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Sentenza — n. 32973/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32973/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32973/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi di impugnazione generici e manifestamente infondati.2. In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, va osser- vato che il Tribunale del riesame ha logicamente rilevato che non sussisteva la viola- zione dedotta dalla difesa circa la mancata visione degli allegati alla richiesta di mi- sura cautelare da parte del G.I.P. procedente, circostanza che sarebbe documentata dalla mancata espressa indicazione al riguardo e dalla chiusura del plico dove erano stati depositati i filmati ancora sigillato.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 292 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32973/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, va osser- vato che il Tribunale del riesame ha logicamente rilevato che non sussisteva la viola- zione dedotta dalla difesa circa la mancata visione degli allegati alla richiesta di mi- sura cautelare da parte del G.I.P. procedente, circostanza che sarebbe documentata dalla mancata espressa indicazione al riguardo e dalla chiusura del plico dove erano stati depositati i filmati ancora sigillato.

Parole chiave

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atto sessuale con un detenuto diritti del detenuto detenzione di stupefacenti possesso di pornografia minorile atti penali condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Locri dell'8 luglio del 2020 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 292 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 292 cod. proc. pen..
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO ANTONIO nato a LOCRI il 15/05/1994 avverso l'ordinanza del 13/08/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Musolino Antonio avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Locri dell'8 luglio del 2020 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - detenzione di gr. 170,38 di eroina e di 2.090 di cocaina - in Benestare il 9 luglio 2019.

2. Il Musolino, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 292 cod. proc. pen.. Si rileva che, nella fattispecie, sussiste la problematica relativa alla valutazione giudiziale del contenuto del documento filmato, allorquando gli elementi indiziari ven- gono ricavati da esso e gli atti processuali non contengono traccia dell'avvenuta vi- sione del video. Sebbene non trattata espressamente, tale tematica appare ricolle- gabile alle disposizioni di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e, in particolare, alla necessità di procedere all'autonoma valutazione degli indizi e di indicare gli elementi di fatto dai quali essi sono desunti.

Nella fattispecie, i giudici della cautela non attestano di aver direttamente visionati i filmati, i quali sono stati menzionati solo incidentalmente mediante richiamo del contenuto della domanda cautelare. 2.2. Vizio di motivazione in ordine agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen.. Si deduce che la problematica in esame involge la determinazione ontologica dei provvedimenti non comunicativi, la prova dei medesimi e il valore dimostrativo asse- gnato al singolo comportamento non comunicativo, i criteri di valutazione, l'esistenza di una valutazione globale dei comportamenti non comunicativi e l'effettiva esistenza di una relazione tra i medesimi e i singoli fatti ai quali la misura era correlata.

In proposito, assume particolare rilievo la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata in cui esplicitamente si è fatto riferimento alla circostanza che le immagini estrapolate dai documenti filmati non provavano nessuna cessione di stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi di impugnazione generici e manifestamente infondati.2. In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, va osser- vato che il Tribunale del riesame ha logicamente rilevato che non sussisteva la viola- zione dedotta dalla difesa circa la mancata visione degli allegati alla richiesta di mi- sura cautelare da parte del G.I.P. procedente, circostanza che sarebbe documentata dalla mancata espressa indicazione al riguardo e dalla chiusura del plico dove erano stati depositati i filmati ancora sigillato.

Secondo il Tribunale del riesame, il G.I.P. aveva espresso la propria valutazione sulla base di una attenta analisi del compendio istruttorio, che non poteva prescindere dalla visione del filmato consistendo in gran parte proprio in quest'ultimo, come emergeva dalla circostanza che era giunto ad escludere dal novero delle condotte imputate ai sodali alcune di quelle originariamente descritte nell'informativa di reato predisposta dagli investigatori. Nell'ordinanza impugnata si è altresì chiarito, con motivazione approfondita ed esauriente, che le videoriprese effettuate nei pressi dell'abitazione del Musolino e di sua madre Pizzata Teresa, avviate a fine marzo 2019 - e continuate fino alla mate- riale asportazione da parte di lui del kit di videoregistrazione - non concernevano direttamente nessuna consegna di stupefacente e che, tuttavia, molteplici ed univoci elementi di fatto dimostravano la sussistenza di un grave quadro indiziario:

a) l'af- flusso assiduo di pregiudicati o di soggetti gravati da precedenti di polizia nei pressi della palazzina, riconosciute come proprie conoscenze dirette da parte del Musolino;

b) il lancio delle chiavi di ingresso del portoncino esterno ad alcuni dei predetti per consentire loro di entrare;

c) la durata estremamente limitata delle visite effettuate dai soggetti in questione presso l'appartamento nella disponibilità del Musolino;

d) la mancanza di giustificazioni alternative alle visite;

e) il comportamento del Musolino, visto più spesso recarsi in specifici punti situati a breve distanza dalla palazzina con- dominiale, evidentemente per recuperare piccoli involucri contenenti stupefacente;

f) la presenza nell'abitazione del Musolino di un monitor in grado di visualizzare le im- magini dell'esterno della palazzina. Al riguardo, appare opportuno richiamare la consolidata e condivisibile giurispru- denza di questa Corte, secondo cui la visione da parte del giudice di una videocas- setta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al proce- dimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803;

Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158). A tale principio, deve aggiungersi che nessuna disposizione di legge prevede un obbligo di attestare l'avvenuta visione di documenti, foto, video, ecc. né tantomeno l'inutilizzabilità di tali elementi probatori in caso negativo.D'altro canto, il ricorrente non formula nessun rilievo in ordine al loro contenuto o ad eventuali difformità tra quanto l'organo giudicante ha percepito e il supporto ov- vero in ordine ad un'alterazione delle immagini o a una loro manipolazione. A fronte di tale nitido e corretto apparato argomentativo, le doglianze difensive dirette a contrastare le affermazioni rassegnate dal giudice a quo, si risolvono in mere repliche di quelle sviluppate nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale del riesame.

La difesa reitera tale censura in termini generici, senza indicare gli aspetti della motiva- zione ed i passaggi logici della stessa che sarebbero stati inficiati dalla dedotta omessa visione di tale materiale.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 7 aprile 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposi‘,e) Francesc ri