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Sentenza — n. 32972/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32972/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32972/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 01/08/1988 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Santa- niello Salvatore avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 24 settembre 2020 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 648 ter cod. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32972/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, secondo la stessa impostazione ac- cusatoria, recepita dal G.I.P., l'operazione risulta essere stata finanziata solo in parte (per un importo pari a 40.000 euro) coi proventi illeciti dell'attività di spaccio del ricorrente. Secondo la difesa, non v'era prova che Santaniello Salvatore, all'epoca dei fatti contestati (risalenti al novembre 2017, con provviste reperite nei primi sei mesi dell'anno) svolgesse tale attività o comunque altra attività illecita, considerato che tanto il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto le singole cessioni di stupefacenti erano stati contestati a partire dal gennaio 2018.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti traffico di stupefacenti riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo confisca dei proventi di reato indagine su reati finanziari bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 648 ter cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 648 ter cod. pen..
art. 274 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 01/08/1988 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Santa- niello Salvatore avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 24 settembre 2020 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Preliminarmente il Tribunale del riesame ha respinto la doglianza difensiva circa la mancanza di autonomo vaglio da parte del G.I.P. delle argomentazioni esposte dal P.M.. L'ordinanza impugnata si fonda su un compendio indiziario, relativo a due diversi sodalizi, entrambi finalizzati al traffico di stupefacenti ed operanti in Sora, rispettiva- mente riconducibili a Santaniello Salvatore (capo 1) ed ai fratelli Di Pucchio, Rocco ed Antonio (capo 27), ed ai correlati reati fine. Le investigazioni compendiate nell'in- formativa conclusiva della Squadra Mobile di Frosinone e del Gruppo di Frosinone della Guardia di Finanza del 5 dicembre 2019 si articolavano in una lunga attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, i cui esiti erano riscontrati mediante servizi di o.c.p., perquisizioni e sequestri, analisi dei tabulati telefonici riguardanti le utenze in uso agli indagati anche in relazione alle celle agganciate.

Con specifico riferimento alla contestata associazione (capo 2), le indagini mette- vano in chiara luce l'esistenza di un gruppo di soggetti dediti stabilmente, con divi- sione dei ruoli e con una organizzazione, sia pur rudimentale, all'attività di cessione di stupefacenti nella zona di Sora. L'associazione aveva al proprio vertice Santaniello Salvatore, il quale organizzava, promuoveva, finanziava e dirigeva l'associazione a delinquere, in quanto provvedeva ad investire il denaro necessario all'acquisto di ingenti quantitativi di sostanza stupe- facente del tipo hashish, marijuana, e cocaina, provenienti dal territorio campano (ed in particolare dal quartiere Scampia di Napoli o dal quartiere Bronx di San Giovanni a Teduccio) tramite Ciriello Ivano, suo cugino ed altri fornitori, gestendo e coordi- nando le successive operazioni di commercializzazione della droga nel territorio di Sora e comuni limitrofi, in particolare impartendo direttive per la custodia della droga e per la sua distribuzione finalizzata alla commercializzazione al dettaglio effettuata dagli altri componenti del sodalizio, curando il recupero anche con modalità violente, delle somme di denaro provento dell'attività di spaccio, somme che andavano a co- stituire una vera e propria cassa comune dell'associazione con cui il Santaniello fi- nanziava nuovi acquisiti di sostanza stupefacente.

Inoltre gestiva i contrasti con gli altri gruppi di spaccio operanti sul territorio, come avvenuto in occasione dello scontro col sodalizio capeggiato da Di Pucchio Rocco, finalizzato ad ottenere il monopolio dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Sora. Il Santaniello coordinava le attività di spaccio e reperiva le risorse finanziarie, per acquistare ingenti quantitativi di stupefacente necessari per soddisfare le richieste dei vari clienti dell'associazione, dando vita ad una cassa comune del gruppo. Risulta inoltre una gestione della contabilità dell'associazione, con la tenuta di un libro mastro.

