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Sentenza — n. 32968/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning on drug trafficking and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32968/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the evidence linking the drugs to him and the denial of a sentencing mitigation. The lower court found the entire drug quantity attributable to the appellant based on the transaction pattern and the nature of the trafficking zone, while rejecting the mitigation due to the high social harm and quantity involved. The Court ruled the appeal manifestly unfounded because the appellant failed to provide a specific, point-by-point argument contrasting the lower court's reasoning with the legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to articulate specific grounds of disagreement with the lower court's reasoning, merely repeating general assertions without a concrete comparison of the factual and legal elements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific argumentation drug trafficking evidence sentencing mitigation denial procedural defect cassation possesso illecito di stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini, a esito di giudizio abbreviato, aveva condannato TAHLA Juka per il reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di un quantitativo di marijuana, dal quale potevano trarsi 29,6 dosi medie singole).
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio quanto alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti.
C. Cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. unite n. 24990 del 30/1/2020, Dabo Kabiru
Sez. unite n. 24990 del 30/1/2020, Dabo Kabiru, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAHLA JUKA (CUI 05B20N0) nato il 14/08/1974 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente pronuncia. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini, a esito di giudizio abbreviato, aveva condannato TAHLA Juka per il reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di un quantitativo di marijuana, dal quale potevano trarsi 29,6 dosi medie singole).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla prova della riconducibilità della droga al predetto, non essendo stati rinvenuti strumenti atti al confezionamento e non potendosi dedurre che la destinazione allo spaccio riguardasse anche il modesto quantitativo detenuto sulla persona. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio quanto alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente pronuncia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello, richiamate le risultanze del verbale di arresto (il TAHLA era stato osservato nell'atto di cedere qualcosa a un ragazzo, ricevendo in cambio una banconota; bloccato dagli agenti, era stato trovato con in mano la banconota e un involucro contenente marijuana; un più approfondito controllo aveva consentito di rinvenire, occultato nel muretto sul quale egli era appoggiato, altri tre involucri contenenti la medesima sostanza), ha ritenuto insussistente un ragionevole dubbio in ordine alla riconducibilità all'imputato dell'intero quantitativo di droga rinvenuto all'atto del controllo, sia perché le sostanze erano dello stesso tipo, sia per le modalità della condotta, riproduttive del tipico schema dello "spaccio da strada" con cessione di piccoli quantitativi e occultamento della droga nell'ambiente circostante.

Quanto alla invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che lo spaccio era posto in essere in una zona frequentata, in particolar modo da giovani studenti e che il quantitativo complessivo (tenuto conto delle dosi ricavabili) non poteva considerarsi compatibile con tale elemento circostanziale, per il quale la valutazione guarda anche al complessivo pregiudizio e al disvalore sociale recati con la condotta.

3. I motivi sono tutti manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria è giustificata dalla constatazione dell'identico, erroneo presupposto da cui muovono: il mancato, effettivo confronto con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del merito (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilmente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ciò vale sia con riferimento alla prova della riconducibilità dell'intero quantitativo di marijuana sequestrato all'imputato, ma anche quanto alle giustificazioni addotte a sostegno del diniego del riconoscimento dell'attenuante comune del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. Sul punto, pur dandosi atto della circostanza che il diritto vivente ne ha ritenuto la compatibilità con la fattispecie di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 (cfr.

Sez. unite n. 24990 del 30/1/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499, in cui si è affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti), deve rilevarsi che il ragionamento articolato nella sentenza censurata non smentisce tale principio, avendo il giudice operato una valutazione basata sulle circostanze concrete, alla stregua delle quali ha concluso che la stessa non fosse riconoscibile poichè la condotta aveva riguardato un quantitativo di sostanza stupefacente dal quale era possibile ricavare 29,6 dosi medie singole e che la zona di spaccio frequentata da giovani studenti.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il • sidente Gabriella Cappello Francesco DEPOSITATPIN CANCELLER