Sentenza — n. 32977/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 11.12.2020 il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Seam D'Angelo, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio specificati nel capo di imputazione provvisorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 d.P.R. 309/90, art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 32977/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è anco- rata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO SEAM nato a PALERMO il 13/01/1978 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11.12.2020 il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Seam D'Angelo, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio specificati nel capo di imputazione provvisorio.
2. Ricorre il D'Angelo, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione, avendo il Tribunale apoditticamente ritenuto di sus- sumere i fatti in esame nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, senza considerare che in realtà sarebbe stato corretto parlare di episodi delittuosi avvinti dall'ipotesi concorsuale ex art. 110 cod. pen. Nel caso difettano i requisiti tipici di una associazione, mancando stabilità, cassa comune, affectio societatis e condivi- sione di un factum sceleris. Il ricorrente operava personalmente o unitamente al correo Cracchiolo, chiedendo occasionalmente ausilio ai soggetti a vario titolo coin- volti nella presente indagine.
Sotto altro profilo, lamenta la mancata riqualificazione del reato associativo nella ipotesi meno grave della associazione di minimo rilievo di cui al comma 6 dell'art. 74 cit. II) Vizio di motivazione, per non essere il compendio probatorio — basato solo su intercettazioni - sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza con rife- rimento alle singole ipotesi di cessione di droga contestate al reo.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sono generici, in fatto e omettono di confrontarsi con le logiche ed esaurienti argomentazioni dell'ordinanza impugnata.
2. Va premesso che la Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la rico- struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo- stanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).
In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; con?.
Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.
In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi, Rv. 253511).
Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di "qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. o In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).
Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è anco- rata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
3. Le censure in punto di gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili perché sviluppano generiche censure di merito non consentite, a fronte di un'or- dinanza che ha adeguatamente motivato su tale aspetto, secondo logiche e con- grue considerazioni, come tali inattaccabili in sede di legittimità. Va premesso che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce que- stione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpre- tazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr.
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389), evenienze che non ricorrono nel caso di specie. L'ordinanza impugnata ha analiticamente ripercorso, in maniera congrua e logica, gli elementi indiziari a carico del prevenuto, indicativi di un contesto di criminalità organizzata, nell'ambito del quale il D'Angelo veniva individuato quale soggetto che prendeva appuntamenti con i numerosi acquirenti che lo contatta- vano con cadenza giornaliera per l'acquisto della sostanza stupefacente, assu- mendo anche un ruolo dirigenziale, nel senso che delegava diversi pusher (tra cui il figlio Emanuele) ad incontrare i suoi interlocutori e ad effettuare materialmente le cessioni di droga per suo conto, presentando gli stessi ai diversi acquirenti come suoi nipoti.
4. Stante l'inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 giugno 2021 Il Presidente Il Consiglier stensore Alessa analdi FrancescoM irx3 Ciam,pi I DEPMFATQ