La sua esistenza risulta da una conversazione del 24 febbraio 2018, intercettata tra il Santaniello e la compagna Cuculescu Laura. Il primo, dopo aver confermato di essere ancora debitore nei confronti di Ciriello Ivano per una somma pari a 35.000 euro in ragione di pregresse forniture di stupefacente, le comunicava che qualora egli stesso fosse stato arrestato, sarebbe spettato a lei il compito di recuperare le somme di denaro tra i vari spacciatori al dettaglio dell'associazione. Per quanto attiene alla copertura delle spese legali in favore dei membri del soda- lizio o comunque al supporto agli associati in caso di arresto, appare indicativo quanto riscontrato in occasione dell'arresto di Bellucci Giuseppe.

Il Santaniello, infatti, ordi- nava al Porretta di recuperare le somme di denaro provento dello spaccio da Gismondi Valerio e Gabriele Pietro proprio per provvedere al pagamento delle spese legali del Bellucci. Il vincolo associativo è dimostrato anche dalla distribuzione ai membri dell'asso- ciazione di dispositivi volti a sottrarsi alle intercettazioni della polizia giudiziaria, In data 14 aprile 2018, due giorni dopo gli arresti di De Vito Giuseppe e di Di Pucchio Rocco, il Santaniello comunicava al Bellucci, uno degli spacciatori al dettaglio, di in- terrompere immediatamente le comunicazioni con le utenze telefoniche utilizzate sino a quel momento, in quanto avrebbe provveduto ad acquistare, nella zona di Napoli, dieci nuove Sim Card e due cellulari con intestazioni fittizie da distribuire a tutti i componenti dell'associazione Dalle conversazioni intercettate emergeva un legame non occasionale tra soggetti dediti a cedere stupefacente: il costante contatto tra il Santaniello, il custode pro tempore della sostanza e i corrieri con le persone incaricate della cessione costituisce grave indizio dell'esistenza dell'organizzazione.

Grazie all'articolato modus operandi, le forze dell'ordine non avrebbero mai potuto trovare il Santaniello personalmente in possesso di quantitativi considerevoli di droga. In tal senso, nella conversazione intercettata in ambientale il 10 aprile 2018, progr. 2329 RIT 89/18, il ricorrente invitava il Di Pucchio a tenere presso la propria abitazione solo 50 grammi di cocaina alla volta, predisponendo sempre un secchio vicino allo scarico del water per far sparire lo stupefacente in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine; del tenore analogo anche la conversazione intercettata il 25 febbraio 2018, progr. nr. 866, Rit. 17/18, nell'ambito della quale il Santaniello con spavalderia riferiva a Conte Davide (spacciatore al dettaglio) di detenere in casa solo piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish; tale circostanza era effettivamente riscontrata in data 26 febbraio 2019 allorché, in occasione di una per- quisizione effettuata presso l'abitazione del ricorrente, era rinvenuto appena un grammo di hashish.

Nella conversazione del 16 dicembre 2018, progr. 275 e 308 RIT 7110/18, il ricorrente riferiva a Di Vito Severino dell'inserimento, nei ranghi del so- dalizio, della coppia di coniugi Bracciale Alessio e Galuppi Fabiola, precisando che, al fine di evitare di destare sospetti nelle forze dell'ordine e ritenendosi ormai attenzio- nato, avrebbe delegato loro l'attività di spaccio e di recupero dei proventi dell'attività illecita. Il Tribunale del riesame ha riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario anche in relazione ai plurimi reati fine commessi nell'ambito del contesto associativo, rispetto ai quali la difesa si è limitata a dedure, genericamente, come il tenore delle conversazioni captate non sia univoco e, dunque, inidoneo a suffragare la provvista indiziaria, in assenza di espliciti riferimenti alla sostanza stupefacente ed alle cessioni asseritamente poste in essere dal ricorrente.

Inoltre, il Santaniello è indagato per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 49). La Santa Restituta s.r.Ls., legalmente rappresentata da Chaiser Giovanni, parte- cipava ad una vendita senza incanto, disposta dal Tribunale di Cassino nell'ambito di una procedura esecutiva, finalizzata all'acquisto di alcuni immobili ubicati Sora, già di proprietà di Santaniello Ciro e di Ciriello Concetta, aggiudicandosi due dei tre lotti oggetto della procedura. Il pagamento del prezzo di aggiudicazione (pari ad euro 70.500) e della cauzione versata all'atto di presentazione della domanda di partecipazione all'asta (pari ad euro 18.800) avveniva rispettivamente a mezzo assegni circolari e bancari.

