Sentenza — n. 32967/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da :. MORINAJ DYLBER nato il 17/06/1992 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente pronuncia. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di La Spezia, ha rideterminato favorevolmente la pena nei confronti di MORINAJ Dylber, condannato in primo grado per due ipotesi di cui all'art. 73, c.5, d.P.R. 309/90 (detenzione illegale di hashish), ritenuta l'identità dei fatti contestati nei due distinti capi d'imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 32967/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da :. MORINAJ DYLBER nato il 17/06/1992 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente pronuncia. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di La Spezia, ha rideterminato favorevolmente la pena nei confronti di MORINAJ Dylber, condannato in primo grado per due ipotesi di cui all'art. 73, c.5, d.P.R. 309/90 (detenzione illegale di hashish), ritenuta l'identità dei fatti contestati nei due distinti capi d'imputazione.
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, avuto riguardo alla valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato ORTIZ, il quale aveva affermato che la droga rinvenuta sull'auto - sulla quale viaggiava insieme all'imputato - era solo sua. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge quanto alla dosimetria della pena, con particolare riferimento al diniego delle generiche.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente pronuncia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d'appello, a fronte dei motivi del gravame di merito, ha riconosciuto l'unicità del fatto contestato nei due distinti capi d'imputazione e ha rilevato, quanto alla prova della penale responsabilità, che il MORINAJ, alla guida della propria autovettura, avvistata la volante dei Carabinieri, aveva eseguito una manovra palesemente elusiva, allontanandosi a forte velocità in direzione contraria, salvo a rimanere comunque bloccato dal traffico. Ha poi valorizzato il fatto che la droga rinvenuta in casa aveva le stesse caratteristiche di quella trasportata sull'autovettura e che il coimputato ORTIZ, nell'immediatezza all'organo accertatore e successivamente in sede di convalida, aveva affermato che gli ovuli in suo possesso gli erano stati consegnati dal MORINAJ, soggetto gravato da precedente specifico.
La non meritevolezza delle generiche, ricollegata dal primo giudice al comportamento tenuto dall'imputato durante il controllo e alla recente commissione di fatti di reato, sebbene non della stessa specie, è stata ribadita dalla Corte d'appello alla stregua della rilevata assenza di elementi giustificativi, la maggiore pericolosità, ai fini della recidiva, essendo stata giustificata alla luce del comportamento tenuto (fuga e negazione dell'addebito).
3. I motivi sono manifestamente infondati. Quanto alla valutazione del compendio probatorio a carico, il ricorrente non ha tenuto conto della circostanza che l'ORTIZ aveva reso dichiarazioni accusatorie nel corso delle indagini, cosicché, del tutto coerentemente, la Corte d'appello (e, evidentemente, anche il GUP in sede di ammissione del rito senza procedere all'esame del coimputato) ha valutato l'attendibilità delle spontanee dichiarazioni rese in un secondo momento alla luce delle prime e delle ulteriori circostanze coerenti con la ricostruzione accusatoria (prima fra tutte il comportamento tenuto all'atto del controllo, ma soprattutto la identità della sostanza rinvenuta sull'auto e a casa dell'imputato).
La censura mossa a tale punto della decisione, dunque, sconta il mancato, effettivo confronto con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del merito (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilmente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ciò vale anche per la dosimetria della pena, rispetto alla quale va pure riaffermato il consolidato principio secondo cui, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n.. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959).
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello France Ciampi DEPOS