Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32974/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32974/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32974/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARACCIOLO CARMELO ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/05/1991 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 274 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32974/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.Con requisitoria scritta, in data 13-5-2021, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. In I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa consumo di canapa reato di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 274 cod. proc. pen
Nemmeno il secondo motivo può essere accolto, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a corrette linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARACCIOLO CARMELO ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/05/1991 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO

RITENUTO IN FATTO

1.Caracciolo Carmelo Antonio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, in ordine al delitto di cui all'art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309.

2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 73, comma 5, I. stup., versandosi in una ipotesi di lieve entità. In assenza di un accertamento tecnico, infatti, resta preclusa ogni valutazione in merito alla consistenza del principio attivo e, in conseguenza, del numero di dosi ricavabili, dato non desumibile dal semplice narcotest. La qualificazione giuridica non può infatti basarsi esclusivamente sul dato ponderale (grammi 225 di marijuana), tanto più che non sono stati sequestrati all'indagato strumenti per il taglio, il confezionamento o la pesatura dello stupefacente, né somme di danaro.

Lo stesso G.i.p. che ha emesso la misura cautelare ha considerato il ricorrente "un neofita nel campo degli stupefacenti". 2.1.Anche sul versante delle misure cautelari la motivazione è carente, poiché il periculum è stato desunto esclusivamente dal dato quantitativo, tutt'altro che imponente, senza tener conto dell'occasionalità della condotta e della mancanza di collegamenti diretti con i cedenti. D'altronde il trasporto dello stupefacente non era stato commissionato da terzi e costituiva soltanto l'attività di rientro al proprio domicilio.

L'indagato è incensurato e potrebbe, nel caso di condanna, beneficiare della sospensione condizionale della pena, avendo anche offerto un contributo collaborativo alle indagini. Mancano dunque i requisiti della attualità e concretezza del pericolo, potendo le esigenze cautelari, eventualmente ravvisabili, essere adeguatamente soddisfatte da una misura meno afflittiva, come ad esempio l'obbligo di dimora, tenuto anche conto che l'approvvigionamento è avvenuto in Reggio Calabria mentre il domicilio del Caracciolo si trova in Palizzi e cioè a una distanza di circa 50 km.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.Con requisitoria scritta, in data 13-5-2021, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. In I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è infondato. In ordine alla censura concernente la ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., occorre, infatti, osservare che l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l'offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez.

U., 24-6-2010, n. 35737).Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato il dato ponderale (grammi 225 di marijuana), onde non è censurabile, allo stato, la qualificazione giuridica ex art. 73, comma 4, I. stup. , fondata su ben precise risultanze processuali, rimanendo salva ogni eventuale determinazione di segno diverso all'esito degli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente da effettuarsi in prosieguo.

2. Nemmeno il secondo motivo può essere accolto, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici ,è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996,Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21-7-1992, Gardino, Rv. 191652;

Cass. 26-5-1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il trasporto di un quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente denota una significativa potenzialità offensiva del fatto nonché la diffusività dell'opera di spaccio, oltre che il collegamento con ambienti criminali dediti al traffico organizzato di stupefacenti, considerato anche quanto dichiarato dallo stesso Caracciolo in ordine alla provenienza dello stupefacente da un soggetto stabilmente dedito ad attività di spaccio e alla necessità di ricorrere al crimine per reperire danaro, ciò che lascia intendere come simili attività costituiscano fonte ordinaria di sostentamento.

Di qui — sottolinea il giudice a quo - la necessità di non lasciare ulteriori margini di comunicazione e di spostamento all'indagato, così frustrando l'esigenza di allontanare il Caracciolo dall'ambiente e dalle frequentazioni nel cui ambito è maturato il delitto in esame. L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a corrette linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass., Sez. 3, 3-12-2003 n.306, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24-5-1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19-9-1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi, Rv. 209876;

Cass. 9-6-1995, Biancato, Rv. 202259).

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t