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Sentenza — n. 32966/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls appeal judgment on one drug charge due to lack of reasoning while upholding the other.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32966/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the charge of selling a spinel to Babic due to insufficient reasoning, while declaring the appeal inadmissible for the charge of continuing heroin sales to Mattei. The defendant argued for group consumption and a specific mitigating circumstance, but the lower court failed to justify rejecting this defense for the second charge. Consequently, the case was remitted for a new examination of the mitigating factor and potential sentence adjustment only for the annulled charge.

Regesto Legislator

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Art. 73 c. 5 d.P.R. 309/90; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The appellate court must provide specific reasoning for rejecting a mitigating circumstance; failure to do so warrants annulment, whereas inadmissibility of the appeal for one charge does not preclude the effect of prescription on that specific charge if the appeal was validly lodged.

Parole chiave

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drug trafficking charges continuing offense mitigating circumstance insufficient reasoning partial annulment remittal for new trial prescription defense dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 c. 5 d.P.R. 309/90
La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, con la quale MEHLOU.L Tarik era stato condannato per i reati di cui all'art. 73, d.P.R.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Giuseppina FODARONI, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione dell'impugnata sentenza limitatamente ai fatti sub b) antecedenti al 5/6/2010; l'annullamento della stessa con rinvio con riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 624 cod. proc. pen.
Con la conseguenza che, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, quanto al capo b) dell'imputazione.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Con la conseguenza che, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, quanto al capo b) dell'imputazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 1313 del 5/7/2018, Biagioni Claudio, RV. 274939
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; sez.
sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463
217266; sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; sez.
sez. 4., n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv. 228349
256463; sez. 4., n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv. 228349).
sez. unite n. 6903 del 27/5/2016, Aiello e altro, Rv. 268966
sez. 3, n. 20899 del 25/1/2017, Bruno, Rv. 270130
268966; sez. 3, n. 20899 del 25/1/2017, Bruno, Rv. 270130).
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Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEHLOUL TARIK nato il 08/02/1974 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore M. Giuseppina FODARONI, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione dell'impugnata sentenza limitatamente ai fatti sub b) antecedenti al 5/6/2010; l'annullamento della stessa con rinvio con riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e alla rideterminazione; il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni scritte del difensore, avv.

F. Samar, il quale, in principalità ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, in subordine si è associato alle conclusioni del PG in merito all'attenuante di cui all'art. 62 n° 4 e alla maturata prescrizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, con la quale MEHLOU.L Tarik era stato condannato per i reati di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 [capo b), in relazione a cessioni continuate di eroina a MATTEI Annalisa] e all'art. 73, c. 5, stesso d.P.R. [capo d), in relazione alla cessione di uno spinello a BABIC Senid], ha riqualificato il capo b) ai sensi dell'art. 73, c. 5 e rideterminato la pena.

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo d) della rubrica, invocando l'ipotesi del consumo di gruppo, alla stregua dei rapporti tra i due soggetti coinvolti, entrambi abituali assuntori di stupefacenti. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente ai fatti sub b) antecedenti al 5/6/2010; l'annullamento con rinvio con riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla rideterminazione della pena; il rigetto del ricorso nel resto.

4. La difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in atti, in subordine associandosi alle conclusioni del PG in merito all'attenuante di cui all'art. 62 n° 4 e alla maturata prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto, limitatamente al capo d) dell'imputazione, nei termini che si vanno a esporre e dichiarato inammissibile nel resto.

2. La Corte d'appello ha riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 73 c. 5, d.P.R. 309/90 anche con riferimento al reato di cui al capo b), escludendo un consumo di gruppo penalmente irrilevante quanto alla cessione dello spinello al BABIC, di cui al capo d), alla luce del fatto che la gratuità della cessione non era sufficiente a configurare una condotta penalmente irrilevante, neppure inquadrabile tra i fatti di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e ciò in considerazione del fatto che la condotta era stata posta in essere nei confronti di un soggetto di giovanissima età, in un periodo più o meno coevo alle ripetute cessioni di eroina alla MATTEI e che la stessa denotava una abitualità nel reato preclusiva del beneficio invocato.

Quanto alla attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte, dopo avere precisato di aderire all'indirizzo che la esclude per i reati della specie di quelli per i quali si procede, in ragione dell'interesse alla salute tutelato dalle previsioni incriminatrici, ha tuttavia specificato che, anche a voler ritenere detta compatibilità, in ogni caso, la reiterazione per un arco temporale non esiguo delle cessioni di eroina alla MATTEI era ostativa al riconoscimento dell'elemento circostanziale invocato a difesa.