Le indagini compiute dimostravano il ruolo di amministratore di fatto di Santaniello Ciro, padre del ricorrente, in seno alla società aggiudicataria e il suo coinvolgimento nell'operazione di acquisto immobiliare, nonché della provenienza illecita di parte della provvista impiegata per il pagamento del corrispettivo (40.000 euro) dall'attività di spaccio di stupefacenti perpetrata da Santaniello Salvatore. In particolare, nel corso di una conversazione con la compagna del 2 marzo 2018, questi affermava espressamente di aver consegnato al padre la somma di 40.000 euro per l'acquisto dell'immobile, dimostrando di conoscere il prezzo di aggiudicazione della vendita, come detto pari ad euro 70.500; del medesimo tenore i dialoghi del 5 marzo 2018 in cui Santaniello Salvatore, sempre parlando con la compagna, affermava di aver ver- sato l'importo di quarantamila.

Dalla conversazione emergevano i contatti diretti di Santaniello Salvatore con l'avvocato che aveva seguito la procedura di aggiudicazione (lo stesso si confrontava con la fidanzata sui messaggi inviatigli dal difensore circa i tempi per l'adozione del decreto di trasferimento e gli ulteriori incombenti).La vicenda era inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 ter. cod. pen. in quanto la descritta operazione immobiliare era diretta ad ostacolare l'i- dentificazione della provenienza illecita di parte del denaro utilizzato per l'acquisto.

Assume il difensore la provenienza lecita e documentata della provvista utilizzata dalla società per il pagamento degli immobili aggiudicati; i passaggi di denaro impie- gato erano tutti tracciati e non risultava sui conti da cui erano state attinte le risorse un versamento di 40.000 euro (pari alla somma, secondo l'impostazione accusatoria, fornita da Santanìello Salvatore). Ebbene, la circostanza che la società, per le annualità 2016-2019, avesse presen- tato regolare dichiarazione dei redditi e che risulti dunque attiva non appare dirimente al fine di escludere il contestato reato.

Quanto poi alla provenienza della provvista, la documentazione allegata dalla di- fesa, ad avviso del Collegio, non consente di mettere in relazione le dedotte entrate con l'operazione contestata e si espone inoltre a diversi rilievi. Invero, la fattura n. 52 del 30 marzo 2017, di importo pari a 75.000 euro, rilasciata dalla Santa Restituta s.r.l. alla Antonio Ruggeri s.r.I., per l'asserita vendita di un'auto funebre (peraltro la difesa sostiene trattarsi di due auto, diversamente da quanto si evince dalla fattura) non risulta documentata quanto all'avvenuto pagamento (a mezzo 2 assegni circolari ed un assegno bancario, come si legge nella fattura).

Non v'è dunque allo stato prova per ritenere che vi sia stata un'entrata nelle casse della società. Pari è a dirsi quanto alla fattura di vendita n. 70 del 6 maggio 2017 rilasciata dalla società a Lenzi Patricia di importo pari a 20.000 euro. Né vi erano elementi per ritenere che l'assegno alle- gato (in fotocopia scarsamente leggibile), di importo pari a 20.000, fosse proprio quello versato in pagamento sol che si consideri che la fattura, nella parte relativa alle modalità di pagamento, nulla specificava se non il generico riferimento al paga- mento a mezzo assegno circolare.

Assume poi la difesa che quanto dichiarato dal ricorrente nel corso dei dialoghi captati in cui parla dei 40.000 euro che avrebbe dato al padre per il pagamento dell'immobile oggetto della procedura di vendita all'asta, in assenza di ulteriori ele- menti, non può assumere valido riscontro indiziario a carico del ricorrente. In realtà, parte della provvista dell'operazione di acquisto era stata fornita da Santaniello Sal- vatore, come emerge in modo evidente l'interessamento di quest'ultimo all'opera- zione, ai fini delle successive determinazioni in ordine all'immobile.

