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Sentenza — n. 32969/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal for drunk driving due to statute of limitations, overriding minor offense leniency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32969/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's acquittal without remanding the case because the criminal offense had expired due to the statute of limitations. The defendant argued the lower court erred in applying leniency for a minor offense while ignoring contradictory witness testimony regarding the timing of alcohol consumption. The court ruled that the declaration of extinction by prescription prevails over the exclusion of punishability for particular minor offensiveness, resulting in the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The declaration of extinction of the crime by prescription prevails over the exclusion of punishability for particular minor offensiveness, as the former extinguishes the crime entirely while the latter leaves the historical illegality intact.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal prescription particular minor offensiveness annulment without remand alcohol driving offense sospensione di pena pena massima riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
contestatogli per essersi posto alla guida di un'autovettura, in ora notturna, in stato ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a gr/I 1,54 alla prima prova e gr/I 1,52 alla seconda priva, riconoscendo la particolare tenuità del fatto, in applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Con il secondo motivo fa valere il vizio di violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 546, comma 1 lett.
Art. 23 d.l. 137/2020
Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso l'inammissibilità del ricorso 6.
art. 131 bis cod. pen
contestatogli per essersi posto alla guida di un'autovettura, in ora notturna, in stato ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a gr/I 1,54 alla prima prova e gr/I 1,52 alla seconda priva, riconoscendo la particolare tenuità del fatto, in applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016
(Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENAPACE MASSIMILIANO nato a LIVORNO il 27/07/1963 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore E' presente l'avvocato MAMONE ANTONIO del foro di LIVORNO in difesa di MENAPACE MASSIMILIANO, che chiede raccoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Genova con sentenza del 22 ottobre 202 in riforma della sentenza del Tribunale di Savona ha assolto Massimiliano Menapace dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.

c) C.d.S. contestatogli per essersi posto alla guida di un'autovettura, in ora notturna, in stato ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a gr/I 1,54 alla prima prova e gr/I 1,52 alla seconda priva, riconoscendo la particolare tenuità del fatto, in applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi, preceduti dalla precisazione dell'interesse all'impugnazione, per essere rimasta immutata l'applicazione delle sanzioni amministrative inflitte.

3. Con il primo lamenta il vizio di motivazione. Ricorda che Massimiliano Menapace fu controllato all'interno di un'area di sosta dell'autostrada, mentre era intento a sostituire uno penumatico scoppiato per motivi ignoti, a seguito della segnalazione di un automobilista alla sala di controllo, che inviò un controllore. Questi, avvertendo nell'alito di Menapace l'odore di alcool, chiamò la Polizia Stradale che effettuò il controllo. Sin da subito l'imputato chiarì di avere bevuto un sorso di distillato che portava con sé, di rientro da un pranzo organizzato con gli amici, a causa del grave spavento subito per l'esplosione dello penumatico.

Osserva che l'affermazione dei giudici merito, i quali hanno desunto dal tasso alcolemico che l'interessato avesse assunto sostanze alcoliche in un momento precedente il fatto, appare sostenuta da argomentazioni gravemente carenti. Invero, l'unico dato certo è il risultato dei controlli etilometrici recanti l'orario delle 19.40 e 19.50, nonché il momento in cui fu allertato il soccorso, intorno alle 18-18.30, come riferito dal teste Fiorito, inviato dalla sala di controllo. Sicché l'andamento etilometrico discendente, è compatibile con l'assunzione oltre un'ora prima dell'alcool, come riferito da Menapace, anche tenuto conto de fatto che il pranzo, cui egli aveva partecipato era terminato diverse ore prima, mentre secondo la curva di Widmark, il picco viene raggiunto dopo circa un'ora dall'assunzione -come nel caso di specie- dipendendo, peraltro, dalla corporatura e dalla consistenza del tessuto adiposo.

Manca, dunque, la prova della stessa condotta ascritta all'imputato, né la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata con la versione offerta dalla difesa, incorrendo nel vizio di motivazione.

4. Con il secondo motivo fa valere il vizio di violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 546, comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di valutare la testimonianza del teste Bellando, relativa al momento in cui egli partì per rientrare, dopo il pranzo, da collocarsi intorno alle 17/17,15, rivolta a dimostrare che il pranzo era terminato ore prima del momento in cui Menapace giunse alla piazzola di sosta. La sentenza, infatti, omette di riportare il contenuto della deposizione, ancora una volta mancando il confronto con le tesi difensive. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso l'inammissibilità del ricorso 6. Il reato deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, essendo il fatto risalente al 5 settembre 2015, ed essendo il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., decorso alla data del 20 gennaio 2021, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione.

7. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale -infatti- sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. (Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 266505) 8. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza del ricorso è sufficiente osservare che la Corte di appello non ha provveduto, nella ricostruzione del fatto, a dare adeguato rilievo alla deposizione del teste Bellando, ritenuta non credibile solo in ragione della continguità con l'imputato, neppure argomentando detta affermazione.

9. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Cosi deciso il 15/07/2021 Il Consigli re est. Il Presidente Maura Nar in Francep Ciannpi DEPOSIT