3. I motivi che riguardano la qualificazione giuridica dei fatti, la ricorrenza dei presupposti per applicar:e l'istituto di cui all'art. 131-bis, cod. pen. e l'attenuante comune di , cui all'art. 62 n. 4, cod. pen, limitatamente al capo b) della rubrica sono tutti manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria è giustificata dalla constatazione dell'identico, erroneo presupposto da cui muovono: il mancato, effettivo confronto con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici del merito (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, rappresentato indefettibilmente dal confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ciò vale con riferimento alla ritenuta rilevanza penale della condotta contestata al capo d) della rubrica, rispetto- alla quale la Corte territoriale ha dato congrua e logica spiegazione della insussistenza di un'ipotesi di consumo di gruppo (punto sul quale è sufficiente un rinvio al diritto vivente, secondo cui - anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che:

a) l'acquirente sia uno degli assuntori;

b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;

c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, cfr. Sez. unite. n. 25401 del 31/1/2013, Rv. 255258; sez. 4 n. 6782 del 23/01/2014, Rv. 259285); ma anche per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., rispetto alla quale la motivazione è perfettamente coerente con i principi formulati da questa Corte di legittimità (cfr. sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

Quanto, poi, all'attenuante comune del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con riferimento al capo b) dell'imputazione, pur dandosi atto della circostanza che il diritto vivente ne ha ritenuto la compatibilità con la fattispecie di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 (cfr. Sez. unite n. 24990 del 30/1/2020, Dabo Kabiru, Rv.279499), deve rilevarsi che il ricorrente non ha tenuto conto della motivazione della decisione nel suo complesso, avendo la Corte territoriale espressamente affermato che, anche ritenuta tale compatibilità, ciononostante l'attenuante non poteva essere riconsciuta in ragione delle specifiche modalità della condotta, descritte nella sentenza censurata e sopra sommariamente richiamate.

Il complessivo ragionamento, con il quale il ricorrente doveva confrontarsi per i principi sopra richiamati, non denuncia alcuna incongruità, contraddittorietà e men che meno manifesta illogicità.

4. Viceversa, è fondato il motivo con il quale il ricorrente ha censurato il silenzio serbato dai giudici d'appello in ordine alla sussistenza dell'attenuante in esame con specifico riguardo al distinto reato di cui al capo d) della rubrica. Sul punto, va intanto riaffermato, anche in questa sede e con riferimento ai reati del tipo di quello contestato al capo d) della imputazione, il principio (invero formulato in tema di continuazione tra i reati) secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (cfr. sez. 2, n. 9351 del 8/2/2018, Rv. 272270; sez. 6, n. 14040 del 29/1/2015, Soardi, Rv. 262975, in materia di peculato continuato; n. 1313 del 5/7/2018, Biagioni Claudio, RV. 274939, in cui, sempre in materia di peculato continuato, la Corte ha affermato che la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fattò reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso).

5. Nella specie, la Corte territoriale si è limitata a giustificare, invero in maniera congrua e scevra da contraddizioni, come sopra già precisato, il giudizio di maggior disvalore del fatto solo con riferimento alle ripetute cessioni di stupefacente alla MATTEI di cui al capo b) dell'imputazione, omettendo però di fornire una specifica giustificazione del rigetto del motivo d'appello quanto alla cessione dello spinello al BABIC.

6. Pertanto, la sentenza deve essere annullata sul punto perché il giudice d'appello proceda a un rinnovato esame in ordine alla sussistenza dell'invocata attenuante comune anche con riferimento al reato di cui al capo d) della rubrica e, all'esito, anche alla eventuale rideterminazione della pena.

7. L'inammissibilità del ricorso, limitatamente alle censure che riguardano il capo b) dell'imputazione, avendo precluso l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alla causa estintiva del 'reato (nella specie, la prescrizione), eventualmente verificatasi dopo la sentenza d'appello di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; sez. 4., n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv. 228349).

Tale statuizione non è superata dalla parziale fondatezza del ricorso, limitatamente al punto riguardante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. con riferimento al capo d) della imputazione: infatti, questa Corte di legittimità ha già chiarito che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato (come nella specie), l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (cfr. sez. unite n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello e altro, Rv. 268966; sez. 3, n. 20899 del 25/1/2017, Bruno, Rv. 270130).

Con la conseguenza che, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, quanto al capo b) dell'imputazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo d) dell'imputazione e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste cui rimette anche l'eventuale rideternninazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso nel , resto e irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità con riferimento al capo b). Deciso il 15 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Preside