Né le conversazioni richiamate dalla difesa inficiavano il quadro indiziario. In par- ticolare, era priva di rilievo la conv. del 26 gennaio 2018 progr. 818 RIT 4/18, se non al fine di dimostrare la riconducibilità della società Santa Restituta a Santaniello Ciro ed il suo ruolo di amministratore di fatto. Nel corso della conversazione intercorsa con una dipendente della Renault di Sora, Santaniello Ciro, infatti, ribadiva generica- mente come tutti i beni intestati a Chaiser Giovanni, o meglio, alla società Santa Restituta s.r.l.s. fossero stati acquistati da lui.

Parimenti, l'ulteriore conv. dell'Il di- cembre 2017, progr. 2326, RIT 6347/18 intercorsa tra Santaniello Ciro ed il legale che aveva curato la partecipazione all'asta, dimostrava il ruolo dì amministratore di fatto di Santaniello Ciro in seno alla società e la piena operatività del medesimo anche rispetto alla vicenda in esame. In particolare, nel corso della conversazione, il San- taniello si doleva del fatto di dover sborsare per la pratica ulteriori denari rispetto a quelli già versati. Ebbene, tale passaggio non escludeva di per sé il contributo del ricorrente nell'operazione di acquisto.

Del resto, secondo la stessa impostazione ac- cusatoria, recepita dal G.I.P., l'operazione risulta essere stata finanziata solo in parte (per un importo pari a 40.000 euro) coi proventi illeciti dell'attività di spaccio del ricorrente. Secondo la difesa, non v'era prova che Santaniello Salvatore, all'epoca dei fatti contestati (risalenti al novembre 2017, con provviste reperite nei primi sei mesi dell'anno) svolgesse tale attività o comunque altra attività illecita, considerato che tanto il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto le singole cessioni di stupefacenti erano stati contestati a partire dal gennaio 2018.

In contrario, il Tribunale del riesame ha osservato che effettivamente i reati in materia di stupefacenti erano contestati a Santaniello Salvatore a partire dal gennaio 2018, successivamente ai fatti di cui al capo 48), ma che le indagini compiute ave- vano dato atto del pregresso stabile inserimento dell'indagato nel traffico di stupefa- centi e che proprio da tale attività ricavasse ingenti guadagni. Le indagini iniziavano nel settembre 2017, quando il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga trasmettevano alla Squadra Mobile di Fro- sinone una nota investigativa nell'ambito della quale veniva rappresentato che, nel precedente mese di agosto (dunque in epoca sostanzialmente coeva ai fatti di cui al capo 48), la polizia tedesca aveva eseguito presso lo scalo aereoportuale di Bonn il sequestro di 510 grammi di hashish.

Le attività di intercettazione disposte nell'ambito dell'originario procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Cassino (poi trasmesso a Roma, essendo emersi nel corso delle indagini elementi indiziari del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) evidenziavano da subito la figura del Santaniello, un giovane di origine napoletana, da tempo stanziato a Sora, coinvolto in una florida attività di spaccio nella predetta cittadina e nei comuni limitrofi. La contestata fattispecie, in seno alla quale peraltro al Santaniello era ascritto, tra l'altro, il ruolo di promotore e finanziatore, presupponeva, in termini logici prima an- cora che giuridici, che lo stesso, in epoca immediatamente precedente alla costitu- zione del sodalizio, fosse inserito nel traffico illecito degli stupefacenti.

Infatti, era emerso dalle indagini lo stabile e consolidato collegamento del Santaniello con forni tori operanti nel territorio campano, certamente risalente nel tempo.Del resto è anche il di lui padre riconosceva che il figlio era dedito da sempre a tali attività illecite, come emerso in occasione del conflitto tra i due sodalizi avversari, riconducibili rispettivamente a Santaniello Salvatore ed ai fratelli Di Pucchio, per il controllo del traffico di stupefacenti nel territorio sorano, allorché si rendeva conto dell'inevitabilità dello scontro proprio perché il figlio da lungo tempo era impegnato in tali attività illecite.

Era poi emerso che Santaniello Salvatore non svolgeva una lecita attività lavora- tiva, né la svolgeva all'epoca dei fatti, circostanza questa da cui era desumibile che traesse le fonti dei suoi guadagni proprio dall'attività illecita.

2. Il Santaniello, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 292, comma 2, lett.

c) e c)-bis, cod. proc. pen.. Si deduce il difetto di autonoma valutazione da parte del G.I.P., erroneamente esclusa dal Tribunale del riesame. Il G.I.P. si era limitato a ricopiare la richiesta cautelare effettuando qualche mar- ginale modifica, variando il testo della scrittura e qualche parola, ma senza operare un proprio vaglio critico del quadro indiziario e delle esigenze cautelari. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che non sussistevano i presupposti dell'associazione a delinquere, in assenza di un vincolo stabile e in presenza di illeciti posti in essere dai singoli soggetti in completa autonomia, del ruolo svolto dal ricorrente, della mancanza di dati proba- tori da cui desumere che Santaniello provvedesse al finanziamento del gruppo ovvero quali fossero i fornitori, in carenza di intercettazioni significative in merito ad acquisti dal cugino Ciriello Ivano, di sequestri di stupefacente a suo carico, di dichiarazioni di acquirenti.

I singoli soggetti non erano a conoscenza dei presunti illeciti posti in essere dagli altri. Non esisteva una struttura, seppur rudimentale, gerarchicamente organizzata né v'era una ripartizione dei ruoli. Non esisteva una cassa comune e, d'altronde, il libro mastro indicato in qualche conversazione intercettata non era stato rinvenuto. Le condotte ascritte agli indagati si collocavano in un arco temporale brevissimo, dall'anno 2018 all'ottobre 2019. Dagli atti processuali non si comprendeva in che modo il Santaniello provvedesse al finanziamento del gruppo e non v'erano elementi certi per individuare i fornitori di stupefacenti coi quali avrebbe intrattenuto rapporti o per sostenere che avesse ac- quistato droga dal cugino Ciriello Ivano.Non era mai stato disposto il sequestro di stupefacente nei confronti del Santa- niello, non era rinvenuta droga presso la sua abitazione e non v'erano servizi di os- servazione dai quali si potesse evincere che effettuasse traffici illeciti in tale settore.

Il Tribunale, inoltre, non aveva offerto risposta alla richiesta subordinata di ricon- duzione dei fatti nel paradigma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Appa- rivano di lieve entità l'ampiezza del territorio di riferimento, il lasso temporale di operatività del gruppo, il quantitativo e la qualità dello stupefacente trattato e il giro di affari. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che la motivazione era manifestamente illogica in quanto non effettuava una valutazione della portata indiziaria delle intercettazioni.

Il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare le conversazioni ambientali ri- portate nell'ordinanza genetica, senza però effettuare una valutazione del valore in- diziante delle singole conversazioni in relazione ai fatti di reato contestati. Sussiste- vano specifici elementi di segno contrario all'impostazione accusatoria segnalati con memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 648 ter cod. pen.. Si deduce che, in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 49), il ricorrente aveva documentato la provenienza lecita della provvista utilizzata e in ogni caso la contestazione riguardava un investimento immobiliare effettuato nel 2017 in periodo precedente alla data di commissione del reato nell'imputazione provvisoria.

Nell'ordinanza impugnata è effettuato un riferimento ad attività illecite commesse già nel 2017 sulla base di presunzioni erronee, perché non sussistevano elementi dai quali desumere un coinvolgimento del Santaniello sin da tale epoca. Per quanto attiene all'acquisto del complesso immobiliare, le fatture contenevano i dati degli assegni e dei bonifici effettuati. In conto corrente presentava solo due operazioni - compatibili con gli importi delle fatture - in quanto quel conto era stato utilizzato soltanto per la partecipazione all'asta. Dalla lettura delle intercettazioni te- lefoniche si comprendeva che Santaniello Ciro, padre dell'indagato, era l'unico com- ponente della famiglia interessato all'acquisto. 2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.. Si osserva che non ricorrevano esigenze cautelari attese le misure custodiali per tutti gli associati, in quanto i fatti in esame erano avvenuti in contesti di tempo e di luogo non più ripetibili. Il Santaniello traeva fonti di redditi lecito per il mantenimento suo, derivati dall'at- tività lavorativa svolta nell'attività di famiglia nel settore delle pompe funebri.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati e generici.

2. Col primo motivo si deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett.c) e c) bis, c.p.p. per difetto di autonoma valutazione da parte del G.I.P., erroneamente esclusa dal Tribunale del riesame. In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per Cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma va- lutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indi- care gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496;

Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Nell'ambito della vicenda in esame tale onere non risulta essere stato rispettato, in quanto il Santaniello si limita a formulare censure sull'incompletezza dell'apparato motivazionale, senza però specificare gli argomenti a proprio favore i quali avrebbero potuto condurre ad una soluzione opposta. Peraltro, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di «autonoma valutazione» delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura «originale» degli elementi o cir- costanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648).

Il tenore dell'ordinanza impugnata dimostra l'autonoma valutazione del presuppo- sto dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendo stati corretta- mente esplicitati i criteri adottati per pervenire alla sua decisione e quindi mostrato di avere autonomamente vagliato gli elementi di accusa offerti dal Pubblico Ministero. Il Tribunale per il riesame ha escluso la violazione di legge dedotta compiendo un'accurata analisi dell'ordinanza genetica e mettendo in rilievo le parti della stessa che rivelano lo scrutinio del G.I.P. del materiale investigativo offerto dal pubblico ministero nella richiesta cautelare nonché le indipendenti valutazioni del grave qua- dro indiziario e delle esigenze cautelari, evidenziate anche in modo grafico e diffe- rente dal requirente per alcuni indagati.

L'autonomia del giudice non si risolve nella rielaborazione degli esiti delle indagini esposti dal pubblico ministero che possono anche essere pedissequamente riportati, ma nel concreto esame degli stessi e nella interpretazione offerta, tale da escludere qualsiasi forma di sudditanza rispetto alle tesi dell'accusa. Inoltre, il G.I.P. aveva svolto distinte valutazioni per ogni indagato e, in relazione a tre di loro non aveva accolto la richiesta di applicazione di misura cautelare.

3. Col secondo motivo si censura l'affermazione della ritenuta sussistenza dell'as- sociazione a delinquere, nonostante l'assenza di un vincolo stabile, il compimento di illeciti da parte dei singoli soggetti in completa autonomia e la mancanza di dati pro- batori da cui desumere che Santaniello provvedesse al finanziamento del gruppo; si contesta la mancata individuazione dei fornitori, in carenza di intercettazioni signifi- cative in merito ad acquisti dal cugino Ciriello Ivano, di sequestri di stupefacente a suo carico, di dichiarazioni di acquirenti; il Tribunale del riesame, inoltre, non aveva offerto risposta alla richiesta subordinata di riconduzione dei fatti nel paradigma dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

Col terzo motivo si deducono gli stessi vizi in relazione ai reati fine, attesa la ma- nifesta illogicità della motivazione che non effettuava una valutazione della portata indiziaria delle intercettazioni. 3.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:

a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;

b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo;

c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583).

Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491;nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312).

Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'indeter- minatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di per- sone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in con- creto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Fi- cara, Rv. 266670).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione dì una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati).

La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043;

Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 3.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti.

La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperto dal Santaniello.

Il ricorrente non si confronta con l'analitica e dettagliata motivazione, con la quale sono stati chiarite tutte le vicende oggetto di doglianza, che avevano già formato oggetto del ricorso al riesame, ed inerenti alla durata di operatività dell'associazione e alle ragioni della mancanza di sequestri di stupefacente a carico del Santaniello, ecc.. Richiamando il contenuto delle eloquenti intercettazioni, i servizi di osservazione sul territorio, i sequestri e gli arresti di alcuni degli associati, i giudici della cautela hanno evidenziato, con motivazione lineare e coerente, come il Santaniello avesse organizzato in modo strutturato un gruppo dedito al commercio di sostanze stupefa- centi di varia natura, con una divisione di ruoli che prevedeva chi si occupava dello stoccaggio e occultamento della droga nonché delle consegne ai soggetti addetti alla distribuzione al dettaglio, chi coordinava i pusher.

