Sentenza — n. 32976/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 8.2.2021 il Tribunale di Bologna ha annullato, nei confronti di Achab Mohamed, l'ordinanza impugnata limitatamente al reato ex art. 74 d.P.R. 309/90, confermando la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 meglio specificato nel capo di imputazione provvisorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 d.P.R. 309/90, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 275-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 32976/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla scorta di tali presupposti, il Tribunale ha logicamente ritenuto inade- guata una misura diversa da quella carceraria in corso, al fine di comprimere la spinta criminosa e il pericolo di reiterazione di altri reati da parte del prevenuto. Sotto questo profilo, la decisione impugnata è in linea con l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inade- guatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione crimi- nosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pro- nuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACHAB MOHAMED nato il 20/05/1980 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG (
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 8.2.2021 il Tribunale di Bologna ha annullato, nei confronti di Achab Mohamed, l'ordinanza impugnata limitatamente al reato ex art. 74 d.P.R. 309/90, confermando la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 meglio specificato nel capo di imputazione provvisorio.
2. Ricorre l'Achab, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, non avendo il Tribunale argomentato in ordine alla possibilità di applicare nei confronti del prevenuto la misura degli arresti domiciliari con predisposizione di strumenti elettronici per il controllo a distanza.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impu- gnata, sia pure implicitamente, ha chiaramente escluso nei confronti del prevenuto la fattibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avendo ritenuto in assoluto inidonea nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in conside- razione del fatto che l'Achab ha reiterato la commissione di reati della stessa specie mentre si trovava già agli arresti domiciliari per altro titolo, ed è anche stato se- gnalato per un episodio di evasione dagli arresti domiciliari nell'anno 2018.
Sulla scorta di tali presupposti, il Tribunale ha logicamente ritenuto inade- guata una misura diversa da quella carceraria in corso, al fine di comprimere la spinta criminosa e il pericolo di reiterazione di altri reati da parte del prevenuto. Sotto questo profilo, la decisione impugnata è in linea con l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inade- guatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione crimi- nosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pro- nuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 2, Sen- tenza n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463 - 01).3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono le comunicazioni di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 giugno 2021 Il Presidente Il Consigli9 estensore Aless'dr6 Ranaldi Francesco Ciampi r;EPO$FTATO IN CANCELLERIA ...