Italian Supreme Court dismisses appeal against bail order for generic merit arguments violating procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court lacked evidence of his participation in an organized crime group, claiming small drug quantities did not prove association. The court rejected this, ruling that such arguments constitute generic merit criticisms rather than specific legal violations or logical flaws in the trial judge's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 360, n. 1, c.p.p.: Appeals against personal coercive measures are admissible only for specific legal violations or manifest illogicality, not for re-evaluating factual reconstruction or general merit assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHAIR SAID nato il 18/01/1982 avverso l'ordinanza del 03/02/2021 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3.2.2021, il Tribunale di Bologna ha confermato l'or- dinanza del GIP dello stesso Tribunale con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Khair Said, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio specificati nel capo di imputazione provvi- sorio.
2. Ricorre il Kahir, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, non avendo il Tribunale argomentato in ordine ai plurimi rilievi difensivi dimostrativi dell'assenza di prova circa la compartecipazione dell'indagato al reato associativo oggetto di indagine. Nel caso, trattandosi di mo- desti quantitativi di droga in un arco di tempo limitato, gli stessi non possono essere espressivi di prova del reato associativo ma solo di concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto è generico, in fatto e omette di confrontarsi adegua- tamente con le logiche ed esaurienti argomentazioni dell'ordinanza impugnata.
2. Va premesso che la Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la rico- struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo- stanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).
In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.
Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.
In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi, Rv. 253511).
Alfine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di "qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma lbis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).
Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è anco- rata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
3. Le censure in punto di gravi indizi di colpevolezza, relativamente alla partecipazione del Khair nel reato associativo oggetto di indagine, sono inammis- sibili, perché sviluppano generiche censure di merito non consentite, a fronte di un'ordinanza che ha adeguatamente motivato su tale aspetto, secondo logiche e congrue considerazioni, come tali inattaccabili in sede di legittimità. Va premesso che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce que- stione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpre- tazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr.
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389), evenienze non ricorrenti nel caso di specie. L'ordinanza impugnata ha analiticamente ripercorso, in maniera congrua e logica, gli elementi indiziari a carico del prevenuto, indicativi di un contesto di criminalità organizzata, nell'ambito del quale il Kahir veniva individuato quale sta- bile vettore dello stupefacente acquistato dall'associazione, consegnato dal mede- simo a terzi addetti alla rivendita finale, fornendo così alla compagine associativa un significativo apporto di carattere strutturale.
Egli, in particolare, riceveva i ca- richi dal Daimallah e li smistava tra i futuri rivenditori. Sulla base delle intercetta- zioni acquisite veniva appurato un preciso ruolo del prevenuto nel sodalizio for- mato da soggetti magrebini, trattandosi della persona di fiducia che aveva diretto accesso alle partite di droga da consegnare, tanto da entrare — in una occasione - autonomamente in casa di Haddi, in assenza di quest'ultimo, per impossessarsi di un carico di cocaina da trasportare.
4. Stante l'inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 4 7(7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 gi