Il ricorrente provvedeva all'approvvigionamento tenendo i contatti coi fornitori na- poletani, abitualmente col cugino Ivano Ciriello, reperiva le risorse finanziarie e gli strumenti di lavoro come le schede telefoniche per i sodali, effettuava anche il recu- pero crediti con modalità violente come nel caso di Bellucci Giuseppe, si occupava dell'assistenza legale per gli associati arrestati (vedi sempre Bellucci) e teneva la contabilità degli affari illeciti. In tal senso, risultavano significativi i riferimenti al libro mastro evocato in una intercettazione e alla stessa condotta del Santaniello all'atto dell'esecuzione della mi- sura.

Il provvedimento impugnato, quindi, ha dato conto di tutti gli indici probatori idonei a rivelare non una mera attività concorsuale, di volta in volta deliberata, ma una convergenza di mezzi materiali e umani per la realizzazione di un progetto cri- minoso indeterminato teso al commercio di stupefacenti, testimoniato anche dalla durata apprezzabile dell'operatività del gruppo e dai contrasti con la rivale articola- zione criminale di Di Pucchio Rocco.Contrariamente a quanto genericamente assunto in ricorso, appariva poco rile- vante il mancato rinvenimento di droga in possesso del ricorrente e, d'altronde, è stata chiarita anche la ragione di tale circostanza.

Secondo quanto esposto nell'ordi- nanza impugnata, le attività tecniche rivelavano i contatti di Santaniello coi sodali, il suo ruolo apicale manifestato nella dedizione all'organizzazione e alla realizzazione delle attività fondamentali per la permanenza del sodalizio, i rapporti non certo dettati dal mero legame parentale col fornitore Ciriello, bene esplicitati dal collegio del rie- same nel dialogo del 24 febbraio 2018 ovvero nell'analisi dei reati fine di cui ai capi 4), 6) e 10) nonché la commissione in concorso con diversi associati di singole con- dotte delittuose di acquisto e cessione di stupefacenti. 3.3.

Il ricorrente assume poi che il Tribunale non ha risposto alla sua richiesta di qualificazione dei fatti nell'ambito dell'ipotesi più lieve prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Sul punto va osservato che l'associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce una fattispecie autonoma di reato, non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Maiarù, Rv. 263106) e la sua specificità è rinvenibile nell'essere stata "costituita per" commettere reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

In altri termini, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strut- turali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'atti- vità associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e in questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la sua effettiva operatività (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098;

Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287): in assenza di un'espressa programmazione, rileva ogni concreta azione, eventualmente eccedente il limite della lieve entità, che sia indice di una possibilità già dall'inizio valutata o, almeno, non esclusa. Un'associazione di tal genere non può sussistere in presenza di una struttura di significative dimensioni e di condotte incompatibili con la qualificazione in termini di lieve entità. Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza, l'indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata), la disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento e/o i con- tatti con organismi criminali più ampi (Sez. 6, n. 3324 dell'8/01/2015, Zappalà, non massimata), l'utilizzo di forme particolari per penetrare nel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria, o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari o di diversa tipologia (Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv. 264065;

Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491). La norma non prevede ipotesi di esclusione della fattispecie criminosa lega- te alla natura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropea- no, Rv. 268171). Al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 cit. è necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit.; è cioè necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e alla qualità delle sostanze.

Si tratta di una valutazione che deve essere complessiva e che deve fare riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma. Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indetermi- nata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri ri- lievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata) e la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 19 gennaio 2016, Biondi, Rv. 267267).

A ben guardare dunque può accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio.

Al tempo stesso può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela. In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708; Sez. 6, n. 12537 del 2016 cit.). Ne deriva che se i reati fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità. 3.4.

In linea coi canoni sopra richiamati, il Tribunale del riesame ha logicamente escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, valutando una serie di appropriati indicatori rimasti ben rappresentati dalla ricostruzione dei fatti esposta nell'ordinanza e, in particolare, i quantitativi trat- tati dal gruppo, il volume di affari e la pluralità dei reati potessero essere conciliabili con la fattispecie prevista da tale disposizione.4. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole della configurabilità del reato di riciclaggio di cui al capo 49), sostenendo di aver documentato la provenienza lecita della provvista utilizzata e riguardando la contestazione, in ogni caso, un investi- mento immobiliare effettuato in periodo precedente alla data di commissione del reato nell'imputazione provvisoria.

Il ricorrente si limita a reiterare le osservazioni già avanzate al Tribunale del rie- same e alle quali è stata fornita risposta congrua, richiamando il contenuto di dialoghi in cui era coinvolto sulla riferibilità a lui di parte della provvista utilizzata per l'acquisto di un immobile all'asta ad opera di una società amministrata di fatto dal padre Ciro. Sulla provenienza della somma dall'attività criminosa e sulla sussistenza, dunque, del reato di autoriciclaggio, inoltre, l'ordinanza impugnata si è soffermata con dovizia, sottolineando l'assenza di valenza dimostrativa della documentazione offerta dal ri- corrente e fornendo una logica e lineare spiegazione sull'irrilevanza della breve di- stanza temporale tra la data di contestazione del reato associativo e quella dell'ac- quisizione immobiliare su cui il ricorso non si confronta.

Il Tribunale del riesame ha ampiamente illustrato che l'operazione immobiliare era servita ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di parte del denaro utilizzato per procedere all'acquisto (vedi sopra l'esposizione in fatto).

5. Col quinto motivo dì ricorso, il Santaniello deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari. 5.1. Va premesso che in tema di delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze caute- lari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia de- dotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388;

Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 256634). 5.2. Nell'ordinanza impugnata è stato confermato il giudizio circa la gravità delle esigenze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia presunzione relativa. Il Tribunale del riesame ha ritenuto concreto ed attuale il rischio di reiterazione criminosa sulla base dei seguenti elementi:

a) il ruolo di primo piano del ricorrente in seno al sodalizio, quale promotore e finanziatore, con compiti ulteriori di direzione dell'attività svolta dai sodali, che provvedeva sistematicamente a coordinare nell'at- tività di spaccio ed alla pluralità di reati fine al medesimo contestati;

b) il comporta- mento del Santaniello in sede di esecuzione della misura, consistente nello strappare e nel gettare nel water dei fogli manoscritti riportanti delle somme in denaro associate a lettere, da ritenere ragionevolmente traccia della contabilità dell'attività di spaccio tuttora perdurante;

c) la stretta vicinanza e contiguità del Santaniello con ambienti di spiccato profilo criminale (come il rapporto con Di Pucchio Rocco, indagato per l'ulteriore fattispecie associativa di cui al capo 27, quale promotore e finanziatore del sodalizio, con cui dapprima condivideva i traffici illeciti e poi entrava in conflitto per ragioni di "affari", contendendosi i due gruppi criminali il monopolio dello spaccio nel territorio sorano);

d) i precedenti penali di cui uno per porto d'armi;

e) la particolare spregiudicatezza nella gestione dei traffici illeciti e nei rapporti con gli altri associati, non esitando a far uso della violenza in caso di dissidi interni al sodalizio, come di- mostrato dalla violenta aggressione ai danni di Bellucci Giuseppe, in ritardo nella restituzione al capo dei proventi dell'attività di spaccio al dettaglio dello stupefacente per conto del sodalizio, ed ancora, in occasione dello scontro con il gruppo rivale dei Di Pucchio;

e) la disponibilità di significative consistenze patrimoniali, impiegate per finanziare gli acquisti di stupefacente, in assenza di documentata attività lavorativa onesta da cui trarre il proprio reddito, fanno ritenere che il medesimo tragga proprio dall'attività illecita le fonti del suo sostentamento. Si tratta di motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non si con- fronta. Al riguardo, la difesa dell'indagato non ha sostanzialmente prospettato ele- menti idonei ad inficiare la doppia presunzione relativa di legge.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. co