraordinary fact error inadmissibility time limits judgment reasoning deposit procedural nullity cassation appeal dismissal ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Ed invero, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, è inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.
Art. 625-ter c.p.p.
Ed invero, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, è inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.
Sez. 2, Sentenza n. 24809 del 24/07/2020
Ed è noto che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 24809 del 24/07/2020, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 27109 del 08/05/2017
proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto (Sez. 6, Ordinanza n. 27109 del 08/05/2017, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 37783 del 04/04/2019
270404; conforme Sez. 4, Sentenza n. 37783 del 04/04/2019, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 625-bis cod. proc. pen
Ed invero, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, è inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 24809 del 24/07/2020
Ed è noto che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 24809 del 24/07/2020, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 27109 del 08/05/2017
proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto (Sez. 6, Ordinanza n. 27109 del 08/05/2017, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 37783 del 04/04/2019
270404; conforme Sez. 4, Sentenza n. 37783 del 04/04/2019, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIROCCO ROBERTO nato a LUCERA il 30/03/1968 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 18 marzo 2021, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Scirocco avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari in data 22 giugno 2020, con la quale veniva confermata la condanna emessa nei confronti dello Scirocco da Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 9 ottobre 2019, all'esito di giudizio abbreviato. Giova precisare che, nel corso del giudizio d'appello lo Scirocco aveva nominato quale suo difensore l'avv. Maria Carmela D'Aries, revocando contestualmente la nomina dei suoi precedenti difensori di fiducia, avv. Luigi Leonardo Follieri e Ivana Fabiola De Leo, a mezzo dei quali egli aveva impugnato la sentenza di primo grado. La stessa avv. D'Aries, all'esito della decisione della Corte territoriale, presentava ricorso per cassazione per conto dello Scirocco.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre lo Scirocco, per il tramite del suo difensore di fiducia avv. Maria Carmela D'Aries. Il ricorso é affidato ad un unico motivo, teso a ottenere declaratoria di errore di fatto con riguardo alla sentenza della Terza Sezione di questa Corte, per nullità assoluta che ha investito l'intero giudizio di legittimità: ed infatti, l'avv. D'Aries, che pure era stata nominata unico difensore di fiducia dello Scirocco nel giudizio d'appello, non riceveva alcuna notificazione dell'avviso d'udienza, né delle conclusioni svolte dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di legittimità, né infine dello stesso esito del ricorso.

Tutti gli avvisi predetti venivano infatti notificati all'avv. Luigi Follieri (nipote dell'avv. Luigi Leonardo Follieri, codifensore dello Scirocco nel giudizio di primo grado), il quale provvedeva a trasmettere comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'avv. D'Aries il giorno successivo a quello di discussione del ricorso per cassazione. Il ricorrente denuncia quanto precede evidenziando che si tratta di nullità assoluta e insanabile, configurabile anche nel rito caratterizzato da contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, avendo ciò pregiudicato i diritti e le facoltà che la difesa ben avrebbe potuto esercitare anche nell'ambito di detto rito.

Con memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando alcuni documenti a sostegno.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. L'errore di fatto segnalato dall'avv. D'Aries, che all'esito del giudizio d'appello risultava essere unico difensore di fiducia dello Scirocco - per conto del quale, del resto, aveva presentato ricorso per cassazione - riguarda invero l'omessa notifica allo stesso difensore degli atti riguardanti il giudizio di legittimità: notificazioni che l'avv.

D'Aries assume essere state effettuate all'avv. Luigi Follieri, congiunto del precedente difensore di fiducia. Ed è noto che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 24809 del 24/07/2020, Rv. 279493). Tuttavia il ricorso straordinario risulta essere stato proposto senza l'osservanza dei termini previsti per la sua presentazione, che, in ogni caso, decorrono dal deposito della sentenza - documento, corredata dell'intestazione e della motivazione, e non dal deposito del dispositivo: ciò che è dirimente ai fini dell'inammissibilità del ricorso, che deve pertanto essere pronunziata, atteso che nella specie l'impugnazione è stata presentata in epoca antecedente il deposito dei motivi della sentenza oggetto di ricorso.

Ed invero, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, è inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto (Sez. 6, Ordinanza n. 27109 del 08/05/2017, Rv. 270404; conforme Sez. 4, Sentenza n. 37783 del 04/04/2019, Rv. 277185). Nella specie solo il deposito della motivazione del provvedimento censurato, completo di intestazione (dalla quale si ricava anche il nominativo del difensore della parte privata), avrebbe potuto chiarire se l'avv.

D'Aries, che pure aveva presentato una memoria difensiva nel giudizio di cassazione, risultasse difensore di fiducia dello Scirocco o se davvero lo stesso avvocato, come dallo stesso sostenuto, non fosse indicato in atti come difensore di fiducia dell'odierno ricorrente: ciò che avrebbe potuto consentire di esaminare in modo mirato gli ulteriori atti rilevanti in relazione all'oggetto del ricorso, con particolare riguardo all'individuazione del difensore cui erano dovuti gli avvisi di rito. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente